CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26781/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso che lamentanoviolazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in punto dielemento soggettivo del reato (che sarebbe da escludere ai sensi dell’art. 89 cod.pen. sulla base degli accertamenti espletati con argomentazioni che non eranostate specificamente devolute in tal senso, come affermato dalla stessa difesa apag. 3 del ricorso), nonché di accertamento della responsabilità, risultano privi diconcreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia,Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01,Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confrontocon le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendonoquindi a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro ad esito delle approfondite attività di indaginedella [OSCURATO:PERSONA] (si vedano pagg. 5 e seg. in ordine alla titolarità della cartaove era stata accredita la somma, alla titolarità della utenza telefonica per lacontrattazione, alla denuncia di smarrimento della carta immediatamente dopo laconclusione della trattativa per l’acquisto del bene);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità della condotta imputata ed alla piena riferibilità della stessa alricorrente, nonostante le sue condizioni (puntualmente considerate e valutate insenso difforme da quanto allegato dalla difesa pag. 5 e segg.), per come emersein giudizio sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti ilricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato cheil terzo motivo di ricorso, con il quale si censural’omessaapplicazione dell’art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, oltre chegenerico, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che hadisatteso tale doglianza, evidenziando elementi ostativi, quali la pluralità diprecedenti anche specifici, in assenza di elementi positivamente valorizzabili;che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]