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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22797/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTE di APPELLO di REGGIOCALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 23 settembre 2025 la Corte d’appello diReggio Calabria confermava il decreto emesso il 9 marzo 2022 dal Tribunale diReggio Calabria con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per ladurata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzionedi euro 3.000,00.2.

Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedel proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivodi doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 1 della legge n. 575/1965, 1 e 4 del d. lgs. n. 159/2011, conriguardo alla assunta assenza del requisito dell’attualità delle pericolositàsociale.Assumeva che la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente in termini disentenza di condanna all’esito del procedimento penale cosiddetto “Handover”,omettendo di considerare il principio di autonomia del procedimento diprevenzione rispetto a quello penale e procedendo con mero automatismo nelritenere che a una condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.dovesse necessariamente seguire l’applicazione di una misura di prevenzione,laddove avrebbe dovuto verificare in concreto se nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] potesseessere formulato, al momento della decisione nel giudizio di prevenzione, ungiudizio di pericolosità sociale in termini di attualità.Deduceva al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto in carcereininterrottamente dal 27 gennaio 2021, che oggetto dell’accertamento penaleerano fatto risalenti agli anni 2018 e 2019 e che non risultavano ulteriori esuccessive condotte del proposto sintomatiche di una pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Premesso che la requisitoria del Procuratore Generale è stata depositatail 7 marzo 2026, dunque tardivamente, sicché non se ne terrà conto, il ricorso èinammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.Secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questoCollegio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolositàsociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata ladecisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementisintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momentodella celebrazione dei successivi gradi di giudizio; ne consegue che gli elementisopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potrannoessere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice cheha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effettolimitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essereesaminati dal giudice dell'appello (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli ealtri, Rv. 271380 – 01).Nel caso di specie il decreto di applicazione della misura di prevenzionerisale al 9 marzo 2022 ed è a tale momento che si deve far riferimento ai finidel giudizio di attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].Ciò premesso, si deve evidenziare che, in relazione alla invocata autonomiafra il procedimento penale e quello di prevenzione, la Corte d’appello haefficacemente osservato che “la piattaforma su cui può innestarsi laformulazione del giudizio di pericolosità sociale è certamente più ampia potendoessere valorizzate anche quelle condotte che non assurgono necessariamentealla soglia della rilevanza penale o quegli indizi che, in sede penale, hannoportato all’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero anchequelle ipotesi di proscioglimento legate a cause di estinzione o diimprocedibilità” (v. pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato).La Corte di merito ha osservato che nel caso di specie la condanna in sedepenale, ormai definitiva, aveva evidenziato l’operatività di due distinte maconnesse organizzazioni criminali attive tra il 2011 e il 2020 nel territorio diRosarno, una delle quali, la cosiddetta “cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA]”, alla qualerisultava affiliato l’odierno proposto, “figlio del boss [OSCURATO:PERSONA] classe 1963 egravato da innumerevoli precedenti penali”, e aveva inoltre evidenziato lacommissione di una serie di reati fine di favoreggiamento, estorsione,danneggiamento, porto abusivo di armi.Ha anche richiamato le fonti di prova che avevano costituito il fondamentodelle condanne, individuate dai contenuti dei filmati di videosorveglianzaesaminati, dalle conversazioni captate, dai tabulati telefonici e dalledichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] eCacciola Giuseppe.Gli elementi di fatto utilizzati dai giudici di merito per l’espressione delgiudizio di pericolosità sociale sono, pertanto, in massima parte elementi che,con sentenza ormai passata in giudicato, sono stati ritenuti anche di rilevanzapenale.La Corte territoriale ha espresso il giudizio di pericolosità evidenziandocongruamente che il proposto era “un soggetto dotato di particolare autonomiaall’interno dell’organizzazione criminosa, capace di sviluppare proprie iniziativepur mantenendo i necessari collegamenti con la struttura principale dellacosca”, aveva commesso condotte che “spaziano dal traffico di stupefacenti alleestorsioni in diversi settori economici” (pag. 14 del decreto impugnato),dimostrando versatilità criminale e capacità di operare in contesti diversificati,sempre mantenendo la caratteristica intimidatoria derivante dall’appartenenzaall’organizzazione mafiosa.In ragioni di tali caratteristiche, oltre che del dimostrato inserimento delproposto nella consorteria mafiosa, la Corte d’appello ha ritenuto la pericolositàsociale del [OSCURATO:PERSONA] con giudizio che, lungi dal costituire un mero automatismorispetto alla condanna in sede penale, risulta argomentato con la descrizionedelle caratteristiche criminali del proposto, particolarmente allarmanti emanifestate con numerose condotte di rilievo penale poste in essere in unconsistente arco di tempo e aventi carattere di sistematicità.Per altro verso, in relazione al requisito dell’attualità della pericolositàsociale la Corte di merito ha congruamente osservato che il proposto,nonostante la lunga carcerazione dal 2014 al 2018, non solo non aveva reciso illegame con la famiglia mafiosa di appartenenza, ma aveva ripresoimmediatamente le attività criminose, circostanza che è stata ritenuta diparticolare rilevanza ai fini dell’adozione della misura di prevenzione in quantodimostrativa non solo della persistenza del vincolo associativo, ma anche dellacentralità del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’economia generale dell’associazione.La Corte di merito ha anche osservato, in maniera del tutto adeguata, che ifatti di rilievo penale accertati con sentenza passata in giudicato risultavanocommessi fino al 2020, a fronte della data della proposta, risalente al mese diottobre 2021, ciò che non faceva sorgere dubbi sul fatto che si trattasse dipericolosità sociale caratterizzata dal requisito dell’attualità.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE di APPELLO di REGGIOCALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 23 settembre 2025 la Corte d’appello diReggio Calabria confermava il decreto emesso il 9 marzo 2022 dal Tribunale diReggio Calabria con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per ladurata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzionedi euro 3.000,00.2. Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] per il tramitedel proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivodi doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 1 della legge n. 575/1965, 1 e 4 del d. lgs. n. 159/2011, conriguardo alla assunta assenza del requisito dell’attualità delle pericolositàsociale.Assumeva che la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente in termini disentenza di condanna all’esito del procedimento penale cosiddetto “Handover”,omettendo di considerare il principio di autonomia del procedimento diprevenzione rispetto a quello penale e procedendo con mero automatismo nelritenere che a una condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.dovesse necessariamente seguire l’applicazione di una misura di prevenzione,laddove avrebbe dovuto verificare in concreto se nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] potesseessere formulato, al momento della decisione nel giudizio di prevenzione, ungiudizio di pericolosità sociale in termini di attualità.Deduceva al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto in carcereininterrottamente dal 27 gennaio 2021, che oggetto dell’accertamento penaleerano fatto risalenti agli anni 2018 e 2019 e che non risultavano ulteriori esuccessive condotte del proposto sintomatiche di una pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premesso che la requisitoria del Procuratore Generale è stata depositatail 7 marzo 2026, dunque tardivamente, sicché non se ne terrà conto, il ricorso èinammissibile per essere il motivo manifestamente infondato.Secondo l’orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questoCollegio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolositàsociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata ladecisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementisintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momentodella celebrazione dei successivi gradi di giudizio; ne consegue che gli elementisopravvenuti alla decisione di primo grado, incidenti sulla pericolosità, potrannoessere fatti valere con istanza di revoca o di modifica presentata al giudice cheha emesso il provvedimento impositivo ovvero, in virtù dell'effettolimitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, essereesaminati dal giudice dell'appello (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli ealtri, Rv. 271380 – 01).Nel caso di specie il decreto di applicazione della misura di prevenzionerisale al 9 marzo 2022 ed è a tale momento che si deve far riferimento ai finidel giudizio di attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].Ciò premesso, si deve evidenziare che, in relazione alla invocata autonomiafra il procedimento penale e quello di prevenzione, la Corte d’appello haefficacemente osservato che “la piattaforma su cui può innestarsi laformulazione del giudizio di pericolosità sociale è certamente più ampia potendoessere valorizzate anche quelle condotte che non assurgono necessariamentealla soglia della rilevanza penale o quegli indizi che, in sede penale, hannoportato all’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero anchequelle ipotesi di proscioglimento legate a cause di estinzione o diimprocedibilità” (v. pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato).La Corte di merito ha osservato che nel caso di specie la condanna in sedepenale, ormai definitiva, aveva evidenziato l’operatività di due distinte maconnesse organizzazioni criminali attive tra il 2011 e il 2020 nel territorio diRosarno, una delle quali, la cosiddetta “cosca mafiosa [OSCURATO:PERSONA]”, alla qualerisultava affiliato l’odierno proposto, “figlio del boss [OSCURATO:PERSONA] classe 1963 egravato da innumerevoli precedenti penali”, e aveva inoltre evidenziato lacommissione di una serie di reati fine di favoreggiamento, estorsione,danneggiamento, porto abusivo di armi.Ha anche richiamato le fonti di prova che avevano costituito il fondamentodelle condanne, individuate dai contenuti dei filmati di videosorveglianzaesaminati, dalle conversazioni captate, dai tabulati telefonici e dalledichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] eCacciola Giuseppe.Gli elementi di fatto utilizzati dai giudici di merito per l’espressione delgiudizio di pericolosità sociale sono, pertanto, in massima parte elementi che,con sentenza ormai passata in giudicato, sono stati ritenuti anche di rilevanzapenale.La Corte territoriale ha espresso il giudizio di pericolosità evidenziandocongruamente che il proposto era “un soggetto dotato di particolare autonomiaall’interno dell’organizzazione criminosa, capace di sviluppare proprie iniziativepur mantenendo i necessari collegamenti con la struttura principale dellacosca”, aveva commesso condotte che “spaziano dal traffico di stupefacenti alleestorsioni in diversi settori economici” (pag. 14 del decreto impugnato),dimostrando versatilità criminale e capacità di operare in contesti diversificati,sempre mantenendo la caratteristica intimidatoria derivante dall’appartenenzaall’organizzazione mafiosa.In ragioni di tali caratteristiche, oltre che del dimostrato inserimento delproposto nella consorteria mafiosa, la Corte d’appello ha ritenuto la pericolositàsociale del [OSCURATO:PERSONA] con giudizio che, lungi dal costituire un mero automatismorispetto alla condanna in sede penale, risulta argomentato con la descrizionedelle caratteristiche criminali del proposto, particolarmente allarmanti emanifestate con numerose condotte di rilievo penale poste in essere in unconsistente arco di tempo e aventi carattere di sistematicità.Per altro verso, in relazione al requisito dell’attualità della pericolositàsociale la Corte di merito ha congruamente osservato che il proposto,nonostante la lunga carcerazione dal 2014 al 2018, non solo non aveva reciso illegame con la famiglia mafiosa di appartenenza, ma aveva ripresoimmediatamente le attività criminose, circostanza che è stata ritenuta diparticolare rilevanza ai fini dell’adozione della misura di prevenzione in quantodimostrativa non solo della persistenza del vincolo associativo, ma anche dellacentralità del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’economia generale dell’associazione.La Corte di merito ha anche osservato, in maniera del tutto adeguata, che ifatti di rilievo penale accertati con sentenza passata in giudicato risultavanocommessi fino al 2020, a fronte della data della proposta, risalente al mese diottobre 2021, ciò che non faceva sorgere dubbi sul fatto che si trattasse dipericolosità sociale caratterizzata dal requisito dell’attualità.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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