CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15648/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso;Letta la memoria del difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno haconfermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza emessa dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 6 novembre2025, con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari inrelazione alle ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarottadocumentale e di operazioni dolose, contestate all’indagato nella qualità diamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata inliquidazione giudiziale in data 10 novembre 2023.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato,per il tramite del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione dolendosi del mancatoesame critico delle prospettazioni difensive essendo l’ordinanza del Tribunalemeramente adesiva alle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari.2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.322, comma 1, lett.a), 326, comma 1 e 2, lett. a), 329, comma 2, lett.b) d.lgs.14/2019 e vizio di motivazione. Deduce che: le evidenze contabili disponibilinon consentirebbero di affermare l'esistenza di rimanenze di magazzino perl'importo ipotizzato né che vi sia stata la loro distrazione.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 274,comma 1, lett.a) cod.proc.pen.Con successiva memoria, il difensore ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha riferito di avere operato su indicazione dell’indagato nella gestionedella farmacia [OSCURATO:PERSONA] dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posta inliquidazione giudiziale, ha collocato tale condotta fino al 13.06.2023; AndreaTrapani, subentrato a [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di non conoscere l’indagato e di avereintrattenuto rapporti solo con i figli dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lasuccessione del Trapani a [OSCURATO:PERSONA] mediante compravendita delle quote sociali,viene riferita dal primo come operazione posta in essere dal figlio dell’indagato,[OSCURATO:PERSONA], senza che il medesimo abbia svolto alcun ruolo al riguardo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.1.Su un piano generale, occorre premettere che, in tema di misurecautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il solocompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàe ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie. E, in particolare, la motivazione della decisione deltribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art.546 del medesimo codice, con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi etendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 21582801; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).2. Ciò premesso, deve rilevarsi l’infondatezza dei primi due motivi.Nella fattispecie in esame, il Tribunale del riesame , con motivazione logicaed immune da vizi, ha ritenuto sussistenti gravi indizi nei confronti del ricorrente,in relazione a plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarottadocumentale e operazioni dolose volte a cagionare il dissesto della societàcompiute dall'indagato, in concorso con i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata inliquidazione giudiziale, operante nell'ambito di una” galassia societaria”composta da quattro farmacie e tre parafarmacie, tutte riconducibili alla famigliaconfronti della suddetta farmacia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha fatto emergere, perl'anno 2021, elementi positivi di reddito non dichiarati per una somma superiorea due milioni di euro e condotte riconducibili alle fattispecie incriminatrici di cuiagli artt. 4 e 5 del d. lgs. 74/2000; relativamente all'anno 2021 la società erarisultata essere evasore totale avendo omesso la presentazione delladichiarazione dei redditi a fini delle imposte dirette; la medesima società, inoltre,era risultata creditrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di unasomma superiore ad un milione di euro per la quale non era mai stata intrapresaalcuna azione. Nel corso delle operazioni di verifica sono state acquisite ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], formale rappresentante della società dal settembre2022, il quale ha riferito in ordine al ruolo meramente formale assunto susollecitazione dell’indagato.Il Tribunale ha esaminato, inoltre, i rilievi difensivi posti a fondamentodell’istanza di riesame, con congrua motivazione priva di illogicità, evidenziando,in ordine alla contestazione concernente la reale esistenza delle rimanenze dimagazzino, che tale assunto è rimasto privo di riscontro, evidenziando che alladeterminazione dell’ammontare della distrazione si è pervenuti attraverso laconsiderazione che la società fallita, negli anni 2021-2022, nell'eserciziodell'attività abusiva di commercio all'ingrosso di farmaci e parafarmaci, haacquistato merce per circa 8 milioni e mezzo di euro, come da fatture ricevute econtabilizzate, nonché, contemporaneamente, emesso fatture di vendita perquattro milioni di euro (di cui tre milioni e mezzo nei confronti delle altrefarmacie e società riconducibili alla stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA]); la differenza fratali importi è stata ritenuta indicare la consistenza di magazzino; dal mancatorinvenimento di tali giacenze è stata inferita la distrazione oggetto dicontestazione provvisoria. Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che taleragionamento ha trovato conferma anche attraverso il passivo accertato in sededi liquidazione giudiziale, ammontante a complessivi euro 5.609.008,39 riferibiliper la gran parte a debiti verso fornitori. A sostegno di tale conclusione sonostate valorizzate anche le dichiarazioni rese dalle persone sentite dal curatore edalla polizia giudiziaria, le quali hanno riferito di ordinativi di merce superiori alleesigenze quotidiane della farmacia.Il Tribunale ha, pertanto, sottolineato che la determinazione della sommadistratta non è il frutto di una esclusiva valutazione delle evidenze contabili“tacciata di complessiva inaffidabilità” ma della valutazione convergente diplurimi elementi; ha, altresì, evidenziato che la circostanza che la contabilitàdella società sia ritenuta inattendibile ( con conseguente imputazione provvisoriadella concorrente ipotesi di bancarotta documentale) non significa che i dati daessa desumibili non siano valutabili soprattutto quando siano sostenuti daulteriori elementi di riscontro; inoltre, ha ragionevolmente ritenuto che levicende relative al fallimento dell’altra farmacia [OSCURATO:PERSONA]Angelo, attratta nellamedesima orbita societaria, non possono assumere rilievo nella distintaprocedura di liquidazione della farmacia [OSCURATO:PERSONA].2.1.A fronte della lineare e logica motivazione resa dal Tribunale in ordineagli indizi posti a fondamento delle ipotesi di reato oggetto di contestazioneprovvisoria, le censure esposte dalla difesa appaiono del tutto generiche e nonriescono a fare emergere profili di criticità sul piano della tenuta logica dellamotivazione del provvedimento impugnato. L'inaffidabilità della documentazionecontabile, evocata dalla difesa, non ha impedito che la ricostruzione dellasituazione contabile della società sia stata effettuata dal curatore e sulla base ditali esiti risulta poggiata la contestazione provvisoria, senza che da parte delladifesa siano stati neppure prospettati elementi dotati di pregnante decisività dacui desumere l’inaffidabilità della ricostruzione contabile, operata in sedeconcorsuale e posta a fondamento dell’ipotesi accusatoria.3. Il terzo motivo è invece fondato.In tema di esigenze per l'applicazione di misure cautelari personali, l'art.274 primo comma lett. a) cod. proc. pen. condiziona le esigenze attinenti alleindagini alla accertata sussistenza di un pericolo "concreto"; il che postula ilcollegamento eziologico del pericolo suddetto con dati di fatto specifici eindividualizzati che tenga conto non solo della astratta gravità del titolo di reatoma anche della personalità dell'accusato, pur non richiedendosi la previsione diuna "specifica occasione" per delinquere, che esula dalla facoltà del giudice,poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delittonon può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo ditempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 2, n. 53645 del08/09/2016 - dep. 16/12/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 -dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 -dep. 05/05/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 - dep.18/04/2016, Garrone, Rv. 266988).Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha considerato che l'attualità delpericolo di recidiva emerge dalla circostanza che i figli dell’odierno ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], continuano a gestire le parafarmacie [OSCURATO:PERSONA]Annas.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e ulteriori attività affini, ripetendo il medesimoschema, già sperimentato e utilizzato per la farmacia [OSCURATO:PERSONA] attraverso lasocietà [OSCURATO:PERSONA]; ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che isuddetti abbiano rassegnato le dimissioni dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l.s. avendo dimostrato la loro propensione ad operare attraverso prestanomi.Il giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari, e sul pericolo direiterazione del reato, non risulta, pertanto, incentrato su una valutazioneindividualizzante proiettata sulla persona dell’indagato quanto, piuttosto,focalizzato su circostanze fattuali riferite ai soli figli dell’indagato e non risultaspiegato in che modo gli elementi indiziari acquisiti, in ordine alla passatagestione unitaria delle società ricondotta ad una direzione anche del ricorrente,possano incidere concretamente, in chiave prognostica, sul rischio direcidivanza.4.In conclusione, il provvedimento impugnato deve, pertanto, essereannullato limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Salernoper nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, limitatamente alle esigenze cautelari, conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno - sezione riesame, in diversacomposizione. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]