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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34082/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 667,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 256 D.Ivo 152/2006 (capo 1) e 349 cod. pen. (capo 2).

Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, eccependo la temporaneità della collocazione dei rifiuti, che sarebbero stati collocati con finalità di recupero.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che dai rilievi fotografici in atti risulta evidente che i rifiuti fossero giacenti in quell'area da molto tempo e in modo definitivo, trattandosi di un complesso immobiliare di oltre 6000 m2 completamente invaso da varie tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, quali frigoriferi e condizionatori d'aria, bidoni contenenti residui di vernice, materiale proveniente da demolizioni edili, pneumatici usati, materiale legnoso vario, rifiuti ingombranti derivanti da attività di svuota cantine, bustoni contenenti medicinali scaduti.

Ne segue che il giudice a quo ha ritenuto non credibile la tesi difensiva che sostiene la temporaneità ed occasionalità della condotta del ricorrente, il quale ha continuato ad utilizzare le suddette aree per smaltire rifiuti derivanti dall'attività di svuota cantine abusivamente.

Peraltro, si osserva che, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez.3, n. 35494 del 10/05/2016 Rv. 267636).

Onere non adempiuto dal ricorrente.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato condannato alla pena di anno 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 667,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 256 D.Ivo 152/2006 (capo 1) e 349 cod. pen. (capo 2). Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, eccependo la temporaneità della collocazione dei rifiuti, che sarebbero stati collocati con finalità di recupero. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che dai rilievi fotografici in atti risulta evidente che i rifiuti fossero giacenti in quell'area da molto tempo e in modo definitivo, trattandosi di un complesso immobiliare di oltre 6000 m2 completamente invaso da varie tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, quali frigoriferi e condizionatori d'aria, bidoni contenenti residui di vernice, materiale proveniente da demolizioni edili, pneumatici usati, materiale legnoso vario, rifiuti ingombranti derivanti da attività di svuota cantine, bustoni contenenti medicinali scaduti. Ne segue che il giudice a quo ha ritenuto non credibile la tesi difensiva che sostiene la temporaneità ed occasionalità della condotta del ricorrente, il quale ha continuato ad utilizzare le suddette aree per smaltire rifiuti derivanti dall'attività di svuota cantine abusivamente. Peraltro, si osserva che, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez.3, n. 35494 del 10/05/2016 Rv. 267636). Onere non adempiuto dal ricorrente. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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