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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 31693/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27664-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 27664 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 avverso l'ordinanza n.

RG 3511/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il suo gravame nei confronti di una sentenza del tribunale della stessa città; l’Avvocatura dello Stato ha depositato un controricorso in rappresentanza delle amministrazioni evocate.

Considerato che:

I. - il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.; invero è stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso;

II. - il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (Cass. n. 26529 - 17, Cass. n. 252-01);

III. -le spese seguono la soccombenza; Ric. 2021 n. 27664 sez.

M1 -ud. 04-10-2022

IV. - non sussistono i presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ., anche perché ne lla tesi esposta nel ricorso (a dire della controricorrente manifestamente infondata) il ricorrente ha mostrato di non insistere omettendo ildeposito del ricorso stesso;

V. -deve invece darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di fattispecie sanzionatoria oramai pacificamente correlata (tra le altre) a ogni ipotesi di improcedibilità; in particolare: (a) l’obbligazione ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della eg uale natura del contributo unificato iniziale(Cass. Sez. 1 n. 8660-19); (b) il contributo iniziale, parametrato al valore della lite, è esigibile in capo a chi per primo proceda all’iscrizione a ruolo; (c) il raddoppio va disposto in tutti i casi in cui l’impugnazione si concluda con pronuncia specifica di inammissibilità, improcedibilità o rigetto, così come precisato dalle Sezioni unite (v.

Cass. Sez.

U n. 4315 - 20) ; (d) ciò rende non più attuale il diverso orientamento manifestato da una parte della giurisprudenza di questa Corte per il caso della improcedibilità determinata dal mancato deposito del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.; orientamento formatosi sul distinto presupposto dell’interesse alla pronuncia che tuttavia deflette dinanzi alla logica totalizzante sottesa all’insegnamento delle Sezioni unite; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che Ric. 2021 n. 27664 sez.

M1 -ud. 04-10-2022 liquida in 5.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito; rigetta la domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27664-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 27664 sez. M1 -ud. 04-10-2022 avverso l'ordinanza n. RG 3511/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., il suo gravame nei confronti di una sentenza del tribunale della stessa città; l’Avvocatura dello Stato ha depositato un controricorso in rappresentanza delle amministrazioni evocate. Considerato che: I. - il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.; invero è stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso; II. - il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (Cass. n. 26529 - 17, Cass. n. 252-01); III. -le spese seguono la soccombenza; Ric. 2021 n. 27664 sez. M1 -ud. 04-10-2022 IV. - non sussistono i presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ., anche perché ne lla tesi esposta nel ricorso (a dire della controricorrente manifestamente infondata) il ricorrente ha mostrato di non insistere omettendo ildeposito del ricorso stesso; V. -deve invece darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di fattispecie sanzionatoria oramai pacificamente correlata (tra le altre) a ogni ipotesi di improcedibilità; in particolare: (a) l’obbligazione ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della eg uale natura del contributo unificato iniziale(Cass. Sez. 1 n. 8660-19); (b) il contributo iniziale, parametrato al valore della lite, è esigibile in capo a chi per primo proceda all’iscrizione a ruolo; (c) il raddoppio va disposto in tutti i casi in cui l’impugnazione si concluda con pronuncia specifica di inammissibilità, improcedibilità o rigetto, così come precisato dalle Sezioni unite (v. Cass. Sez. U n. 4315 - 20) ; (d) ciò rende non più attuale il diverso orientamento manifestato da una parte della giurisprudenza di questa Corte per il caso della improcedibilità determinata dal mancato deposito del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.; orientamento formatosi sul distinto presupposto dell’interesse alla pronuncia che tuttavia deflette dinanzi alla logica totalizzante sottesa all’insegnamento delle Sezioni unite; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che Ric. 2021 n. 27664 sez. M1 -ud. 04-10-2022 liquida in 5.000,00 EUR oltre le spese prenotate a debito; rigetta la domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativ
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