CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine del 17 luglio 2019, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di appropriazione indebita commesso 1'11 luglio 2013, riducendo le pene inflitte e confermando per gli altri episodi la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il contestato delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 546, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione (in quanto mancante) con riguardo all'omessa valutazione da parte della Corte d'appello delle prove documentali e della relazione del consulente di parte, allegate all'atto di appello, trattandosi di prove contrarie rispetto alle quali incombeva l'obbligo di valutarle e eventualmente disconoscerne la capacità di contrastare la tesi di accusa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 2462 cod. civ., 111 Cost., e difetto di motivazione relativamente al profilo della ritenuta sussistenza del profitto da parte dell'imputato in relazione ad operazioni intervenute tra le società Algasoil e Stareng (ove ricopriva per entrambe le società la carica di amministratore unico), considerata l'esistenza di prove documentali sull'effettività delle prestazioni eseguite dalla società Stareng per conto della società Algasoil che giustificavano ampiamente i movimenti finanziari contestati come indebite appropriazioni. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.646 cod. pen.; 192 e 546 comma 1, lett. E), cod. proc. pen.; 111 Cost., e vizio di motivazione (assente e contraddittoria) relativamente alla contestata appropriazione indebita realizzata mediante la percezione della somma di 17.000 euro dalla società Satreng, cui la somma era stata versata dalla società Algasoil, senza considerare che tale somma corrispondeva al compenso dovuto dalla società al ricorrente per l'attività svolta quale amministratore; egualmente carente la motivazione in relazione al maggior importo contestato sempre con riferimento alle operazioni intercorse tra le due società. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt.81 e 646 cod. pen.; 546 cod. proc. pen.; 111 Cost., e difetto di motivazione quanto alla rideterminazione della pena per effetto della declaratoria di prescrizione del più grave episodio tra i reati contestati, avvinti da vincolo della continuazione; la Corte territoriale non aveva tenuto conto della differente struttura del reato continuato che era scaturita dalla declaratoria di estinzione del più grave reato, operando una riduzione della pena complessiva considerando la misura dei modesti aumenti di pena applicati dalla sentenza di primo grado. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è generico.Il ricorrente, infatti, si è limitato a dolersi dell'omesso esame della documentazione prodotta dinanzi al Tribunale all'udienza di discussione, senza indicare né il contenuto dei documenti descritti con l'atto di appello, né soprattutto la decisività di quei documenti nel contrastare la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito e disarticolare gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata. Tale carenza di specificità rende inammissibile la censura, poiché secondo l'insegnamento di legittimità, così come l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01), anche l'omessa motivazione circa l'inattendibilil:à di prove non utilizzate a fini ricostruttivi, può essere censurata a condizione che sia assolto l'onere di enunciare le prove non considerate e la loro influenza sull'accertamento del fatto, in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria possa inficiare il ragionamento del giudice (Sez. 4, Sentenza n. 13329 del 08/02/2018, Agresti, Rv. 273251 - 01); si è, in particolare, affermato che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerc:ie e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 07). 1.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, oltre che reiterativi, sono manifestamente infondati. Per ciò che concerne la lamentata erronea applicazione dei principi di diritto in tema di amministrazione delle società e dei doveri degli amministratori, oggetto del secondo motivo, il ricorrente omette di considerare gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per dimostrare (pagg. 6 e 7) che "una parte del denaro utilizzato per il pagamento delle fatture emesse dalla Stareng era stato girato sul conto del Canciani" e che "la Stareng non avesse alcun dipendente, né avesse effettuato alcuna prestazione per la realizzazione del progetto", ossia per l'attività che veniva indicata quale causale dei bonifici eseguiti con le somme della società Algasoil in favore della società Stareng, sicché la Stareng era risultata lo strumento per consentire il transito di somme di denaro dal patrimonio della società da lui amministrata al ricorrente. Le deduzioni formulate (con il terzo motivo), riguardanti la percezione di compensi quale amministratore della Stareng (ritenuti indimostrati - in assenza della necessaria clelibera - e comunque irrilevanti per escludere la condotta di appropriazione, non essendo dotati dei requisiti necessari per operare eventuali compensazioni: pag. 8) e l'esecuzione delle prestazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] (non riconducibili in alcun modo ad attività svolte dalla Stareng per la ricordata carenza di personale e mezzi: pag. 7), restano assertive e non sorrette da alcun supporto probatorio. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato. La sentenza impugnata, dichiarata l'estinzione del reato di appropriazione indebita commesso in data 11 luglio 2013 (riguardante l'appropriazione della somma di euro 48.500,00), ha determinato la pena per i residui reati di appropriazione (tutti riguardanti somme inferiori a quella indicata per il fatto di reato estinto per intervenuta prescrizione) procedendo esclusivamente a considerare "l'assai contenuto aumento di pena determinato dal giudice di prime cure per tutti i reati satellite" (pag. 9), riducendo quindi la pena inflitta in primo grado. E' evidente che, per effetto della declaratoria di estinzione del reato che, nell'assetto dell'originaria configurazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., rivestiva la qualità di reato più grave (come ritenuto dal giudice di primo grado, pur avendo fatto riferimento al complesso delle appropriazioni commesse mediante la restituzione delle somme tra le società, eseguite con distinte operazioni di bonifico), la struttura del reato continuato era mutata; di qui la necessità per il giudice d'appello di procedere ex novo all'individuazione del reato da considerare più grave, con la successiva determinazione degli aumenti da apportare per i reati satellite, motivando per ciascuno di essi le ragioni a sostegno della misura della pena in aumento (come di recente definitivamente chiarito dalle Sezioni unite, n. 47127 del 24/06/2021, Piz2:one, Rv. 282269 - 01). L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'obbligo per il giudice di legittimità di rilevare l'intervenuta estinzione dei reati contestati. Infatti, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione sia in primo che in secondo grado, tutti gli episodi di appropriazione commessi dal 30.9.2013 sino al 9.5.2014 sono estinti per intervenuta prescrizione (maturata per l'ultimo episodio il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. va rilevato che, in ragione degli accertamenti compendiati nelle sentenze di merito, e di cui si è detto nell'esame dei precedenti motivi di ricorso, è dimostrata l'illiceità dei fatti oggetto di contestazione sia sotto il profilo materiale, della destinazione delle somme facenti parte del patrimonio della società a fini estranei a quelli costituenti l'oggetto sociale, sia quanto alla consapevole realizzazione di tali condotte da parte dell'imputato per averne personalmente beneficiato. 2. Alle statuizioni che precedono consegue, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai fini penali poiché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, mentre devono essere confermate le statuizioni civili relativamente agli episodi di appropriazione del 30.9.2013, del 25.10.2013, del 10.12.2013 e del 9.5.2014. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Co