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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31670/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce\fia parzialmente riformato, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica infraquinquennale e riducendo la pena, la sentenza del 20 gennaio 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della carenza della motivazione, è inammissibile, poiché è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso adeguata motivazione, ed estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce\fia parzialmente riformato, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica infraquinquennale e riducendo la pena, la sentenza del 20 gennaio 2021 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale egli si duole della carenza della motivazione, è inammissibile, poiché è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello reso adeguata motivazione, ed estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 31670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris