CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 00594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 11. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento alli art. 58-quater Ord. pen., in forza del quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le sue richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare non essendo trascorso il triennio dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza del 13 ottobre 2021; Considerato che tale questione è manifestamente infondata come, peraltro, già statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn.87/2004 e 173/2021; Rilevato, infatti, che la preclusione censurata costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51- ter , comma 1, Ord. pen. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione. Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 di