CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 50823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 26/01/2023, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pronunciandosi in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato il provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati contestati ai capi 59), 60) e 63) dell'imputazione provvisoria - relativi a fattispecie previste dagli artt.73 e 74 del d.P.R. n.309/1990 e ritenuta la sussistenza, tra le altre, dell'aggravante prevista dall'art.416bis.1 cod.pen.. Con sentenza n.32126 del 18/04/2023, la Terza Sezione di questa Corte ha dato atto che la precedente ordinanza, che aveva ritenuto insussistente la predetta aggravante, era stata annullata con rinvio con sentenza n.115 del 13/12/2022, dep. 2023, a seguito di impugnazione proposta dal P.m. su tale specifico punto; mentre, la precedente ordinanza di applicazione della custodia cautelare anche in relazione a tale aggravante, era stata annullata con rinvio - a seguito di ricorso dell'imputato - con sentenza della Terza Sezione n.24151 del 09/03/2022. La Corte ha quindi ritenuto fondato il ricorso, in ordine al profilo relativo alla consapevolezza - in capo all'indagato - dell'esistenza e dell'operatività del clan mafioso di appartenenza delle persone con cui aveva preso contatti per i traffici in materia di stupefacenti; quando invece sarebbe occorso accertare la consapevolezza in ordine alla commissione in concorso allo scopo di agevolare l'associazione di tipo mafioso e tanto sulla base dei principi dettati da Sez. U, n.8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, RV. 278734-01; ha rilevato che le conclusioni dell'ordinanza dovevano ritenersi viziate, sussistendo un salto logico tra quanto ritenuto come accertato in ordine ai rapporti tra il Brancato e i suoi concorrenti e la dedotta finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa, rilevando come il solo prendere contatto con partecipi all'associazione medesima al fine di acquisire sostanze stupefacenti non significasse avere consapevolezza di una condotta ausiliatrice rispetto ai fini del sodalizio. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 05/09/2023, ha confermato l'applicazione della misura della custodia in carcere anche in relazione alla predetta aggravante, ritenendo - alla luce di una rinnovata e complessiva valutazione del materiale indiziario - che il Brancato fosse a conoscenza della finalità agevolatrice perseguita da coloro i quali costituivano il sodalizio descritto al capo 59) dell'imputazione, composto da plurimi sodali e - tra questi - dei vertici del clan Sanfilippo. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che: il ricorrente interloquiva con la componente femminile del clan Sanfilippo e, specificamente, con [OSCURATO:PERSONA] (la cui intraneità rispetto al predetto sodalizio risultava confermata dalla sentenza del 18/07/2023 del GUP presso il Tribunale di Caltanissetta, con la quale la stessa era stata condannata per il delitto previsto dall'art.416- bis cod.pen.); che il ricorrente individuava i propri fornitori di sostanza stupefacente avvalendosi dell'intermediazione della stessa Medicea e di [OSCURATO:PERSONA], i quali veicolavano all'esterno le direttive impartite dai congiunti detenuti Salvatore, Calogero e [OSCURATO:PERSONA]; che, anche accogliendo la tesi difensiva in base alla quale l'iniziativa dell'intermediazione fosse stata degli stessi esponenti del sodalizio, tanto non escludeva la consapevolezza in capo al Brancato della finalità perseguita dai concorrenti; che tale intermediazione era stata posta in essere al fine di agevolare l'associazione, come emerso dalle conversazioni captate durante le quali i Sanfilippo detenuti, la Medicea e [OSCURATO:PERSONA] avevano stabilito la ripartizione delle somme versate dal Brancato come corrispettivo per l'intermediazione e finalizzate a consentire al clan il proseguimento delle proprie attività illecite; che era quindi evidente che il Brancato, facendo affari in materia di narcotraffico con i componenti del clan mafioso, non poteva non rappresentarsi l'intento agevolatore degli interessi del sodalizio; rilevando altresì come, in relazione ai concorrenti del Brancato nel reato associativo, si fosse formato il giudicato cautelare riguardo alla predetta aggravante. A tali considerazioni, il Tribunale ha altresì aggiunto quella in forza della quale la predetta sentenza del GUP presso il Tribunale di Caltanissetta aveva ritenuto il Brancato responsabile dei reati contestati, ivi compresa l'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 cod.pen., con la sola esclusione di quella contestata ai sensi dell'art.80 del T.U. stup.. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - in relazione all'art.273 cod.proc.pen.; ha dedotto che - in ordine alla considerazione spiegata dal Tribunale del riesame e relativa alla rilevanza della sentenza di condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta - il giudice 3 del rinvio avrebbe dovuto astenersi da ogni valutazione del quadro indiziario siccome preclusa dalla valutazione operata dal giudice di merito. Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.627, comma 3, cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che la sentenza di annullamento con rinvio aveva ritenuto insufficiente la circostanza della sola consapevolezza, in capo al Brancato, dell'esistenza e dell'operatività del clan mafioso occorrendo invece la consapevolezza che gli interlocutori commettessero i reati in concorso al fine di agevolare il sodalizio; ha quindi argomentato che il provvedimento gravato sarebbe stato afflitto dagli stessi vizi posti alla base della pronuncia di annullamento; dovendosi ritenersi irrilevante: che la Medicea fosse un'intranea rispetto all'associazione mafiosa e che la stessa fosse stata condannata per il reato previsto dall'art.416-bis cod.pen.; che il Brancato avesse individuato i propri fornitori per il tramite della stessa Medicea e della figlia; che le due donne avessero posto in atti la condotta di intermediazione al fine di agevolare l'associazione; che i vertici del clan si preoccupassero di mantenere il controllo sul Brancato e il calabrese Mazzeo per evitare che i due si accordassero estromettendo il clan; che nei confronti dei correi si fosse formato il giudicato cautelare in ordine all'aggravante in questione. Ha quindi dedotto che sussistesse una frattura logica tra le valutazioni del Tribunale e quelle poste alla base della sentenza di annullamento, atteso che tutte le predette circostanze attenevano a dinamiche interne al clan mafioso, senza che dalle stesse fosse possibile dedurre l'intento agevolatore in capo al ricorrente, non superando quindi la motivazione della Suprema Corte nella parte in cui aveva ritenuto che l'interesse del Brancato potesse essere anche di tipo individuale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale la difesa ha censurato la valutazione del Tribunale in punto di rilevanza della sopravvenuta L. sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, è infondato.Sul punto, risulta dagli atti che - con sentenza pronunciata il 18/07/2023 - il GUP presso il Tribunale di Caltanissetta ha condannato il Brancato per i reati ascritti ai capi 59), 60) e 63) della rubrica, con la sola esclusione dell'aggravante contestata ai sensi dell'art.80, T.U. stup., e quindi ritenendo concretizzata anche l'aggravante prevista dall'art.416-bis.1 cod.pen., contestata in relazione a tutte e tre le imputazioni. 3. Ciò posto, va richiamato - in conformità con quanto argomentato dal Tribunale del riesame - il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544; Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363); tanto anche in relazione al principio per cui, in riferimento al vincolo imposto al giudice del rinvio dall'art.627, comma 3, cod.proc.pen., lo stesso è legato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza - come nel caso di specie - di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 261611; Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159). Deve quindi ritenersi che il giudice del riesame, attesa la sopravvenienza del predetto elemento e l'ambito del suo carattere vincolante, non potesse che ritenere sussistente anche ai fini della valutazione cautelare la predetta aggravante. 4. A tale considerazione segue quindi il logico assorbimento del secondo motivo di ricorso. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.