CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35143/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in giudizio, come da procura in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Ischia, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore; -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 3017/17/2019 del 4.4.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di ‘pagamento’ notificatogli il 2.1.2017 dal Comune di Ischia per Tarsu 2014; ciò con riguardo a cinque unità immobiliari già in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il 19 novembre 2013) di cui egli era erede. La commissionetributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l'avviso di pagamento in questione era sufficientemente motivato in tutti gli elementi essenziali dell'imposizione; - esso non recava accertamento di maggiori superfici ma contestava unicamente l’omesso versamento del tributo sui suddetti immobili e sulla base delle singole superfici a ciascun cespite già attribuite; - tali superfici dovevano essere considerate definitivamente accertate in ragione dell'omessa dimostrazione dell'impugnazione dell'avviso bonario richiamato dall'ente precedentemente notificato al contribuente; - questi non aveva dimostrato ragioni di integrale non debenza del tributo, in contrasto con la destinazione degli immobili (per lo più aree scoperte destinate a giardini, aree di visita turistica ed esercizio di bar) e con la presunzione di produzione di rifiuti di cui all'articolo 62, comma primo, d.lvo 507/93; - già un precedente di legittimità (Cass.n. 14460/17) aveva affermato l'infondatezza delle contestazioni mosse, su identiche questioni e per aree similari, da altro contribuente in rapporto di parentela con l’appellato Mattera; - le ulteriori questioni sollevate in primo grado e non espressamente riproposte in appello dovevano ritenersi rinunciate ex articolo 346 cod.proc.civ.. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Ischia. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta –ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 co d.civ. e 19 d.lgs. 546/92. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto legittimo l'avviso di pagamento in questione perché basato su superfici asseritamente accertate in via definitiva a causa della mancata impugnazione di avviso bonario, nonostante che quest'ultimo avviso (quand'anche se ne fosse dimostrata la regolare notificazione) ingenerasse nel contribuente una mera facoltà, non obbligo, di impugnazione, in modo tale che dalla sua mancata impugnazione non poteva in alcun modo evincersi la definitività delle superfici accertate. § 2.2Il motivo è fondato. Dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] si evince che l'avviso dedotto nel presente giudizio aveva unicamente ad oggetto il recupero del tributo non versato per l'anno 2014, senza alcun ulteriore accertamento della superficie tassabile. Quest'ultima era stata infatti recepita dall'amministrazione comunale sulla base di dati già in suo possesso e dedotti in un pregresso avviso bonario non impugnato dal Mattera. Questa è la ragione decisoria ben individuabile nel ragionamento seguito dal collegio regionale: dall'esame dell'atto impugnato si rileva che non trattasi di accertamento di maggiori superfici ma di omesso versamento del tributo sull'intera proprietà immobiliare quantificato nelle singole superfici attribuite a ciascun cespite che vanno comunque considerate definitivamente accertate in ragione dell'omessa dimostrazione dell'impugnazione dell'avviso bonario richiamato dall'ente . Si tratta di affermazione in frontale contrasto con l’indirizzo di questa Corte di legittimità la quale - da un lato - ammette il contribuente ad impugnare anche un atto non tipizzato ex art. 19 d.lgs. 546/92 che tuttavia contenga ed espliciti tutti gli elementi della pretesa impositiva (ravvisandosi in ciò sia un interesse di efficienza e buon andamento della stessa amministrazione, sia un interesse qualificato, ex art. 100 cod.proc.civ., del contribuente a rimuovere in via giurisdizionale tale pretesa anche prima che venga trasfusa in uno degli atti impositivi tipici e prettamente autoritativi), ma - dall'altro - configura l'impugnazione dell'atto non tipizzato in termini di mera facoltatività, e non obbligatorietà; dal che consegue che, in assenza di impugnazione di avviso bonario o mero invito al pagamento, la pretesa fiscale non si consolida e ben può essere per la prima volta contestata, secondo regola generale ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92, attraverso l'impugnazione dell'atto impositivo vero e proprio che deve essere necessariamente notificato al contribuente rimasto inadempiente all’invito bonario. In altri termini, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà, non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato (tra le altre: Cass.nn.21045/07; 4513/09; 2616/15; 26129/17; 3466/21; v. anche Cass.SSUU n. 19704/15). Dunque, ferma la facoltatività di questo regime di impugnazione anticipata, non poteva la [OSCURATO:PERSONA] trarre argomento di definitività ed inoppugnabilità dei presupposti dell'imposizione dal solo fatto che il pregresso avviso bonario non fosse stato impugnato dal Mattera. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 cod.civ., 113 segg. Cod.proc.civ. , 6 l. 212/00, nonché violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] fatto applicazione, nella specie, della regola del fatto concreto rappresentata dal giudicato formatosi su due sentenze [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (nn. 59 e 60 del 2013) che avevano annullato (per erroneo calcolo della superficie catastale in luogo di quella calpestabile, nonché per inadeguatezza del metodo aerofotogrammetrico di rilevazione delle superfici stesse) gli avvisi di accertamento notificati al dante causa [OSCURATO:PERSONA] per Tarsu dal 2005 al 2010 in relazione ai medesimi immobili. L'annullamento in via definitiva dell'avviso di accertamento in questione, sul quale si basava l'avviso di pagamento dedotto nel presente giudizio, faceva stato anche per le annualità successive, a nulla rilevando una sentenza del 2011, prodotta dal Comune, che aveva accertato la definitività di un successivo atto di pagamento per mancata riassunzione del giudizio (giudicato in senso solo formale). Al contrario, l'illegittimità della pretesa impositiva aveva trovato conferma in ulteriori sentenze passate in giudicato nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per Tari 2015 ([OSCURATO:PERSONA] 2 ottobre 2018) e per Tarsu 2012 ([OSCURATO:PERSONA] n. 12853/3/17), mentre nessun effetto poteva sortire, sul caso di specie, la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA] (con numero, 14460/17, errato) relativa ad altri immobili e ad un altro soggetto, ancorché cugino. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 cod.civ. e 112 cod.proc.civ. . Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto fondato l'avviso di pagamento stante la ritenuta idoneità alla produzione di rifiuti da parte degli immobili in questione, nonostante che tale avviso fosse illegittimo sotto altro profilo, e cioè perché basato su superfici imponibili la cui erronea determinazione era già stata sancita con le menzionate sentenze passate in giudicato nn. 59 e 60/2013. Inoltre, il collegio regionale aveva omesso di pronunciarsi su altri motivi di illegittimità dell'avviso di pagamento opposto, erroneamente affermandone la mancata riproposizione in appello ex art. 346 cod.proc.civ., nonostante che si trattasse di motivi tanto proposti nel ricorso introduttivo quanto riproposti nelle controdeduzioni in appello. § 3.2Anche questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono fondati, dal momento che, esclusa per le già indicate ragioni la inoppugnabilità delle superfici prese a riferimento nell'invito bonario non impugnato, doveva la [OSCURATO:PERSONA] verificare in concreto la legittimità dei criteri di determinazione della superficie recepiti dall'amministrazione comunale; e ciò anche sulla base delle indicate sentenze passate in giudicato che, seppure con riguardo ad altre annualità di imposta, avevano ritenuto illegittimi i criteri ed i risultati determinativi di tali superfici così come adottati dal Comune. A maggior ragione sul presupposto, riferito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che l'avviso di pagamento in questione (per l’anno 2014) non recasse un nuovo ed autonomo accertamento delle superfici tassabili, limitandosi invece a recepire quelle in atti ma asseritamente già più volte invalidate in sede giurisdizionale. Si trattava di verifiche indispensabili - nell'ambito di un giudizio che, come quello tributario, assume connotati di impugnazione-merito - per appurare la correttezza e rispondenza alla realtà delle superfici produttive di rifiuti sulle quali il Comune aveva conteggiato l'imposta. Il giudice di rinvio, al quale questi controlli fattuali devono essere demandati, verificherà inoltre la permanente necessità di valutare altresì gli altri profili di contestazione -se non assorbiti - mossi dal contribuente tanto in primo quanto in secondo grado. § 4.Ne segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA] la quale riesaminerà la fattispecie decidendo, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese, alla Corte di Giust