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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04731/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28260 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dail'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 116/28/2020, depositata in data 27 gennaio 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia e delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 1962/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di rigetto _del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiaHrazione fiscale, per l'anno 2011, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dei novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 9 marzo 2022 la causa veniva a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte - investita con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021- sulla questione della motivazione della cartella in ordine agli interessi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di, ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/000, 1, comma 1, lett. c) n. 1. del digs. n. 32/2001, per avere la CTR disatteso il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento in questione ancorché, ad avviso del contribuente, quest'ultima fosse priva della indicazione dell'imponibile, degli interessi e delle sanzioni nonché dei criteri adottati per il computo delle somme richieste. 2.11 motivo è infondato. 3.Questa Corte a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

I. n. 241 del 1990; se, invece,. la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli Interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". 4.Nella richiamata pronuncia la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove invece la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto 11 contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento' agli interessi, essendosi in presenza di una vera e. propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore -Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a' proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non, anche ,i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa 'ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904-." 5.t Nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel rigettare la censura concernente l'assunto difetto di motivazione della cartella di pagamento ex ad. 36b1s in questione, affermando che trattavasi di "atto di natura vincolata" redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze e contenente - in base ad un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- tutti gli elementi previsti dall'ad. 25 del d.P.R. n. 602/73; ha aggiunto che non era, quindi, "necessaria una particolare motivazione essendo sufficiente l'indicazione delle somme iscritte a ruolo e la fonte da CLIi scaturivano". 6.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n 602/73 • per avere la CTR disatteso il motivo di censura attinente alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento. 7.11 motivo è infondato in base al consolidato principio secondo il quale la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Cass. nn. 21290 e 21844 del 2018; n. 25099 del 2019).

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n.602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. sez. 5, n. 14162/2021; Cass., sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 2573 del 05/12/2014); peraltro, si è precisato che "In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla

I. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso" (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 1449 del 20/01/2017);

7.1. Nella specie il giudice di appello si è .uniformato al suddetto principio nel ritenere legittima la cartella non firmata non essendo prevista la sottoscrizione dell'esattore dal modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. 8.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR 1) omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati; 2) condannato ai pagamento delle spese di secondo grado in favore delle resistenti costituiti soltanto a mezzo funzionari.

8.1. Il motivo si profila in parte inammissibile e in parte infondato. 8.2.Quanto alla denuncia di omessa pronuncia da parte della CTR circa il motivo di appello concernente la quantificazione delle spese processuali da parte della CTP in favore delle resistenti benché costituitisi a mezzo funzionari, il ricorrente non riporta né allega, in difetto del principio di autosufficienza e specificità, l'atto di appello, nelle parti rilevanti impedendo a 'questa Corte di verificare la sussistenza dell'error in procedendo denunciato; al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella "erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato" (Sez.

U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez.

U n. 157 del 2020). 8.3.Quanto alla censura concernente la liquidazione da parte della CTR delle spese di secondo grado in favore delle resistenti ancorché costituitesi soltanto a mezzo funzionari, questa Corte ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria (nella specie, l'Agenzia delle Dogane) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e ' tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario 'rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordin. n. 27634 del 11/10/2021). 8.4.Come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto .segue: «Nella 'liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito •da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.

La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; con successiva modifica, a far data dal -1.12013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: «Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

Infine, con la disposizione attualmente vigente, dì cui al di.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, srprevede • .che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri fu'rizionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo cOmplessivo ivi previsto, La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».

Pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelie succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa sulla base delle stessè norme procedurali, sia svOlta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato.

8.5. Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia' discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile; che b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio; che, infine, c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme proCessuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee.

In tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento ai processo tributario (art. 15 d.igs n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate.

8.6. Da quanto argomentato, si evince la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambitb del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativa, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria. 9.In conclusione, il ricorso va rigettato.

9.1. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione della cartella con riguardo agli interessi, successivamente alla proposizione 'del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. li Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28260 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dail'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Presidente pro tempore, e Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 116/28/2020, depositata in data 27 gennaio 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia e delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 1962/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di rigetto _del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiaHrazione fiscale, per l'anno 2011, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- riscossione resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dei novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 9 marzo 2022 la causa veniva a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU di questa Corte - investita con ordinanza interlocutoria n. 31960 del 5 novembre 2021- sulla questione della motivazione della cartella in ordine agli interessi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di, ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/90, 7 della legge n. 212/000, 1, comma 1, lett. c) n. 1. del digs. n. 32/2001, per avere la CTR disatteso il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della cartella di pagamento in questione ancorché, ad avviso del contribuente, quest'ultima fosse priva della indicazione dell'imponibile, degli interessi e delle sanzioni nonché dei criteri adottati per il computo delle somme richieste. 2.11 motivo è infondato. 3.Questa Corte a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece,. la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli Interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". 4.Nella richiamata pronuncia la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione -quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove invece la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto 11 contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento' agli interessi, essendosi in presenza di una vera e. propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore -Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a' proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non, anche ,i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa 'ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904-." 5.t Nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio nel rigettare la censura concernente l'assunto difetto di motivazione della cartella di pagamento ex ad. 36b1s in questione, affermando che trattavasi di "atto di natura vincolata" redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze e contenente - in base ad un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità- tutti gli elementi previsti dall'ad. 25 del d.P.R. n. 602/73; ha aggiunto che non era, quindi, "necessaria una particolare motivazione essendo sufficiente l'indicazione delle somme iscritte a ruolo e la fonte da CLIi scaturivano". 6.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n 602/73 • per avere la CTR disatteso il motivo di censura attinente alla mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento. 7.11 motivo è infondato in base al consolidato principio secondo il quale la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Cass. nn. 21290 e 21844 del 2018; n. 25099 del 2019). In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n.602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. sez. 5, n. 14162/2021; Cass., sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 2573 del 05/12/2014); peraltro, si è precisato che "In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla I. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso" (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 1449 del 20/01/2017); 7.1. Nella specie il giudice di appello si è .uniformato al suddetto principio nel ritenere legittima la cartella non firmata non essendo prevista la sottoscrizione dell'esattore dal modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. 8.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR 1) omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla avvenuta condanna - da parte della CTP - del contribuente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti benché costituiti soltanto a mezzo funzionari e non avvocati; 2) condannato ai pagamento delle spese di secondo grado in favore delle resistenti costituiti soltanto a mezzo funzionari. 8.1. Il motivo si profila in parte inammissibile e in parte infondato. 8.2.Quanto alla denuncia di omessa pronuncia da parte della CTR circa il motivo di appello concernente la quantificazione delle spese processuali da parte della CTP in favore delle resistenti benché costituitisi a mezzo funzionari, il ricorrente non riporta né allega, in difetto del principio di autosufficienza e specificità, l'atto di appello, nelle parti rilevanti impedendo a 'questa Corte di verificare la sussistenza dell'error in procedendo denunciato; al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella "erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato" (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020). 8.3.Quanto alla censura concernente la liquidazione da parte della CTR delle spese di secondo grado in favore delle resistenti ancorché costituitesi soltanto a mezzo funzionari, questa Corte ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria (nella specie, l'Agenzia delle Dogane) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e ' tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario 'rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordin. n. 27634 del 11/10/2021). 8.4.Come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto .segue: «Nella 'liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito •da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; con successiva modifica, a far data dal -1.12013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: «Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». Infine, con la disposizione attualmente vigente, dì cui al di.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, srprevede • .che «nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri fu'rizionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo cOmplessivo ivi previsto, La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza». Pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelie succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione. Considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa sulla base delle stessè norme procedurali, sia svOlta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato. 8.5. Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia' discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile; che b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio; che, infine, c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme proCessuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee. In tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento ai processo tributario (art. 15 d.igs n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate. 8.6. Da quanto argomentato, si evince la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambitb del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativa, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria. 9.In conclusione, il ricorso va rigettato. 9.1. In considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione della cartella con riguardo agli interessi, successivamente alla proposizione 'del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. li Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, de
Sentenza Cassazione n. 04731/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris