Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33766/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. commesso presentandosi quale legale rappresentante di una società, per formalizzare un ordine di acquisto di merce, sostituendo la propria persona a quella dell'effettivo legale rappresentante della suindicata società.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi.

3. Il difensore di parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in suo favore.

Considerato in diritto 1.Considerato che è inammissibile il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole della erronea qualificazione giuridica della condotta, in quanto ritenuta non idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 494 cod.pen. anche sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine al requisito dell'induzione in errore della persona offesa- in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale oltre che affidato a doglianze generiche e volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale.

In particolare, appare esente da censure logiche e da vizi giuridici la motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale che ha considerato che il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. ricorre quando il soggetto agente si attribuisca una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, essendo stato rilevato che nel caso di specie l'attribuzione della falsa rappresentanza legale della società "Kinki" s.nc. ha consentito all'imputato di stipulare con altra società, l'acquisto di merce del valore di euro 10.000 attraverso il pagamento con un assegno rivelatosi falso in quanto riconducibile a conto corrente estinto da anni (pag. 1).

La sentenza impugnata si colloca nel 1 P.Q.M11 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 17 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t , [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAI°[OSCURATO:PERSONA]..FMA cjezioe • 17 SET 2026 il [OSCURATO:PERSONA] NISTRAlI Doi .?1ndr ret

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. commesso presentandosi quale legale rappresentante di una società, per formalizzare un ordine di acquisto di merce, sostituendo la propria persona a quella dell'effettivo legale rappresentante della suindicata società. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. 3. Il difensore di parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in suo favore. Considerato in diritto 1.Considerato che è inammissibile il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole della erronea qualificazione giuridica della condotta, in quanto ritenuta non idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 494 cod.pen. anche sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine al requisito dell'induzione in errore della persona offesa- in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale oltre che affidato a doglianze generiche e volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale. In particolare, appare esente da censure logiche e da vizi giuridici la motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale che ha considerato che il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. ricorre quando il soggetto agente si attribuisca una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, essendo stato rilevato che nel caso di specie l'attribuzione della falsa rappresentanza legale della società "Kinki" s.nc. ha consentito all'imputato di stipulare con altra società, l'acquisto di merce del valore di euro 10.000 attraverso il pagamento con un assegno rivelatosi falso in quanto riconducibile a conto corrente estinto da anni (pag. 1). La sentenza impugnata si colloca nel 1 P.Q.M11 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 17 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t , [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAI°[OSCURATO:PERSONA]..FMA cjezioe • 17 SET 2026 il [OSCURATO:PERSONA] NISTRAlI Doi .?1ndr ret
Sentenza Cassazione n. 33766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris