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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01700/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott.

GUGLIELMO C INQUE - Consigliere - Ud.20/12/2022- CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.24748/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24748-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 24748 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 111/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia s.p.a. ha impugnato con ricorso per cassazione notificato in data 28/9/2021 la sentenza della Corte d’appello di Milano, con cui –a conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano – è stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal C.C.N.L.

Attività ferroviarie a far tempo dall’assunzione con contratto di apprendistato; le parti intimate si sono costituite controricorso, ritualmente notificato; il giudizio è stato iscritto al n.

R.G. 24748/2021; con istanza del 19/7/2022, notificata ai controricorrenti in data 28 luglio 2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di Trenitalia s.p.a., hanno rinunciato agli atti del giudizio iscritto al n.

R.G. 24748/2021; la rinuncia non è stata accettata; non essendo stata ancora fissata l’adunanza camerale di discussione del ricorso, con decreto n. 30203 del 14 ottobre 2022, reso ai sensi dell’art. 391, comma 1, cod.proc.civ., il Coordinatore della Sesta Sezione Civile-sottosezione lavoro, delegato dal Pr esidente della Sesta Sezione Civile, ha dichiarato l’estinzione del processo e ha compensato le spese del giudizio; con istanza datata 14 ottobre 2022, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, i controricorrenti hanno chiesto che s ia revocato il Ric. 2021 n. 24748 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- decreto di estinzione esia fissata l’udienza ai sensi dell’art. 391, comma 3, cod.proc.civ.; il Coordinatore Sesta Sezione Civile – S ottosezione lavoro ha conseguentemente fissato l’adunanza camerale del 20/12/2022, della quale è stata data comunicazione, a cura della cancelleria, a tutte le parti.

Considerato che: con l’istanza di fissazione dell’udienza i controricorrenti chiedono che, revocato il decreto di estinzione, sia accolta la loro domanda di condanna della società ricorrente allespese del giudizio di cassazione, sottolineando come in altri ricorsi, con il medesimo oggetto, seguiti da analoghe istanze di rinuncia da parte di Trenitalia s.p.a.,il Presidente della Sezione lavoro ha condannato la ricorrente rinunciante alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

L’istanza merita di essere accolta.

Va precisato che la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione è intervenuta prima che fosse fissata l’adunanza camerale per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., sicch é la pronuncia di estinzione è stata adottata ai sensi dell’art. 391, comma 1, cod.proc.civ. con decreto dal Presidente della Sesta Sezione Civile (e su sua delega dal Coordinatore della sottosezione) che ha provveduto sulle spese compensandole.

L’art. 391, comma 3, cod.proc.civ. prevede che la parte destinataria dall’atto di rinuncia può chiedere, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, la fissazione dell’udienza.

Come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.Un.23 settembre 2014, n. 19980), la richiesta difissazione dell'udienza non èun'impugnazione del decreto e non de ve , quindi, ess ere nemmeno Ric. 2021 n. 24748 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- motivata, ma esprimesolo «la sollecitazione alla trattazione del ricorso, che deve avvenire sol per effetto di essa.

L'esclusione del carattere di impugnazione comporta che non si tratta di un atto che deve necessariamente esprimere critica al provvedimento presidenziale e dunque consentail giudizio sul ricorso solo come conseguenza di una ritenuta illegittimità del decreto presidenziale.

La proposizione dell'istanza si risolve solo in un atto che elide qualsiasi valore del decreto: tale conclusione circa la natura della sollecitazione alla fissazione dell'udienza è giustificata poiché, avendo il legislatore usato il termine "istanza di fissazione dell'udienza" ed avendo, quindi, indicato come petitum immediato della richiesta la relativa trattazione, risulta palese che essa, essendo diretta a quello scopo, la cui realizzazione si sovrappone necessariamente al decreto, sia di per sola idonea a renderlo irrilevante».

Ne consegue che, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale di estinzione e resta affidata al collegio giudicante la statuizione sia sull’estinzione sia sulle spese (Cass.24 ottobre 2022, n. 31318).

In merito alla estinzione, sussistono i presupposti perché il processo sia dichiarato estinto in considerazione della regolarità dell’atto di rinuncia, il quale come la giurisprudenza consolidata ha carattere recettizio ma non "accettizio" : esso, pertanto , produce effetti processuali indipendentemente dalla sua accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio ( Cass. Sez.Un., 24/12/2019, n. 34429; da ultimo Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).

Ric. 2021 n. 24748 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- In merito alle spese, poiché la rinuncia è avvenuta dopo la notifica del controricorso da parte degli istanti, e quindi quando questi ultimi avevano già sostenuto gli oneri di difesa per contrastare l’impugnazione, esse devono essere poste a carico del rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che il ricorso ha ad oggetto questioni già affrontate e risolte da questa Corte in senso sfavorevole a Trenitalia S.p.A. (v.

Cass. 13/12/2022, n. 36380) e non emergono elementi per mutare l’orientamento della stessa.

La liquidazione delle spese è fondata sul valore della causa come indicato nel ricorso per cassazione e tenuto conto del numero dei controricorrenti.

PQM La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia S.p.A. al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate in € 2500 per compensi professionali e € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e altri accessori di legge, da distrarsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. GUGLIELMO C INQUE - Consigliere - Ud.20/12/2022- CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.24748/2021 Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24748-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 24748 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 111/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia s.p.a. ha impugnato con ricorso per cassazione notificato in data 28/9/2021 la sentenza della Corte d’appello di Milano, con cui –a conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano – è stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal C.C.N.L. Attività ferroviarie a far tempo dall’assunzione con contratto di apprendistato; le parti intimate si sono costituite controricorso, ritualmente notificato; il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 24748/2021; con istanza del 19/7/2022, notificata ai controricorrenti in data 28 luglio 2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di Trenitalia s.p.a., hanno rinunciato agli atti del giudizio iscritto al n. R.G. 24748/2021; la rinuncia non è stata accettata; non essendo stata ancora fissata l’adunanza camerale di discussione del ricorso, con decreto n. 30203 del 14 ottobre 2022, reso ai sensi dell’art. 391, comma 1, cod.proc.civ., il Coordinatore della Sesta Sezione Civile-sottosezione lavoro, delegato dal Pr esidente della Sesta Sezione Civile, ha dichiarato l’estinzione del processo e ha compensato le spese del giudizio; con istanza datata 14 ottobre 2022, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, i controricorrenti hanno chiesto che s ia revocato il Ric. 2021 n. 24748 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- decreto di estinzione esia fissata l’udienza ai sensi dell’art. 391, comma 3, cod.proc.civ.; il Coordinatore Sesta Sezione Civile – S ottosezione lavoro ha conseguentemente fissato l’adunanza camerale del 20/12/2022, della quale è stata data comunicazione, a cura della cancelleria, a tutte le parti. Considerato che: con l’istanza di fissazione dell’udienza i controricorrenti chiedono che, revocato il decreto di estinzione, sia accolta la loro domanda di condanna della società ricorrente allespese del giudizio di cassazione, sottolineando come in altri ricorsi, con il medesimo oggetto, seguiti da analoghe istanze di rinuncia da parte di Trenitalia s.p.a.,il Presidente della Sezione lavoro ha condannato la ricorrente rinunciante alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’istanza merita di essere accolta. Va precisato che la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione è intervenuta prima che fosse fissata l’adunanza camerale per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., sicch é la pronuncia di estinzione è stata adottata ai sensi dell’art. 391, comma 1, cod.proc.civ. con decreto dal Presidente della Sesta Sezione Civile (e su sua delega dal Coordinatore della sottosezione) che ha provveduto sulle spese compensandole. L’art. 391, comma 3, cod.proc.civ. prevede che la parte destinataria dall’atto di rinuncia può chiedere, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, la fissazione dell’udienza. Come hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.Un.23 settembre 2014, n. 19980), la richiesta difissazione dell'udienza non èun'impugnazione del decreto e non de ve , quindi, ess ere nemmeno Ric. 2021 n. 24748 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- motivata, ma esprimesolo «la sollecitazione alla trattazione del ricorso, che deve avvenire sol per effetto di essa. L'esclusione del carattere di impugnazione comporta che non si tratta di un atto che deve necessariamente esprimere critica al provvedimento presidenziale e dunque consentail giudizio sul ricorso solo come conseguenza di una ritenuta illegittimità del decreto presidenziale. La proposizione dell'istanza si risolve solo in un atto che elide qualsiasi valore del decreto: tale conclusione circa la natura della sollecitazione alla fissazione dell'udienza è giustificata poiché, avendo il legislatore usato il termine "istanza di fissazione dell'udienza" ed avendo, quindi, indicato come petitum immediato della richiesta la relativa trattazione, risulta palese che essa, essendo diretta a quello scopo, la cui realizzazione si sovrappone necessariamente al decreto, sia di per sola idonea a renderlo irrilevante». Ne consegue che, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale di estinzione e resta affidata al collegio giudicante la statuizione sia sull’estinzione sia sulle spese (Cass.24 ottobre 2022, n. 31318). In merito alla estinzione, sussistono i presupposti perché il processo sia dichiarato estinto in considerazione della regolarità dell’atto di rinuncia, il quale come la giurisprudenza consolidata ha carattere recettizio ma non "accettizio" : esso, pertanto , produce effetti processuali indipendentemente dalla sua accettazione e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna delrinunciante alle spese del giudizio ( Cass. Sez.Un., 24/12/2019, n. 34429; da ultimo Cass. 28 maggio 2020, n. 10140). Ric. 2021 n. 24748 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- In merito alle spese, poiché la rinuncia è avvenuta dopo la notifica del controricorso da parte degli istanti, e quindi quando questi ultimi avevano già sostenuto gli oneri di difesa per contrastare l’impugnazione, esse devono essere poste a carico del rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che il ricorso ha ad oggetto questioni già affrontate e risolte da questa Corte in senso sfavorevole a Trenitalia S.p.A. (v. Cass. 13/12/2022, n. 36380) e non emergono elementi per mutare l’orientamento della stessa. La liquidazione delle spese è fondata sul valore della causa come indicato nel ricorso per cassazione e tenuto conto del numero dei controricorrenti. PQM La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia S.p.A. al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate in € 2500 per compensi professionali e € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e altri accessori di legge, da distrarsi
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