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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 23075/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero ed ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal medesimo Giudice in data 15 settembre 2016, a causa del mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del predetto che l'organo dell'esecuzione non era stato in grado di contattare nonostante vari tentativi.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli articoli 169 e 666, comma 3, cod. proc. pen e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità di ordine generale ed assoluta dagli artt.177, 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

In particolare, egli osserva che la notifica all'interessato del decreto di fissazione dell'udienza per incidente di esecuzione del 16 dicembre 2021 non era stata eseguita secondo i dettami contenuti nell'art.169 cod. proc. pen., nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse iscritto all' A.I.R.E. del Comune di Treviso dal 15 settembre 2019 essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; al contrario essa era stata tentata presso il domicilio eletto nel procedimento di cognizione, che però non era più valido per la fase di esecuzione, di talché la conseguente notifica al difensore di ufficio, effettuata a norma dell'art.161, comma quarto, cod. proc. pen. è da ritenersi affetta da nullità ai sensi dei citati artt.178 e 179.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.172 e 173 cod. pen. per non avere il giudice dell'esecuzione rilevato l'intervenuta estinzione della pena sostituita e sostitutiva per decorso del tempo.

2.3. Con il terzo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto ai rilievi contenuti nella memoria del 17 giugno 2022 con la quale la difesa aveva sollevato specifici rilievi in punto di estinzione della pena sostitutiva e sostituita.

2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica ed il travisamento della prova per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto ascrivibile all'interessato la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse che egli si era trasferito nel [OSCURATO:PERSONA] e che non si era sottratto ai contatti con l' UEPE.

3. Il difensore, infine, ha depositato memoria in data 3 marzo 2023 contenente motivi aggiunti ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato.

2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte è irrilevante il domicilio eletto nella fase cognitiva, con riferimento al procedimento esecutivo che si apre successivamente alla condanna; in particolare, nel procedimento camerale di esecuzione, è da considerarsi nulla la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 22778 del 11/04/2018, Rv. 273154 - 01).

Nel caso in esame la notifica del decreto di citazione per l'incidente di esecuzione risulta essere stata eseguita presso il domicilio eletto nel procedimento di cognizione, non più attuale (comunque inidoneo stante il documentato trasferimento all'estero del condannato) e, successivamente, presso il difensore di ufficio ex art. 197, comma 4, cod. proc. pen.

La nullità della notifica del decreto di citazione determina l'assorbimento delle altre censure.

3. Sulla base dei rilievi sopra esposti deve, pertanto, disporsi l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero ed ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal medesimo Giudice in data 15 settembre 2016, a causa del mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del predetto che l'organo dell'esecuzione non era stato in grado di contattare nonostante vari tentativi. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli articoli 169 e 666, comma 3, cod. proc. pen e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità di ordine generale ed assoluta dagli artt.177, 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, egli osserva che la notifica all'interessato del decreto di fissazione dell'udienza per incidente di esecuzione del 16 dicembre 2021 non era stata eseguita secondo i dettami contenuti nell'art.169 cod. proc. pen., nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse iscritto all' A.I.R.E. del Comune di Treviso dal 15 settembre 2019 essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; al contrario essa era stata tentata presso il domicilio eletto nel procedimento di cognizione, che però non era più valido per la fase di esecuzione, di talché la conseguente notifica al difensore di ufficio, effettuata a norma dell'art.161, comma quarto, cod. proc. pen. è da ritenersi affetta da nullità ai sensi dei citati artt.178 e 179. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.172 e 173 cod. pen. per non avere il giudice dell'esecuzione rilevato l'intervenuta estinzione della pena sostituita e sostitutiva per decorso del tempo. 2.3. Con il terzo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto ai rilievi contenuti nella memoria del 17 giugno 2022 con la quale la difesa aveva sollevato specifici rilievi in punto di estinzione della pena sostitutiva e sostituita. 2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica ed il travisamento della prova per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto ascrivibile all'interessato la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse che egli si era trasferito nel [OSCURATO:PERSONA] e che non si era sottratto ai contatti con l' UEPE. 3. Il difensore, infine, ha depositato memoria in data 3 marzo 2023 contenente motivi aggiunti ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte è irrilevante il domicilio eletto nella fase cognitiva, con riferimento al procedimento esecutivo che si apre successivamente alla condanna; in particolare, nel procedimento camerale di esecuzione, è da considerarsi nulla la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 22778 del 11/04/2018, Rv. 273154 - 01). Nel caso in esame la notifica del decreto di citazione per l'incidente di esecuzione risulta essere stata eseguita presso il domicilio eletto nel procedimento di cognizione, non più attuale (comunque inidoneo stante il documentato trasferimento all'estero del condannato) e, successivamente, presso il difensore di ufficio ex art. 197, comma 4, cod. proc. pen. La nullità della notifica del decreto di citazione determina l'assorbimento delle altre censure. 3. Sulla base dei rilievi sopra esposti deve, pertanto, disporsi l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari
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