CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 [OSCURATO:PERSONA];1150 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 538/2021 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 5311/2022Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 12413/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 03/05/202605/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto notificato il 14/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] impugnasentenza della Corte di Appello di Firenze n. 538 del 1/9/2021.2. Espone (in sintesi): di aver adìto il 12/6/2008 il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: dichiararsi la natura subordinata delrapporto di lavoro intrattenuto col Comune di Follonica dal3/7/2003 al 1/6/2007, formalizzato come collaborazionecoordinata e continuativa; il diritto alla posizione economica B3;il diritto alla stabilizzazione in tale posizione, la procedura dellaquale era stata indetta dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal1/1/2007; la condanna del Comune al risarcimento del danno.3. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande, assumendoche non fosse stata provata la condizione di subordinazione, eche l’art.1, comma 558, della legge n. 296/2006 consentiva lastabilizzazione solo dei precari impiegati formalmente comesubordinati, con esclusione, quindi dei “co.co.co.” e dei rapportidi lavoro di fatto.4. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 40 del19/1/2013, in parziale accoglimento del gravame da leiproposto, aveva riconosciuto che il rapporto aveva avuto naturasubordinata, e condannato il Comune al pagamento dellerelative differenze retributive e contributive, quantificatetramite CTU; aveva invece respinto la domanda distabilizzazione, ma sul mero assunto che ella non avessesufficientemente provato la possibilità di essere preferitarispetto agli altri candidati alla stabilizzazione.Numero registro generale 5311/2022Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 12413/20265. Nelle more, con successiva delibera del 11/3/2008, ilData pubblicazione 03/05/2026Comune aveva indetto un’altra procedura di stabilizzazione pern.5 posti di collaboratore amministrativo di livello B3. Ella avevaquindi nuovamente adìto il Tribunale di Grosseto, il 9/9/2013,chiedendo dichiararsi il suo diritto alla stabilizzazione del 2008dal 1/5/2008, costituirsi giudizialmente il rapporto di lavoro ocondannarsi il Comune alla stipula del contratto; in subordine,in forma generica, condannarsi il Comune al risarcimento deldanno; sulla base del giudicato formatosi sulla sentenza dellaCorte di Appello di Firenze. Il Comune aveva resistito deducendoai fini sospensivi del giudizio di aver presentato ricorso percassazione.6. Con sentenza n. 371 del 9/12/2014 il Tribunale diGrosseto aveva declinato la giurisdizione in favore del giudiceamministrativo.7. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 305 del28/4/2016, aveva accolto il gravame, dichiarato la giurisdizionedel giudice ordinario, e rimesso le parti al primo grado.8. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Grosseto,questo, con ordinanza del 3/5/2017, aveva dichiarato lalitispendenza rispetto alla prima causa, ancora pendente inCassazione.9. Impugnata l’ordinanza con regolamento di competenza,questa Corte, con ordinanza resa il 19/10/2018, l’avevacassata, rimettendo di nuovo la causa dinanzi al Tribunale.10. Con sentenza resa nel 2019 il Tribunale di Grosseto avevadichiarato il suo diritto a essere stabilizzata dal 1/5/2008 comecollaboratore di livello B3, e condannato il Comune a provvedereNumero registro generale 5311/2022Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 12413/2026in tal senso. La domanda risarcitoria, proposta in subordine, eraData pubblicazione 03/05/2026rimata assorbita.11. Il Comune aveva gravato la sentenza, assumendo per laprima volta che il diritto alla stabilizzazione poteva conseguiresolo ad una selezione tra più candidati, selezione che eramancata, essendo stato bandito solo un posto, per il quale c’erastato un solo candidato idoneo.12. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 985 del25/6/2020, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primogrado, con nuova rimessione al primo giudice.13. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Grosseto, si eracostituito anche [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di essere estromessodal giudizio ed in subordine eccependo l’inopponibilità nei suoiconfronti della sentenza della Corte di appello del 2013.14. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 203 del 2020,aveva reiterato la pronuncia precedente, esplicitando inmotivazione che, a differenza del caso esaminato in appello nel2013, stavolta la ricorrente aveva dedotto di fruire di ragione diprecedenza rispetto all’unico altro concorrente, in ragionedell’anzianità di servizio accertata in quella sentenza (5 anni,due mesi e 25 giorni contro i 3 anni e 24 giorni del [OSCURATO:PERSONA]); etale affermazione non era stata contestata; né il Comune avevaindicato né provato l’applicabilità di altri criteri.15. La sentenza era stata appellata dal Comune assumendo(in sintesi): che il Tribunale non avrebbe potuto estendere allitisconsorte il giudicato della sentenza del 2013; che la stessasentenza conteneva un giudicato negativo anche sul diritto allastabilizzazione per il 2008; che «la ricorrente avrebbe dovutopartecipare ad una procedura selettiva prima di essereNumero registro generale 5311/2022Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 12413/2026Data pubblicazione 03/05/2026assunta»; che la condanna ad assumere violava l’art. 36 deld.lgs. n.165/2001; che una volta negato il diritto allastabilizzazione, nessuna pretesa risarcitoria poteva essereutilmente avanzata.16. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata:a) ha nuovamente ritenuto che ella, sebbeneillegittimamente esclusa dalla procedura di stabilizzazione, nonabbia provato di essere in possesso di requisiti poziori rispettoa quelli vantati dall’altro candidato. Alla luce degli atti, l’Entenon risultava aver prestabilito alcun criterio di selezione,nemmeno quello relativo all’anzianità di servizio;b) ha ritenuto che dalla infondatezza della domanda distabilizzazione discendesse quella della domanda risarcitoria.17. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con due motivi.18. Resiste il Comune di Follonica con controricorso19. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c.. La ricorrente assume di aver allegato nelricorso introduttivo del giudizio che l’unico requisito esistente edapplicabile ex post per comparare i candidati sarebbe stato lamaggiore anzianità di servizio presso l’Ente, che lei era la piùanziana, e che tali affermazioni sarebbero rimaste incontestate,come accertato dal Tribunale. Erroneamente la Corte di appelloavrebbe sovvertito tale giudizio, partendo dal presupposto che«Il Comune sostiene di non essersi posto il problema»:affermazione spesa tardivamente solo nel ricorso in appello.Numero registro generale 5311/2022Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 12413/2026Data pubblicazione 03/05/20262. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c.. Si addita ad apparenza la motivazione dellaCorte territoriale sulla domanda risarcitoria del danno subìto «acausa dell’illegittimo comportamento dell’Ente», qualecompendiata nell’affermazione che «Non essendo fondata larivendicazione del proprio diritto, per le ragioni esposte, ladomanda della Ugolini deve essere respinta, sia con riferimentoalla stabilizzazione, sia con riferimento al diritto ad ottenere ilrisarcimento danni».Si assume «Evidente che la richiesta risarcitoria era, sin dalprimo atto difensivo, finalizzata ad ottenere il risarcimento deldanno sotto più profili: 1) danno subito dalla condotta illegittimadel Comune di Follonica... che ha violato volutamente le normein materia di contratti a termine...2) danno subito dallaillegittima esclusione della lavoratrice dalla procedura distabilizzazione; 3) danno subito dalla mancata stabilizzazionedella lavoratrice a fronte della necessaria comparazione tra icandidati ammessi... La Corte di appello avrebbe dovutomotivare in ordine alla sussistenza del danno lamentato dallaricorrente con riferimento a ciascuna delle voci di individuate».3. Il ricorso è improcedibile secondo l’art. 369, comma 2,comma 2 c.p.c., non risultando prodotta – nemmeno dalcontroricorrente - la sentenza impugnata (Cass. nn.17587/2006, 14207/2015, 16498/2016, 20628/2016,32462/2025); il che impedisce di verificarne il contenuto equindi di giudicare su di essa.4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 5311/2022Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 12413/2026Data pubblicazione 03/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi,€. 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026.Il PresidenteIrene Tricomi