CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45462/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ma ha confermato la recidiva, il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e conseguentemente la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 100,00 di multa, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod.pen. (furto di una borsa custodita sul sedile posteriore di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, in data 21.6.2016). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui non ha escluso la recidiva sulla base di una valutazione meramente probabilistica circa la pericolosità del reo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esaustiva, ha evidenziato che, tenuto conto dei numerosi precedenti dell'imputato, alcuni, peraltro, per reati analoghi a quelli in esame, il reato contestato esprime una maggiore pericolosità del reo. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, il giudizio espresso dal giudice dell'impugnazione non è di tipo probabilistico, ma semplicemente è stato espresso con , una formula di tipo negativo ("non può escludersi") invece che con una formula positiva ed affermativa. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]