CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34217/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella sufficienza della documentazione prodotta dal contribuente al fine di provare l'esistenza della provenienza tassata alla fonte costituita dal reddito estero.»], si censura la sentenza impugnata per avere trascurato che il contribuente aveva prodotto in giudizio il "certificato salario 2004" emesso dall'autorità del [OSCURATO:PERSONA] che attestava la tassazione alla fonte, per il 2004, del salario netto di CHF 44.458,00, quale importo più che idoneo a coprire l'incremento patrimoniale accertato dall'Erario (cfr. supra p. 2). 4. Con il quarto motivo [«4. Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 d.p.r. 600/1973 e 2697 c.c.»], si censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione delle norme che consentono al contribuente di fornire la prova documentale contraria alle presunzioni sintetiche di reddito di cui si era avvalso l'Organo di controllo, nella specie rappresentata dal "certificato salario 2004" (cfr. p. 3). 5. Con il quinto motivo [«5. Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 d.p.r. 600/1973, 2697 c.c. e 53 Cost.»], si censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la valenza di prova contraria della provvista tassata alla fonte anche rispetto alle spese gestionali accertate dall'ufficio per un ammontare di euro 17.421,00, rispetto alla quale tale provvista (esente) risultava del tutto capiente. 6. Con il sesto motivo [«6. Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 r.g. n. 12643/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 38 d.p.r. 600/1973 [per] non avere ritenuto applicabile alla specie la versione più evoluta del redditometro.»], si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto applicabile al caso in esame la versione più evoluta del redditometro. 7. Il primo motivo è infondato. È conforme a diritto la statuizione della C.T.R. che ha rilevato che la definizione della lite per gli anni 2005 e 2006, ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non fa venire meno il fatto storico che lo scostamento rilevato nel 2004 sia stato rilevato anche con riguardo alle annualità 2005 e 2006 e non elimina affatto il presupposto normativo dell'accertamento sintetico. In termini generali, infatti, come ha da tempo chiarito questa Corte (in termini Cass.21719/2009, di cui fa menzione la Commissione regionale) il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari (conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate), oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria per cui è causa. 8. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, suscettibili d'esame congiunto per connessione, sono inammissibili. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476). Nella specie, la C.T.R. ha liberamente valutato il materiale probatorio e senza incorrere in errori r.g. n. 12643/2015 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di diritto ha concluso, da un lato, che il contribuente non aveva provato che l'investimento nell'immobile fosse a lui imputabile al 50%, avendo egli acquistato il bene in comproprietà con la moglie; dall'altro, che la fotocopia del certificato salariale del 2004 non era idonea a dimostrare la percezione di redditi di lavoro assoggettati in Svizzera a ritenute alla fonte. Per di più, con riferimento al terzo motivo, la doglianza è altresì inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. "doppia conforme"), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, il ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. 9. Il sesto motivo è inammissibile. Trattasi di questione nuova, proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il contribuente non dimostra di avere invocato l'applicazione del "nuovo redditometro" innanzi ai giudici di merito e nemmeno indica, in modo puntuale, quale sarebbe la versione più evoluta del redditometro e quali concreti effetti deriverebbero dalla sua ipotetica applicazione. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. r.g. n. 12643/2015 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] //( • P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe