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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23368/2026

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rte di appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni e la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] AnnaLuisa, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoe la conferma della condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favoredella stessa parte civile e la rifusione di tutte le spese di giudizio, come da notaallegata;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso e, in via principale, per l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 gennaio 2026, depositata il 27 gennaio 2026, la Cortedi appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 29 novembre 2024 dalTribunale di Como, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., commesso a Tremezzinail 20 maggio 2022, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro direclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione.

L’imputato era stato altresì condannato al risarcimento dei danni infavore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, nonchéalla rifusione delle spese processuali da questa sostenute.All’imputato era contestato di essersi impossessato, al fine di trarne profitto,del fieno dopo averlo falciato su un terreno agricolo indicato come di proprietà diAnna [OSCURATO:PERSONA], in Tremezzina, il 20 maggio 2022, con l’aggravantedell’esposizione della cosa alla pubblica fede per necessità e consuetudine.Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, la persona offesaaveva ereditato nel 2019, a seguito della morte della madre, un terreno il cuisfalcio era stato in precedenza consentito all’imputato, marito di una cugina dellastessa persona offesa.

Dopo avere acquisito il bene per successione, la Mazzolaaveva comunicato all’imputato di voler conservare il terreno per sistemarlo,consentendogli tuttavia, nel frattempo, di continuare a tagliare l’erba.

In quellaoccasione, secondo la prospettazione accolta in sede di merito, l’imputato o,comunque, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano manifestato interesse all’acquisto del fondo,ricevendo risposta negativa.Nel 2021 l’imputato, tramite il proprio difensore, aveva invece rivendicatol’intervenuto acquisto del terreno per usucapione, sostenendo di non averenecessità di alcuna autorizzazione da parte della persona offesa al suo utilizzo.Dopo alcuni tentativi di composizione bonaria, rimasti senza esito, la Mazzolaaveva revocato l’autorizzazione allo sfalcio e vietato all’imputato l’accesso al fondo.Nel maggio 2022 la persona offesa, recatasi sul posto con il marito, avevaconstatato che il prato era stato falciato e che il fieno era stato asportato.

Analoghecondotte sarebbero poi proseguite anche successivamente, nonostante denunce ediffide.I giudici di merito fondavano l’affermazione di responsabilità sulledichiarazioni della persona offesa e di vari testimoni, i quali avevano confermatodi aver visto l’imputato accedere al fondo, tagliare il fieno e asportarlo, peraltroincontestatamente destinandolo all’alimentazione dei propri animali.A riscontro, veniva richiamata la copiosa documentazione attestante lereciproche diffide, tra cui l’esplicita revoca del permesso di sfalcio da parte dellapersona offesa, nonché l’esistenza di un formale contenzioso civile sulla proprietàdel fondo.La Corte di appello ha ritenuto infondato il gravame dell’imputato, con ilquale si era sostenuto che il terreno era stato utilizzato, coltivato e mantenuto daBigiolli da decenni uti dominus, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai detenuto il fieno enon ne era stata mai spossessata, e che, comunque, difettava il dolo, avendol’imputato agito nella convinzione che il fondo e i relativi frutti fossero propri.La Corte territoriale ha osservato che gli atti acquisiti provavano la titolaritàformale del fondo in capo alla persona offesa e che la rivendicazione di usucapioneformulata dall’imputato non fosse idonea a escludere la responsabilità penale.

Havalorizzato, ai fini dell’elemento soggettivo, sia l’accettazione dell’eredità da partedella [OSCURATO:PERSONA], sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapesse che il terreno era di quest’ultima,poiché, in caso contrario, non le avrebbe chiesto di acquistarlo prima diintraprendere la causa civile.

La Corte ha aggiunto che, dopo la revocadell’autorizzazione, l’imputato non conservava alcun diritto di accedere al fondo,né di appropriarsi dei relativi frutti.Quanto all’aggravante, la Corte di appello ha ritenuto che la circostanzadell’esposizione alla pubblica fede sia configurabile anche quando l’esposizionederivi da una condizione originaria o naturale della cosa.2.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’imputato, a mezzodel difensore, articolando cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 624cod. pen., per errata individuazione dell’elemento materiale del reato, mancandoil presupposto essenziale della sottrazione, costituito dalla detenzione del bene daparte della persona offesa.La sentenza impugnata avrebbe infatti fondato la responsabilità sul merodiritto di proprietà del terreno, oggetto di controversia civile, senza considerareche il bene giuridico protetto dal furto non coincide con la proprietà in sensocivilistico, ma con la relazione fattuale qualificata con la cosa, ovvero il possesso.Secondo la difesa, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai posseduto o detenuto né il terrenoné il fieno; l’imputato, al contrario, avrebbe utilizzato, coltivato, mantenuto esfalciato il fondo da epoca molto risalente, in continuità materiale mai interrotta,anche prima dell’acquisto ereditario della persona offesa.

Tale pregressa relazionedi fatto sarebbe confermata, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali, dallacorrispondenza intercorsa tra le parti, dalla rivendicazione di usucapione formulatagià nel 2021, dalla mediazione introdotta il 6 luglio 2022 per il riconoscimentodell’acquisto del fondo e dalla pendenza del giudizio civile.

Ne conseguirebbe chenon si sarebbe verificata alcuna sottrazione della cosa mobile altrui a chi ladeteneva, essendo il fieno, sin dalla semina e per tutta la sua maturazione,nell’esclusiva disponibilità dell’imputato.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.43 e 624 cod. pen., per erronea configurazione dell’elemento soggettivo del furto.Il ricorrente censura il passaggio della sentenza di appello che avrebbedesunto il dolo proprio dalla missiva con cui l’imputato aveva rivendicato l’acquistodella proprietà del terreno per usucapione e dal successivo utilizzo del fondononostante i divieti della persona offesa.

Secondo la difesa, tale circostanzaavrebbe dovuto essere valutata in senso opposto, perché la rivendicazionedell’usucapione, formulata tramite un legale e prima del fatto contestato,dimostrerebbe, ad avviso della difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nella convinzionedi esercitare un proprio diritto dominicale sul fondo.Il ricorrente aggiunge che la stessa sentenza impugnata, pur avendo datogiudizio civile di usucapione, anziché trarne conseguenze favorevoli all’imputatosul piano dell’elemento soggettivo, avrebbe irragionevolmente ravvisato in taleincertezza un indice della sua consapevolezza dell’altruità della cosa sottratta.2.3.

Con il terzo motivo si deducono manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, nonché travisamento della prova, ancora con riferimentoall’elemento soggettivo del reato.Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenzadi appello, laddove, da un lato, avrebbe affermato l’oggettiva incertezzasull’identità del titolare del terreno e la necessità di non interferire con il giudiziocivile di usucapione e, dall’altro, avrebbe ritenuto pacifica la proprietà del terrenoin capo alla persona offesa.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe, inoltre, attribuito decisivorilievo alla asserita richiesta di acquisto del terreno rivolta dall’imputato allapersona offesa, traendone la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamenteconsapevole che il fondo apparteneva alla [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato, tuttavia, nonemergerebbe dalla documentazione concernente il contenzioso civile, ma sarebbestato riferito dal solo teste [OSCURATO:PERSONA], marito della persona offesa, edespressamente negato dalla moglie dell’imputato.

La Corte di appello avrebbe,quindi, utilizzato per la prima volta, a fondamento della prova del dolo, unelemento non valorizzato dal primo giudice, frutto di una unilaterale affermazionedella parte contrapposta e inesistente negli atti civilistici, incorrendo in untravisamento della prova.2.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.624 e 646 cod. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendosiche la fattispecie astrattamente configurabile sarebbe stata, al più,l’appropriazione indebita.Infatti, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse già la detenzione o il possessodel terreno, quantomeno in forza della precedente autorizzazione concessa dallamadre della persona offesa, la prosecuzione dello sfalcio e dell’utilizzo del fienodopo la revoca del consenso avrebbe potuto, al più, integrare un’interversione delpossesso e non una sottrazione al detentore.

La difesa sottolinea, in particolare,che la sopravvenuta revoca del consenso avrebbe potuto incidere sul titolo dellarelazione materiale con il bene, ma non trasformare in sottrazione furtiva unadisponibilità già in atto.Aggiunge, tuttavia, che, nel caso concreto, neppure l’appropriazione indebitasarebbe stata configurabile, perché la condotta si sarebbe collocata nell’ambito diuna lite civile anteriore alla querela: in tale contesto, la ritenzione o ilproseguimento dell’uso del bene non costituirebbero indice sicuro della volontà diintervertire il possesso, ma potrebbero al più assumere rilievo sul piano civilisticosotto forma di inadempimento.2.5.

Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e omessamotivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Il ricorrente lamenta come la Corte di appello non abbia esaminato larichiesta subordinata di applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, già formulata con i motivi nuovi di appello.

La difesa avevadedotto la non abitualità della condotta, le modalità del fatto, l’esiguità del dannoe del pericolo, trattandosi di fieno, cioè di erba che la persona offesa non avrebbe,comunque, provveduto a falciare e prelevare.

La sentenza impugnata, pur inpresenza di una specifica domanda difensiva integralmente devoluta, non avrebbepreso alcuna posizione sul punto.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria, chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rilevando che il taglio el’asporto del fieno sarebbero avvenuti su un terreno del quale il ricorrente avevail possesso, opponendo l’usucapione, mentre la parte civile ne rivendicava laproprietà iure successionis.

Ha osservato che, essendo pendente il giudizio civilee non risultando che la parte civile avesse ottenuto il rilascio del terreno el’immissione nel relativo possesso, le deduzioni difensive relative all’elementooggettivo e soggettivo del furto non sarebbero prive di fondamento,prospettandosi piuttosto una vicenda di rilievo civilistico.La parte civile [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte e memoria direplica depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alrisarcimento del danno e alla rifusione delle spese anche del giudizio di legittimità.Nella memoria di replica ha contestato l’assunto del Procuratore generale e delladifesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il possesso del terreno, sostenendo chedagli atti emergerebbe soltanto una autorizzazione allo sfalcio e all’asporto delfieno, poi revocata, e non una detenzione qualificata o una relazione di fattoassimilabile al possesso; ha aggiunto che l’opposizione dell’usucapione nondopo le diffide, sarebbe tale da integrare anche l’elemento soggettivo del furto,come già ritenuto dai giudici di merito.Infine, il ricorrente, con memoria di replica, ha insistito per l’accoglimentodel ricorso e, in via principale, per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, richiamando la requisitoria del Procuratore generale.

Ha ribadito chela rivendicazione del terreno per avvenuta usucapione, formulata già dal febbraio2021, e la pendenza del giudizio civile escluderebbero sia l’elemento materiale delfurto, alla luce della nozione penalistica di detenzione, sia il dolo, anche nell’ipotesidi legittimità del titolo successorio vantato dalla parte civile; ha, inoltre, sostenutoche, al più, la fattispecie si sarebbe dovuta sussumere entro lo schemaqualificatorio di cui all’art. 646 cod. pen., la cui ricorrenza sarebbe comunqueesclusa in ragione della pendenza della lite civile.4.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 611 cod.proc. pen., senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo, nei termini di seguitoindicati; nel resto deve essere rigettato.2.

Il primo e il quarto motivo, strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente, perché entrambi contestano la qualificazione dellacondotta come furto, assumendo, da un lato, il difetto della sottrazione (mancandola detenzione del bene da parte della persona offesa) e, dall’altro, laconfigurabilità, al più e in astratto, dell’appropriazione indebita.I motivi sono infondati.2.1.

Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, ildelitto di furto tutela non soltanto la proprietà e gli altri diritti reali o personali digodimento, ma anche il possesso del bene sottratto, inteso nella peculiareaccezione di detenzione qualificata, consistente in una autonoma relazione di fattocon la cosa, implicante il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. [OSCURATO:PERSONA] precisato che tale relazione non richiede necessariamente la direttadisponibilità fisica del bene e può configurarsi anche in assenza di un titologiuridico, ma ciò non esclude, bensì conferma, che la sottrazione rilevante ai finidell’art. 624 cod. pen. debba essere apprezzata in relazione alla concreta sfera didisponibilità giuridica e fattuale incisa dalla condotta dell’agente (Sez.

U, n. 40354del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01).2.2.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, letta congiuntamente aquella di primo grado, ha accertato che il terreno era pervenuto alla persona offesaper successione ereditaria; che l’imputato aveva in precedenza tagliato l’erba inforza di una autorizzazione concessa per mera cortesia familiare dalla originariadante causa e poi temporaneamente mantenuta dalla nuova proprietaria; che,dopo la rivendicazione di usucapione formulata dall’imputato, la persona offesaaveva espressamente revocato il permesso di sfalcio e vietato l’accesso al fondo;che, nonostante tale revoca, [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad accedere al terreno,tagliando il fieno e asportandolo per destinarlo all’alimentazione dei propri animali.Tale ricostruzione esclude la fondatezza, in diritto, dell’assunto difensivosecondo cui la persona offesa non avrebbe mai detenuto il terreno e il frutto ivicresciuto e, dunque, non ne sarebbe mai stata spossessata, avendo accertato cheanche l’odierna parte civile (come già la sua dante causa) aveva inizialmenteautorizzato – esercitando quella relazione di fatto con la cosa implicante il poteredi utilizzarla, gestirla o disporne, di cui s’è detto – l'imputato a proseguire nellasola raccolta del fieno.

Per converso, secondo l’insindacabile ricostruzione deigiudici di merito, la relazione materiale vantata dall’imputato non era espressionedi un autonomo possesso penalisticamente rilevante sulla cosa, ma un meroesercizio di una facoltà di sfalcio, concessa a titolo di cortesia e poi revocata.

Unavolta venuta meno l’autorizzazione, l’imputato non disponeva più di alcun titolosul terreno in questione, non essendogli mai stato concesso – sempre in base allaricostruzione fatta dai giudici di merito – alcun potere detentivo di suo continuogodimento: essendo, la detta autorizzazione, limitata alla raccolta del frutto, nonal godimento tout court, senza limiti temporali e di utilizzo, del bene immobile.Né assume rilievo dirimente, in senso contrario, il fatto che l’imputato avesseda tempo curato lo sfalcio del terreno di cui si tratta, reiterando negli anni analogacondotta, o avesse rivendicato di aver usucapito il fondo.

L’autorizzazione, comedetto, è stata ritenuta concessa al limitato fine di consentire il menzionato sfalcio,non di godere in altro modo e senza limiti temporali del bene.

D’altro canto, lapendenza di una controversia civile sulla proprietà non attribuisce, di per sé, alsoggetto che rivendichi l’usucapione, il potere di utilizzare il bene e di apprendernei frutti contro l’espressa volontà di chi, in base al titolo formale e alla situazione difatto accertata nei giudizi di merito, ne aveva la disponibilità giuridica e fattuale.Diversamente opinando, la mera prospettazione, anche solo stragiudiziale, di unapretesa petitoria sarebbe sufficiente a neutralizzare la tutela penale del possesso,nel senso detto, anche in presenza di un divieto espresso di chi ne sia titolare.2.3.

Deve, inoltre, escludersi che la fattispecie possa essere riqualificata inappropriazione indebita.

Tale reato presuppone che l’agente abbia il possesso aqualsiasi titolo del bene, ovvero un potere di fatto che gli consente almeno qualchefacoltà di disporre della cosa: laddove, se l'agente non ha alcuna facoltà idonea adesercitare il possesso, deve ravvisarsi il delitto di furto e non di appropriazioneindebita (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749-01; Sez. 2, n.8789 del 14/06/1985, Hadugu, Rv. 170628-01).

L'appropriazione indebita siconcretizza, infatti, nel disporre della cosa in modo autonomo al di fuori dellefacoltà consentite e della sfera di vigilanza del proprietario (ancora Sez. 4, n.54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749-01; confronta, negli stessi termini,Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873-01, secondo cui integrafurto - e non appropriazione indebita - la condotta del dipendente di una societàdi trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per ilviaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcunautonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito delrapporto di lavoro subordinato).2.4.

Nel caso di specie, invece, secondo la ricostruzione fattuale dei giudicidi merito, l’imputato ha acquisito la disponibilità del fieno proprio attraversol’accesso non consentito al fondo, il taglio dell’erba e la successiva asportazione.Egli non vantava né un vero e proprio possesso uti dominus consolidato nel tempo(comportandosi come se ne fosse proprietario e, dunque, senza dar conto a chi nefosse formale proprietario o a chi, a sua volta, fosse stato possessore uti dominusin precedenza), né un potere di disporne traslato dal formale proprietario o da chilo possedeva in precedenza: sicché, non ricorrendo la prima ipotesi, non puòparlarsi di insussistenza del reato e, non ricorrendo la seconda, non può ritenersiche il fatto sia inquadrabile nell’alveo della appropriazione indebita.

Invero,esauritasi la pregressa autorizzazione allo sfalcio (con il divieto opposto da chigliela aveva, in precedenza, concessa), e venuto conseguentemente meno ognirapporto – di fatto e di diritto – col bene, l’impossessamento della cosa mobile ècoinciso esattamente con la condotta di sottrazione in esame, non potendo essodirsi frutto dell’indebito ampliamento delle facoltà derivanti per l'imputato dalpregresso - legittimo – “possesso” del bene, né, men che meno, da una situazionedi consolidato possesso uti dominus, che per quanto detto, i giudici di merito hannoescluso sussistesse in fatto.Da ciò consegue l’infondatezza sia della doglianza relativa alla mancanzadell’elemento materiale del furto, sia di quella concernente la diversa qualificazionegiuridica del fatto in termini di appropriazione indebita.2.5.

Né può essere condiviso l’ulteriore assunto difensivo secondo cui, inpresenza di una lite civile, la prosecuzione dell’uso del bene dopo la revocadell’autorizzazione potrebbe integrare, al più, un mero inadempimento civilistico,non sintomatico della volontà di intervertire il possesso.La censura richiama un principio elaborato in tema di appropriazioneindebita, con riguardo alla mera ritenzione di un bene già detenuto nell’ambito diun rapporto negoziale controverso.

È stato, infatti, evidenziato che non integraappropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altruilegittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a menoche egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione diconvertire il possesso in proprietà (Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017,Barillà, Rv. 269857-01; Sez. 2, n. 12077 del 17/02/2015, Sgroi, Rv. 262772-01).Esso, tuttavia, non è pertinente al caso in esame, nel quale – si ripete – igiudici di merito non hanno ravvisato una semplice ritenzione del bene già inlegittimo godimento in capo al ricorrente, né il mero protrarsi di una situazionepossessoria, seppur da definire in sede civile, ma una condotta attiva di accessoal fondo, taglio e asportazione del fieno, posta in essere dopo che la persona offesaaveva revocato l’autorizzazione allo sfalcio e diffidato l’imputato dall’accedere alterreno, senza che lo stesso ne avesse mantenuto alcuna relazione fattuale oavesse mai acquisito – come evidenziato – il possesso consolidato uti dominus.In particolare, la Corte di appello ha logicamente escluso che la merapendenza di una questione civile e la rivendicazione di usucapione da partedell'imputato fossero idonee a neutralizzare l'elemento soggettivo non già per lasola mancanza di una pronuncia civile, ma perché, nel quadro probatorio recepitodai giudici di merito, il precedente uso del fondo era stato ricondotto a unaconcessione di mera cortesia del tutto precaria, limitata allo sfalcio dell’erba,autorizzata anno per anno: mentre la pretesa usucapione non risultava sorrettada indici esteriori, univoci e incompatibili con il permanere del potere di fatto dellapersona offesa.

La Corte territoriale ha, al riguardo, valorizzato l'accettazionedell'eredità da parte della [OSCURATO:PERSONA], la pregressa autorizzazione al mero sfalcio daparte sua (dopo quello data dalla sua dante causa), la successiva revoca delmenzionato consenso, le diffide a non accedere più al fondo, l’inesistenza di poteredi fatto aliunde insorto sul bene e la nuova realizzazione dell’attività di taglio e diasporto nonostante tali diffide e il mancato rinnovo della precedenteautorizzazione.Tale valutazione è coerente anche con i principi elaborati dallagiurisprudenza civile in tema di usucapione del fondo agricolo, secondo cui l’utilizzodi un terreno e persino la sua coltivazione, anche se protratta nel tempo, non sonosufficienti a provare il possesso uti dominus, poiché pienamente compatibili conuna relazione materiale fondata su un titolo convenzionale (come accaduto nellaspecie, secondo i giudici di merito) o sulla mera tolleranza manifestata dalproprietario, non esprimendo, di per sé stessi, attività idonee a realizzarel'esclusione di chi possiede il bene o ne è proprietario dal suo godimento, checostituisce l'espressione tipica dell’utilizzo uti dominus (in tal senso si veda Sez.2-civ., n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640-01 e Sez. 2-civ., n. 11663 del30/04/2024, non massimata, tra le tante).In tale quadro, in definitiva, la mera introduzione, da parte di chi si appropriadel bene altrui, di una lite civile non vale a degradare la condotta a meroinadempimento, perché non è sorretta, come detto, da un’iniziale situazione dipossesso o legittima detenzione nei termini detti.In altri termini, non si discute della - mera - mancata restituzione di un benegià legittimamente detenuto dal ricorrente, ma dell'apprensione di frutti naturalialtrui mediante una condotta materiale nuova, non correlata ad alcun pregressopotere sulla cosa, esercitato – contro la volontà della formale titolare del fondo –nel momento in cui la condotta è stata posta in essere.Proprio la situazione di fatto di assenza di alcuna autorizzazione all’utilizzodel bene, con revoca di quella precedentemente concessa anno per anno, diesistenza di diffide ad accedere nuovamente sul terreno e a sfalciarne l’erba èstata, invece, logicamente valorizzata dai giudici di merito non come datoscriminante, ma come indice della consapevolezza dell'altruità della cosa e del dolodi apprensione del frutto in assenza di alcun titolo a farlo.3.

Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo, che investono, sottodiversi profili, la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in esame.Il ricorrente sostiene che la rivendicazione dell’usucapione, anziché esserevalorizzata quale indice del dolo, avrebbe dovuto essere apprezzata qualeelemento dimostrativo della convinzione soggettiva dell’imputato di esercitare undiritto sul fondo e sui relativi frutti.

La censura, tuttavia, non si confrontaadeguatamente con la complessiva motivazione dei giudici di merito, giàampiamente descritta.La Corte territoriale non ha desunto la consapevolezza dell’altruità del fienodalla mera rivendicazione della proprietà sul bene a titolo di usucapione, ma havalorizzato un più ampio compendio fattuale: l’acquisto ereditario del terreno daparte della persona offesa; l’originaria concessione dello sfalcio a titolo di cortesia;la successiva revoca dell’autorizzazione; le diffide a non accedere più al fondo; larichiesta di acquisto del terreno, ritenuta sintomatica della consapevolezzadell’altrui titolarità; infine, l’ulteriore prosecuzione dell’attività di taglio easportazione nonostante la detta situazione fattuale e il divieto opposto dallapersona offesa.Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, perché la meraallegazione di una pretesa usucapione, di per sé sola, non escludeautomaticamente il dolo del furto, specie quando l’agente, prima di agire, sia statoreso edotto della contraria volontà e della revoca del consenso allo sfalcio di chi,non solo risultava (prima di un diverso accertamento in sede civile) il formaledominus del bene, ma tale era stato percepito nel momento in cui avevainizialmente continuato a dare la sua autorizzazione allo sfalcio di cui si tratta.

Intale contesto, la rivendicazione civilistica al più illumina il movente della condotta,ma non impone, sul piano logico-giuridico, di per sé stessa, la conclusione dellamancanza di consapevolezza dell’altruità della cosa.Quanto al fine di profitto, esso è stato correttamente ravvisato nellaappropriazione del fieno, poi destinato all’alimentazione degli animalidell’imputato.Neppure è ravvisabile la denunciata contraddittorietà motivazionale.

Ilriferimento della Corte territoriale alla pendenza della controversia civile nonintegra una contraddizione logica, ma si coordina con l’accertamento dellaconoscenza, da parte dell’imputato, della contraria pretesa dominicale dellapersona offesa, della revoca dell’autorizzazione allo sfalcio e dell’assenza di untitolo giudizialmente accertato che lo legittimasse ad accedere al fondo e adappropriarsi dei relativi frutti.Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui deduce untravisamento della prova in ordine alla richiesta di acquisto del terreno da partedell'imputato alla persona offesa.Innanzitutto, in presenza di doppia conforme, le motivazioni delle sentenzedi merito si integrano reciprocamente e il travisamento della prova è deducibilesolo quando il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nell’atto digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovveroquando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento macroscopico,purché il ricorrente indichi specificamente l’atto processuale decisivo e il datoassertivamente travisato (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01).In ogni caso, il travisamento della prova deve consistere nella valorizzazionedi un dato inesistente o nell’omessa valutazione di uno esistente, in quanto ilrelativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione("significato"), sia erroneamente riportato e può essere oggetto di valutazione inquesta sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01)Nel caso di specie, il ricorrente non deduce un effettivo travisamento nelsenso tecnico e formale appena indicato, ma sollecita una diversa lettura delmateriale probatorio, contrapponendo alla valutazione dei giudici di merito, sullacredibilità del narrato della persona offesa e di suo marito, la versione difensivabasata sulle parole della moglie dell’imputato, contestando la valenza attribuitaalle dichiarazioni del marito della persona offesa.La censura si risolve, quindi, in una richiesta di rivalutazione delle prove nonconsentita in sede di legittimità.4.

È invece fondato il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamental’omessa motivazione sulla richiesta subordinata di applicazione dell’art. 131-biscod. pen., formulata con i motivi nuovi di appello.4.1.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto èastrattamente applicabile al reato contestato, avuto riguardo al limite edittaleprevisto dall’art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla riforma Cartabia, che fariferimento alla pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola ocongiunta a pena pecuniaria.La Corte territoriale, pur investita di specifica richiesta difensiva, non haesaminato il punto.

Tale omissione non può ritenersi superata dalla conferma dellaresponsabilità, né dalle considerazioni svolte in ordine alla legittimità della querelao alla non pretestuosità dell’iniziativa della persona offesa.

Tali passaggi, infatti,non contengono una valutazione, neppure implicita ma riconoscibile, dei parametriindicati dall’art. 131-bis cod. pen., e cioè delle modalità della condotta,dell’esiguità del danno o del pericolo, del grado della colpevolezza, della condottasusseguente al reato e della non abitualità del comportamento.La giurisprudenza più recente ha chiarito che, quando la parte solleva laquestione della particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivareespressamente o, quantomeno, implicitamente sul punto; la motivazione implicitaè sufficiente solo quando la struttura argomentativa della sentenza richiamielementi incompatibili con la particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021,Cincolà, Rv. 282097-01).

In mancanza, l’omissione impone l’annullamento conrinvio per nuovo giudizio sul punto (così anche Sez. 5, n. 18869 del 08/05/2025,non massimata).4.2.

Nel caso di specie, come anticipato, la sentenza impugnata non ha presoposizione sulla specifica richiesta difensiva, neppure in modo implicito.La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente all’omessavalutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto,restando rigettati gli altri motivi di ricorso.5.

Le spese sostenute nel presente grado dalla parte civile sono a carico delricorrente, essendo definitivo l’accertamento del fatto potenzialmente dannoso.La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nelpresente giudizio discende dalla soccombenza del ricorrente sui motivi cheinvestivano la sussistenza del fatto, la sua qualificazione giuridica, l'elementosoggettivo e, quindi, i profili rilevanti anche ai fini dell'azione civile.

L'annullamentocon rinvio è, infatti, circoscritto alla verifica della causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen. e non travolge l'accertamento, ormai definitivo, del fattopotenzialmente produttivo di danno per la parte civile, né le statuizioni civilifondate su tale accertamento.

La soluzione è coerente con il principio secondo cui,quando l'annullamento attenga a un profilo estraneo agli interessi civili, il rigettonel resto del ricorso comporta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità che deve, sul punto, ritenersivincitrice (Sez. 5, n. 12203 del 11/12/2013, dep. 2014, Strazzacapa, nonmassimata sul punto).

Essa è, inoltre, conforme alla disciplina risultante da Cortecost. n. 173 del 2022, secondo cui la pronuncia di proscioglimento per particolaretenuità del fatto non preclude la decisione sulla domanda risarcitoria della partecivile, e al successivo approdo di legittimità per cui l'accoglimento della domandadi restituzione o risarcimento costituisce presupposto necessario e sufficiente perla liquidazione delle relative spese processuali (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023,Terranova, Rv. 285671-01).6.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente all'art. 131-bis cod. pen, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Milano.

Il ricorso deve, invece, essererigettato nel resto.

L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,che si liquidano in complessivi euro 3.194,00 oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen, e rinvia pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigettail ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.194,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni e la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] AnnaLuisa, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoe la conferma della condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favoredella stessa parte civile e la rifusione di tutte le spese di giudizio, come da notaallegata;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso e, in via principale, per l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 gennaio 2026, depositata il 27 gennaio 2026, la Cortedi appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 29 novembre 2024 dalTribunale di Como, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile delreato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., commesso a Tremezzinail 20 maggio 2022, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuantigeneriche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro direclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione. L’imputato era stato altresì condannato al risarcimento dei danni infavore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede, nonchéalla rifusione delle spese processuali da questa sostenute.All’imputato era contestato di essersi impossessato, al fine di trarne profitto,del fieno dopo averlo falciato su un terreno agricolo indicato come di proprietà diAnna [OSCURATO:PERSONA], in Tremezzina, il 20 maggio 2022, con l’aggravantedell’esposizione della cosa alla pubblica fede per necessità e consuetudine.Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, la persona offesaaveva ereditato nel 2019, a seguito della morte della madre, un terreno il cuisfalcio era stato in precedenza consentito all’imputato, marito di una cugina dellastessa persona offesa. Dopo avere acquisito il bene per successione, la Mazzolaaveva comunicato all’imputato di voler conservare il terreno per sistemarlo,consentendogli tuttavia, nel frattempo, di continuare a tagliare l’erba. In quellaoccasione, secondo la prospettazione accolta in sede di merito, l’imputato o,comunque, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] avevano manifestato interesse all’acquisto del fondo,ricevendo risposta negativa.Nel 2021 l’imputato, tramite il proprio difensore, aveva invece rivendicatol’intervenuto acquisto del terreno per usucapione, sostenendo di non averenecessità di alcuna autorizzazione da parte della persona offesa al suo utilizzo.Dopo alcuni tentativi di composizione bonaria, rimasti senza esito, la Mazzolaaveva revocato l’autorizzazione allo sfalcio e vietato all’imputato l’accesso al fondo.Nel maggio 2022 la persona offesa, recatasi sul posto con il marito, avevaconstatato che il prato era stato falciato e che il fieno era stato asportato. Analoghecondotte sarebbero poi proseguite anche successivamente, nonostante denunce ediffide.I giudici di merito fondavano l’affermazione di responsabilità sulledichiarazioni della persona offesa e di vari testimoni, i quali avevano confermatodi aver visto l’imputato accedere al fondo, tagliare il fieno e asportarlo, peraltroincontestatamente destinandolo all’alimentazione dei propri animali.A riscontro, veniva richiamata la copiosa documentazione attestante lereciproche diffide, tra cui l’esplicita revoca del permesso di sfalcio da parte dellapersona offesa, nonché l’esistenza di un formale contenzioso civile sulla proprietàdel fondo.La Corte di appello ha ritenuto infondato il gravame dell’imputato, con ilquale si era sostenuto che il terreno era stato utilizzato, coltivato e mantenuto daBigiolli da decenni uti dominus, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai detenuto il fieno enon ne era stata mai spossessata, e che, comunque, difettava il dolo, avendol’imputato agito nella convinzione che il fondo e i relativi frutti fossero propri.La Corte territoriale ha osservato che gli atti acquisiti provavano la titolaritàformale del fondo in capo alla persona offesa e che la rivendicazione di usucapioneformulata dall’imputato non fosse idonea a escludere la responsabilità penale. Havalorizzato, ai fini dell’elemento soggettivo, sia l’accettazione dell’eredità da partedella [OSCURATO:PERSONA], sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sapesse che il terreno era di quest’ultima,poiché, in caso contrario, non le avrebbe chiesto di acquistarlo prima diintraprendere la causa civile. La Corte ha aggiunto che, dopo la revocadell’autorizzazione, l’imputato non conservava alcun diritto di accedere al fondo,né di appropriarsi dei relativi frutti.Quanto all’aggravante, la Corte di appello ha ritenuto che la circostanzadell’esposizione alla pubblica fede sia configurabile anche quando l’esposizionederivi da una condizione originaria o naturale della cosa.2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’imputato, a mezzodel difensore, articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 624cod. pen., per errata individuazione dell’elemento materiale del reato, mancandoil presupposto essenziale della sottrazione, costituito dalla detenzione del bene daparte della persona offesa.La sentenza impugnata avrebbe infatti fondato la responsabilità sul merodiritto di proprietà del terreno, oggetto di controversia civile, senza considerareche il bene giuridico protetto dal furto non coincide con la proprietà in sensocivilistico, ma con la relazione fattuale qualificata con la cosa, ovvero il possesso.Secondo la difesa, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai posseduto o detenuto né il terrenoné il fieno; l’imputato, al contrario, avrebbe utilizzato, coltivato, mantenuto esfalciato il fondo da epoca molto risalente, in continuità materiale mai interrotta,anche prima dell’acquisto ereditario della persona offesa. Tale pregressa relazionedi fatto sarebbe confermata, oltre che dalle dichiarazioni testimoniali, dallacorrispondenza intercorsa tra le parti, dalla rivendicazione di usucapione formulatagià nel 2021, dalla mediazione introdotta il 6 luglio 2022 per il riconoscimentodell’acquisto del fondo e dalla pendenza del giudizio civile. Ne conseguirebbe chenon si sarebbe verificata alcuna sottrazione della cosa mobile altrui a chi ladeteneva, essendo il fieno, sin dalla semina e per tutta la sua maturazione,nell’esclusiva disponibilità dell’imputato.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.43 e 624 cod. pen., per erronea configurazione dell’elemento soggettivo del furto.Il ricorrente censura il passaggio della sentenza di appello che avrebbedesunto il dolo proprio dalla missiva con cui l’imputato aveva rivendicato l’acquistodella proprietà del terreno per usucapione e dal successivo utilizzo del fondononostante i divieti della persona offesa. Secondo la difesa, tale circostanzaavrebbe dovuto essere valutata in senso opposto, perché la rivendicazionedell’usucapione, formulata tramite un legale e prima del fatto contestato,dimostrerebbe, ad avviso della difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nella convinzionedi esercitare un proprio diritto dominicale sul fondo.Il ricorrente aggiunge che la stessa sentenza impugnata, pur avendo datogiudizio civile di usucapione, anziché trarne conseguenze favorevoli all’imputatosul piano dell’elemento soggettivo, avrebbe irragionevolmente ravvisato in taleincertezza un indice della sua consapevolezza dell’altruità della cosa sottratta.2.3. Con il terzo motivo si deducono manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, nonché travisamento della prova, ancora con riferimentoall’elemento soggettivo del reato.Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenzadi appello, laddove, da un lato, avrebbe affermato l’oggettiva incertezzasull’identità del titolare del terreno e la necessità di non interferire con il giudiziocivile di usucapione e, dall’altro, avrebbe ritenuto pacifica la proprietà del terrenoin capo alla persona offesa.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe, inoltre, attribuito decisivorilievo alla asserita richiesta di acquisto del terreno rivolta dall’imputato allapersona offesa, traendone la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse perfettamenteconsapevole che il fondo apparteneva alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato, tuttavia, nonemergerebbe dalla documentazione concernente il contenzioso civile, ma sarebbestato riferito dal solo teste [OSCURATO:PERSONA], marito della persona offesa, edespressamente negato dalla moglie dell’imputato. La Corte di appello avrebbe,quindi, utilizzato per la prima volta, a fondamento della prova del dolo, unelemento non valorizzato dal primo giudice, frutto di una unilaterale affermazionedella parte contrapposta e inesistente negli atti civilistici, incorrendo in untravisamento della prova.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.624 e 646 cod. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendosiche la fattispecie astrattamente configurabile sarebbe stata, al più,l’appropriazione indebita.Infatti, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse già la detenzione o il possessodel terreno, quantomeno in forza della precedente autorizzazione concessa dallamadre della persona offesa, la prosecuzione dello sfalcio e dell’utilizzo del fienodopo la revoca del consenso avrebbe potuto, al più, integrare un’interversione delpossesso e non una sottrazione al detentore. La difesa sottolinea, in particolare,che la sopravvenuta revoca del consenso avrebbe potuto incidere sul titolo dellarelazione materiale con il bene, ma non trasformare in sottrazione furtiva unadisponibilità già in atto.Aggiunge, tuttavia, che, nel caso concreto, neppure l’appropriazione indebitasarebbe stata configurabile, perché la condotta si sarebbe collocata nell’ambito diuna lite civile anteriore alla querela: in tale contesto, la ritenzione o ilproseguimento dell’uso del bene non costituirebbero indice sicuro della volontà diintervertire il possesso, ma potrebbero al più assumere rilievo sul piano civilisticosotto forma di inadempimento.2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e omessamotivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Il ricorrente lamenta come la Corte di appello non abbia esaminato larichiesta subordinata di applicazione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, già formulata con i motivi nuovi di appello. La difesa avevadedotto la non abitualità della condotta, le modalità del fatto, l’esiguità del dannoe del pericolo, trattandosi di fieno, cioè di erba che la persona offesa non avrebbe,comunque, provveduto a falciare e prelevare. La sentenza impugnata, pur inpresenza di una specifica domanda difensiva integralmente devoluta, non avrebbepreso alcuna posizione sul punto.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria, chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rilevando che il taglio el’asporto del fieno sarebbero avvenuti su un terreno del quale il ricorrente avevail possesso, opponendo l’usucapione, mentre la parte civile ne rivendicava laproprietà iure successionis. Ha osservato che, essendo pendente il giudizio civilee non risultando che la parte civile avesse ottenuto il rilascio del terreno el’immissione nel relativo possesso, le deduzioni difensive relative all’elementooggettivo e soggettivo del furto non sarebbero prive di fondamento,prospettandosi piuttosto una vicenda di rilievo civilistico.La parte civile [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte e memoria direplica depositate, ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alrisarcimento del danno e alla rifusione delle spese anche del giudizio di legittimità.Nella memoria di replica ha contestato l’assunto del Procuratore generale e delladifesa secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il possesso del terreno, sostenendo chedagli atti emergerebbe soltanto una autorizzazione allo sfalcio e all’asporto delfieno, poi revocata, e non una detenzione qualificata o una relazione di fattoassimilabile al possesso; ha aggiunto che l’opposizione dell’usucapione nondopo le diffide, sarebbe tale da integrare anche l’elemento soggettivo del furto,come già ritenuto dai giudici di merito.Infine, il ricorrente, con memoria di replica, ha insistito per l’accoglimentodel ricorso e, in via principale, per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, richiamando la requisitoria del Procuratore generale. Ha ribadito chela rivendicazione del terreno per avvenuta usucapione, formulata già dal febbraio2021, e la pendenza del giudizio civile escluderebbero sia l’elemento materiale delfurto, alla luce della nozione penalistica di detenzione, sia il dolo, anche nell’ipotesidi legittimità del titolo successorio vantato dalla parte civile; ha, inoltre, sostenutoche, al più, la fattispecie si sarebbe dovuta sussumere entro lo schemaqualificatorio di cui all’art. 646 cod. pen., la cui ricorrenza sarebbe comunqueesclusa in ragione della pendenza della lite civile.4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 611 cod.proc. pen., senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo, nei termini di seguitoindicati; nel resto deve essere rigettato.2. Il primo e il quarto motivo, strettamente connessi, possono essereesaminati congiuntamente, perché entrambi contestano la qualificazione dellacondotta come furto, assumendo, da un lato, il difetto della sottrazione (mancandola detenzione del bene da parte della persona offesa) e, dall’altro, laconfigurabilità, al più e in astratto, dell’appropriazione indebita.I motivi sono infondati.2.1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di legittimità, ildelitto di furto tutela non soltanto la proprietà e gli altri diritti reali o personali digodimento, ma anche il possesso del bene sottratto, inteso nella peculiareaccezione di detenzione qualificata, consistente in una autonoma relazione di fattocon la cosa, implicante il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. [OSCURATO:PERSONA] precisato che tale relazione non richiede necessariamente la direttadisponibilità fisica del bene e può configurarsi anche in assenza di un titologiuridico, ma ciò non esclude, bensì conferma, che la sottrazione rilevante ai finidell’art. 624 cod. pen. debba essere apprezzata in relazione alla concreta sfera didisponibilità giuridica e fattuale incisa dalla condotta dell’agente (Sez. U, n. 40354del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01).2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, letta congiuntamente aquella di primo grado, ha accertato che il terreno era pervenuto alla persona offesaper successione ereditaria; che l’imputato aveva in precedenza tagliato l’erba inforza di una autorizzazione concessa per mera cortesia familiare dalla originariadante causa e poi temporaneamente mantenuta dalla nuova proprietaria; che,dopo la rivendicazione di usucapione formulata dall’imputato, la persona offesaaveva espressamente revocato il permesso di sfalcio e vietato l’accesso al fondo;che, nonostante tale revoca, [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad accedere al terreno,tagliando il fieno e asportandolo per destinarlo all’alimentazione dei propri animali.Tale ricostruzione esclude la fondatezza, in diritto, dell’assunto difensivosecondo cui la persona offesa non avrebbe mai detenuto il terreno e il frutto ivicresciuto e, dunque, non ne sarebbe mai stata spossessata, avendo accertato cheanche l’odierna parte civile (come già la sua dante causa) aveva inizialmenteautorizzato – esercitando quella relazione di fatto con la cosa implicante il poteredi utilizzarla, gestirla o disporne, di cui s’è detto – l'imputato a proseguire nellasola raccolta del fieno. Per converso, secondo l’insindacabile ricostruzione deigiudici di merito, la relazione materiale vantata dall’imputato non era espressionedi un autonomo possesso penalisticamente rilevante sulla cosa, ma un meroesercizio di una facoltà di sfalcio, concessa a titolo di cortesia e poi revocata. Unavolta venuta meno l’autorizzazione, l’imputato non disponeva più di alcun titolosul terreno in questione, non essendogli mai stato concesso – sempre in base allaricostruzione fatta dai giudici di merito – alcun potere detentivo di suo continuogodimento: essendo, la detta autorizzazione, limitata alla raccolta del frutto, nonal godimento tout court, senza limiti temporali e di utilizzo, del bene immobile.Né assume rilievo dirimente, in senso contrario, il fatto che l’imputato avesseda tempo curato lo sfalcio del terreno di cui si tratta, reiterando negli anni analogacondotta, o avesse rivendicato di aver usucapito il fondo. L’autorizzazione, comedetto, è stata ritenuta concessa al limitato fine di consentire il menzionato sfalcio,non di godere in altro modo e senza limiti temporali del bene. D’altro canto, lapendenza di una controversia civile sulla proprietà non attribuisce, di per sé, alsoggetto che rivendichi l’usucapione, il potere di utilizzare il bene e di apprendernei frutti contro l’espressa volontà di chi, in base al titolo formale e alla situazione difatto accertata nei giudizi di merito, ne aveva la disponibilità giuridica e fattuale.Diversamente opinando, la mera prospettazione, anche solo stragiudiziale, di unapretesa petitoria sarebbe sufficiente a neutralizzare la tutela penale del possesso,nel senso detto, anche in presenza di un divieto espresso di chi ne sia titolare.2.3. Deve, inoltre, escludersi che la fattispecie possa essere riqualificata inappropriazione indebita. Tale reato presuppone che l’agente abbia il possesso aqualsiasi titolo del bene, ovvero un potere di fatto che gli consente almeno qualchefacoltà di disporre della cosa: laddove, se l'agente non ha alcuna facoltà idonea adesercitare il possesso, deve ravvisarsi il delitto di furto e non di appropriazioneindebita (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749-01; Sez. 2, n.8789 del 14/06/1985, Hadugu, Rv. 170628-01). L'appropriazione indebita siconcretizza, infatti, nel disporre della cosa in modo autonomo al di fuori dellefacoltà consentite e della sfera di vigilanza del proprietario (ancora Sez. 4, n.54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749-01; confronta, negli stessi termini,Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873-01, secondo cui integrafurto - e non appropriazione indebita - la condotta del dipendente di una societàdi trasporti che si impossessi del carburante eccedente quello necessario per ilviaggio prelevandolo dall'automezzo affidatogli, non avendo questi alcunautonomo potere dispositivo o di gestione dei beni in dotazione nell'ambito delrapporto di lavoro subordinato).2.4. Nel caso di specie, invece, secondo la ricostruzione fattuale dei giudicidi merito, l’imputato ha acquisito la disponibilità del fieno proprio attraversol’accesso non consentito al fondo, il taglio dell’erba e la successiva asportazione.Egli non vantava né un vero e proprio possesso uti dominus consolidato nel tempo(comportandosi come se ne fosse proprietario e, dunque, senza dar conto a chi nefosse formale proprietario o a chi, a sua volta, fosse stato possessore uti dominusin precedenza), né un potere di disporne traslato dal formale proprietario o da chilo possedeva in precedenza: sicché, non ricorrendo la prima ipotesi, non puòparlarsi di insussistenza del reato e, non ricorrendo la seconda, non può ritenersiche il fatto sia inquadrabile nell’alveo della appropriazione indebita. Invero,esauritasi la pregressa autorizzazione allo sfalcio (con il divieto opposto da chigliela aveva, in precedenza, concessa), e venuto conseguentemente meno ognirapporto – di fatto e di diritto – col bene, l’impossessamento della cosa mobile ècoinciso esattamente con la condotta di sottrazione in esame, non potendo essodirsi frutto dell’indebito ampliamento delle facoltà derivanti per l'imputato dalpregresso - legittimo – “possesso” del bene, né, men che meno, da una situazionedi consolidato possesso uti dominus, che per quanto detto, i giudici di merito hannoescluso sussistesse in fatto.Da ciò consegue l’infondatezza sia della doglianza relativa alla mancanzadell’elemento materiale del furto, sia di quella concernente la diversa qualificazionegiuridica del fatto in termini di appropriazione indebita.2.5. Né può essere condiviso l’ulteriore assunto difensivo secondo cui, inpresenza di una lite civile, la prosecuzione dell’uso del bene dopo la revocadell’autorizzazione potrebbe integrare, al più, un mero inadempimento civilistico,non sintomatico della volontà di intervertire il possesso.La censura richiama un principio elaborato in tema di appropriazioneindebita, con riguardo alla mera ritenzione di un bene già detenuto nell’ambito diun rapporto negoziale controverso. È stato, infatti, evidenziato che non integraappropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altruilegittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a menoche egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione diconvertire il possesso in proprietà (Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017,Barillà, Rv. 269857-01; Sez. 2, n. 12077 del 17/02/2015, Sgroi, Rv. 262772-01).Esso, tuttavia, non è pertinente al caso in esame, nel quale – si ripete – igiudici di merito non hanno ravvisato una semplice ritenzione del bene già inlegittimo godimento in capo al ricorrente, né il mero protrarsi di una situazionepossessoria, seppur da definire in sede civile, ma una condotta attiva di accessoal fondo, taglio e asportazione del fieno, posta in essere dopo che la persona offesaaveva revocato l’autorizzazione allo sfalcio e diffidato l’imputato dall’accedere alterreno, senza che lo stesso ne avesse mantenuto alcuna relazione fattuale oavesse mai acquisito – come evidenziato – il possesso consolidato uti dominus.In particolare, la Corte di appello ha logicamente escluso che la merapendenza di una questione civile e la rivendicazione di usucapione da partedell'imputato fossero idonee a neutralizzare l'elemento soggettivo non già per lasola mancanza di una pronuncia civile, ma perché, nel quadro probatorio recepitodai giudici di merito, il precedente uso del fondo era stato ricondotto a unaconcessione di mera cortesia del tutto precaria, limitata allo sfalcio dell’erba,autorizzata anno per anno: mentre la pretesa usucapione non risultava sorrettada indici esteriori, univoci e incompatibili con il permanere del potere di fatto dellapersona offesa. La Corte territoriale ha, al riguardo, valorizzato l'accettazionedell'eredità da parte della [OSCURATO:PERSONA], la pregressa autorizzazione al mero sfalcio daparte sua (dopo quello data dalla sua dante causa), la successiva revoca delmenzionato consenso, le diffide a non accedere più al fondo, l’inesistenza di poteredi fatto aliunde insorto sul bene e la nuova realizzazione dell’attività di taglio e diasporto nonostante tali diffide e il mancato rinnovo della precedenteautorizzazione.Tale valutazione è coerente anche con i principi elaborati dallagiurisprudenza civile in tema di usucapione del fondo agricolo, secondo cui l’utilizzodi un terreno e persino la sua coltivazione, anche se protratta nel tempo, non sonosufficienti a provare il possesso uti dominus, poiché pienamente compatibili conuna relazione materiale fondata su un titolo convenzionale (come accaduto nellaspecie, secondo i giudici di merito) o sulla mera tolleranza manifestata dalproprietario, non esprimendo, di per sé stessi, attività idonee a realizzarel'esclusione di chi possiede il bene o ne è proprietario dal suo godimento, checostituisce l'espressione tipica dell’utilizzo uti dominus (in tal senso si veda Sez.2-civ., n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640-01 e Sez. 2-civ., n. 11663 del30/04/2024, non massimata, tra le tante).In tale quadro, in definitiva, la mera introduzione, da parte di chi si appropriadel bene altrui, di una lite civile non vale a degradare la condotta a meroinadempimento, perché non è sorretta, come detto, da un’iniziale situazione dipossesso o legittima detenzione nei termini detti.In altri termini, non si discute della - mera - mancata restituzione di un benegià legittimamente detenuto dal ricorrente, ma dell'apprensione di frutti naturalialtrui mediante una condotta materiale nuova, non correlata ad alcun pregressopotere sulla cosa, esercitato – contro la volontà della formale titolare del fondo –nel momento in cui la condotta è stata posta in essere.Proprio la situazione di fatto di assenza di alcuna autorizzazione all’utilizzodel bene, con revoca di quella precedentemente concessa anno per anno, diesistenza di diffide ad accedere nuovamente sul terreno e a sfalciarne l’erba èstata, invece, logicamente valorizzata dai giudici di merito non come datoscriminante, ma come indice della consapevolezza dell'altruità della cosa e del dolodi apprensione del frutto in assenza di alcun titolo a farlo.3. Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo, che investono, sottodiversi profili, la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in esame.Il ricorrente sostiene che la rivendicazione dell’usucapione, anziché esserevalorizzata quale indice del dolo, avrebbe dovuto essere apprezzata qualeelemento dimostrativo della convinzione soggettiva dell’imputato di esercitare undiritto sul fondo e sui relativi frutti. La censura, tuttavia, non si confrontaadeguatamente con la complessiva motivazione dei giudici di merito, giàampiamente descritta.La Corte territoriale non ha desunto la consapevolezza dell’altruità del fienodalla mera rivendicazione della proprietà sul bene a titolo di usucapione, ma havalorizzato un più ampio compendio fattuale: l’acquisto ereditario del terreno daparte della persona offesa; l’originaria concessione dello sfalcio a titolo di cortesia;la successiva revoca dell’autorizzazione; le diffide a non accedere più al fondo; larichiesta di acquisto del terreno, ritenuta sintomatica della consapevolezzadell’altrui titolarità; infine, l’ulteriore prosecuzione dell’attività di taglio easportazione nonostante la detta situazione fattuale e il divieto opposto dallapersona offesa.Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, perché la meraallegazione di una pretesa usucapione, di per sé sola, non escludeautomaticamente il dolo del furto, specie quando l’agente, prima di agire, sia statoreso edotto della contraria volontà e della revoca del consenso allo sfalcio di chi,non solo risultava (prima di un diverso accertamento in sede civile) il formaledominus del bene, ma tale era stato percepito nel momento in cui avevainizialmente continuato a dare la sua autorizzazione allo sfalcio di cui si tratta. Intale contesto, la rivendicazione civilistica al più illumina il movente della condotta,ma non impone, sul piano logico-giuridico, di per sé stessa, la conclusione dellamancanza di consapevolezza dell’altruità della cosa.Quanto al fine di profitto, esso è stato correttamente ravvisato nellaappropriazione del fieno, poi destinato all’alimentazione degli animalidell’imputato.Neppure è ravvisabile la denunciata contraddittorietà motivazionale. Ilriferimento della Corte territoriale alla pendenza della controversia civile nonintegra una contraddizione logica, ma si coordina con l’accertamento dellaconoscenza, da parte dell’imputato, della contraria pretesa dominicale dellapersona offesa, della revoca dell’autorizzazione allo sfalcio e dell’assenza di untitolo giudizialmente accertato che lo legittimasse ad accedere al fondo e adappropriarsi dei relativi frutti.Il terzo motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui deduce untravisamento della prova in ordine alla richiesta di acquisto del terreno da partedell'imputato alla persona offesa.Innanzitutto, in presenza di doppia conforme, le motivazioni delle sentenzedi merito si integrano reciprocamente e il travisamento della prova è deducibilesolo quando il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nell’atto digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovveroquando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento macroscopico,purché il ricorrente indichi specificamente l’atto processuale decisivo e il datoassertivamente travisato (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01).In ogni caso, il travisamento della prova deve consistere nella valorizzazionedi un dato inesistente o nell’omessa valutazione di uno esistente, in quanto ilrelativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione("significato"), sia erroneamente riportato e può essere oggetto di valutazione inquesta sede solo se comprometta in modo decisivo la tenuta logica dellamotivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01)Nel caso di specie, il ricorrente non deduce un effettivo travisamento nelsenso tecnico e formale appena indicato, ma sollecita una diversa lettura delmateriale probatorio, contrapponendo alla valutazione dei giudici di merito, sullacredibilità del narrato della persona offesa e di suo marito, la versione difensivabasata sulle parole della moglie dell’imputato, contestando la valenza attribuitaalle dichiarazioni del marito della persona offesa.La censura si risolve, quindi, in una richiesta di rivalutazione delle prove nonconsentita in sede di legittimità.4. È invece fondato il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamental’omessa motivazione sulla richiesta subordinata di applicazione dell’art. 131-biscod. pen., formulata con i motivi nuovi di appello.4.1. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto èastrattamente applicabile al reato contestato, avuto riguardo al limite edittaleprevisto dall’art. 131-bis cod. pen., come modificato dalla riforma Cartabia, che fariferimento alla pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola ocongiunta a pena pecuniaria.La Corte territoriale, pur investita di specifica richiesta difensiva, non haesaminato il punto. Tale omissione non può ritenersi superata dalla conferma dellaresponsabilità, né dalle considerazioni svolte in ordine alla legittimità della querelao alla non pretestuosità dell’iniziativa della persona offesa. Tali passaggi, infatti,non contengono una valutazione, neppure implicita ma riconoscibile, dei parametriindicati dall’art. 131-bis cod. pen., e cioè delle modalità della condotta,dell’esiguità del danno o del pericolo, del grado della colpevolezza, della condottasusseguente al reato e della non abitualità del comportamento.La giurisprudenza più recente ha chiarito che, quando la parte solleva laquestione della particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivareespressamente o, quantomeno, implicitamente sul punto; la motivazione implicitaè sufficiente solo quando la struttura argomentativa della sentenza richiamielementi incompatibili con la particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021,Cincolà, Rv. 282097-01). In mancanza, l’omissione impone l’annullamento conrinvio per nuovo giudizio sul punto (così anche Sez. 5, n. 18869 del 08/05/2025,non massimata).4.2. Nel caso di specie, come anticipato, la sentenza impugnata non ha presoposizione sulla specifica richiesta difensiva, neppure in modo implicito.La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente all’omessavalutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvioad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto,restando rigettati gli altri motivi di ricorso.5. Le spese sostenute nel presente grado dalla parte civile sono a carico delricorrente, essendo definitivo l’accertamento del fatto potenzialmente dannoso.La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nelpresente giudizio discende dalla soccombenza del ricorrente sui motivi cheinvestivano la sussistenza del fatto, la sua qualificazione giuridica, l'elementosoggettivo e, quindi, i profili rilevanti anche ai fini dell'azione civile. L'annullamentocon rinvio è, infatti, circoscritto alla verifica della causa di non punibilità di cuiall'art. 131-bis cod. pen. e non travolge l'accertamento, ormai definitivo, del fattopotenzialmente produttivo di danno per la parte civile, né le statuizioni civilifondate su tale accertamento. La soluzione è coerente con il principio secondo cui,quando l'annullamento attenga a un profilo estraneo agli interessi civili, il rigettonel resto del ricorso comporta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spesesostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità che deve, sul punto, ritenersivincitrice (Sez. 5, n. 12203 del 11/12/2013, dep. 2014, Strazzacapa, nonmassimata sul punto). Essa è, inoltre, conforme alla disciplina risultante da Cortecost. n. 173 del 2022, secondo cui la pronuncia di proscioglimento per particolaretenuità del fatto non preclude la decisione sulla domanda risarcitoria della partecivile, e al successivo approdo di legittimità per cui l'accoglimento della domandadi restituzione o risarcimento costituisce presupposto necessario e sufficiente perla liquidazione delle relative spese processuali (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023,Terranova, Rv. 285671-01).6. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente all'art. 131-bis cod. pen, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso deve, invece, essererigettato nel resto. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,che si liquidano in complessivi euro 3.194,00 oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen, e rinvia pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigettail ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.194,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris