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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23605/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29147/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 51 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della C orte di appello di Bologna, n. 2438/2017, depositata il 16 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l a sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 16 ottobre Oggetto: scrittura privata - disconoscimento 2017 e notificata il giorno successivo, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respinto la domanda per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rendere il conto delle somme depositate sul conto corrente da lui acceso e a corrispondergli le somme illecitamente annotate a debito; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale domanda l’attore aveva contestato l’annotazione a debito della somma di lire 48.000.000, asseritamente derivante dall’acquisto di titoli azionari e obbligazionari effettuato il 7 novembre 1991, negando di aver provveduto al relativo ordine; - la Corte ha riferito che il giudice di primo grado aveva dato atto della rinuncia alla domanda di rendiconto e aveva respinto quella di condanna, evidenziando che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’ordine di acquisto, apparentemente riferibile all’attore, era stato effettuato tardivamente; -ha, quindi, confermato la decisione del Tribunale ritenendo che, a seguito della produzione del documento in questione all’atto della costituzione in giudizio della banca convenuta, il disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta avrebbe dovuto essere effettuato alla udienza di prima comparizione, quale prima udienza successiva alla produzione, a nulla rilevando che la costituzione in giudizio fosse intervenuta solo tre giorni prima e, comunque, tardivamente rispetto al termine di venti giorni di cui all’art. 166 cod. proc. civ.; - ha, inoltre, escluso sia che la banca, dopo aver sollevato l’eccezione di tardività del disconoscimento, avesse revocato tale sua manifestazione di volontà, sia che con l’atto di citazione l’attore avesse proposto domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta in calce all’ordine di acquisto; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il p rimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 166 e 215, n. 2, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto tacitamente riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce all’ordine di acquisto per mancato disconoscimento entro il termine della prima udienza o prima risposta successiva alla produzione benché tale documento fosse stato prodotto dalla controparte in occasione della costituzione in giudizio effettuata tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ.; -con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 216 cod. proc. civ., per aver la sentenza di appello omesso di rilevare che la banca aveva rinunciato all’eccezione di decadenza dal diritto di disconoscere la sottoscrizione apposta sull’ordine di acquisto a seguito della proposizione dell’istanza di verificazione; - con l’ultimo motivo si duole della violazione degli artt. 112 e 189 cod. proc. civ. in relazione all’omessa considerazione del fatto – rilevato nell’atto di appello e nella successiva comparsa conclusionale – che la banca aveva rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, alle richieste e alle opposizioni avanzate in via istruttoria e, dunque, anche all’eccezione di decadenza dal diritto al disconoscimento della sottoscrizione; -il primo motivo è fondato; - l’ art. 215 , primo comma, n. 2, c od . p roc . c iv . stabilisce che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; -si tratta di una disposizione che fa discendere dal comportamento omissivo della parte contro cui la scrittura è prodotta l’effetto di prova legale della paternità della scrittura privata, esonerando il giudice dall’accertamento della coincidenza tra il soggetto indicato dalla firma apposta sul corpo della scrittura e colui che ha materialmentevergato detta sottoscrizione; - ai fini dell’utile assolvimento dell’onere del disconoscimento della scrittura privata, è stato affermato che idue termini indicati nella norma (prima udienza o prima risposta) non sono alternativamente rimessi alla volontà della parte che ha l'onere del disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere operato il disconoscimento entro il secondo termine(cfr. Cass. 28 novembre 2013, n. 26641); - l’insorgenza di un siffatto onere presuppone, tuttavia, che la scrittura privata sia stata ritualmente prodotta in giudizio, in quanto solo in tal caso la scrittura può ritenersi legalmente portata a conoscenza della controparte (cfr. Cass. 7 agosto 1990, n. 7961); - in proposito, si evidenzia che le vigenti disposizioni processuali dispongono che la produzione di documenti di prova nel processo di cognizione possa avvenire al momento della costituz ione in giudizio, da effettuarsi, di regola, quanto all’attore, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione e, quanto al convenuto, entro il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione (art. 167 c.p.c.), e al momento dell’articolazione dei mezzi istruttori, in udienza o con il deposito delle memorie, ove autorizzate dal giudice, di cui all’art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ.; -identica, sul punto, era anche la previgente disciplina antecedente alla riforma introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile ratione temporis al caso in esame, che prevedeva una autonoma udienza di prima comparizione, poi soppressa, destinata allo svolgimento di specifiche attività processuali, attualmente confluite nella udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa; - con particolare riferimento alla necessità che la costituzione del convenuto debba avvenire, salvi i casi di abbreviazione dei termini, entro venti giorni dall’udienza si osserva che tale spatium permette al giudice designato una migliore conoscenza degli atti di causa e, conseguentemente, un più efficace svolgimento delle attività della prima udienza e, al tempo stesso, consente all’attore di esaminare le deduzioni del convenuto e di predisporre adeguatamente le proprie difeseda spiegare in tale prima udienza; - ciò non implica che la produzione di documenti non possa avvenire anche in altri momenti, fatte salve le preclusioni eventualmente maturate, in particolare, come avvenuto nel caso in esame, attraverso una costituzione tardiva; -si rammenta infatti, che l’ammissibilità della costituzione tardiva è espressamente riconosciuta dall’art. 171, secondo comma, c od . proc. c iv . , il quale ammette che, laddove una delle parti si sia costituita tempestivamente, l’altra parte possa costituirsi fino alla prima udienza o anche successivamente, ferme restando, rispettivamente, le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. per il convenuto e gli effetti della dichiarazione di contumacia; - la costituzione del convenuto per l’udienza senza rispettare il termine di venti giorni (o all’udienza stessa), se può determinare un rallentamento dei tempi del giudizio, in relazione ai relativi tempi di reazione del giudice e dell’attore, non si presenta – in generale – idonea a dare luogo a un vulnus della riferita esigenza dell’attore di poter disporre del tempo necessario per approntare un’adeguata difesa per la prima udienza e della sottesa ratio di assicurargli la pienezza e l’effettività del diritto di difesa in giudizio, atteso che questi potrà a tale udienza chiedere al giudice la concessione di terminiper il deposito di memorie con cui, quanto al profilo allegatorio, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e, quanto al profilo probatorio, indicaremezzi di prova e produzioni documentali ; - una lesione del diritto di difesa dell’attore si verificherebbe, invece, laddove – come ritenut o dalla Corte di appello nel caso in esame –, in presenza di una produzione documentale effettuata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio per la prima udienza, tardiva rispetto al termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ., si esigesse che l’eventuale disconoscimento sia effettuato entro l’udienza successiva (nel caso di specie, l’udienza di prima comparizione), in quanto in questo caso la parte sarebbe irrimediabilmente privata del termine previsto dalla legge per reagire a tale produzione documentale e, in particolare, per esaminare l’autenticità della sottoscrizione e per valutare l’opportunità di procedere al relativo disconoscimento; - l’esigenza di assicurare una piena e efficace tutela del diritto di difesa in giudizio risulta particolarmente avvertita poiché il compimento dell’atto processuale in questione , seppur rimesso al procuratore della parte nell’ambito del suo mandato defensionale, richiede necessariamente la conoscenza di fatti di cui quest’ultimo è verosimilmente all’oscuro, non acquisibile attraverso l’uso della diligenza professionale esigibile in epoca antecedente alla produzione documentale avuto riguardo alla specificità del dato; - né può argomentarsi nel senso che il procuratore della parte sarebbe onerato di una costante vigilanza in ordine al contenuto del fascicolo d’ufficio e, conseguentemente, ai documenti in esso inseriti dalla controparte in qualsiasi momento, in quanto, benché l’utilizzo dello strumento informatico abbia, senza dubbio, reso più agevole la comunicazione degli atti, imporre un siffatto onere a carico della parte non risponderebbe a criteri di proporzionalità e, in ogni caso, non consentirebbe al procuratore una immediata presa di posizione in ordine alla paternità del documento, laddove, come presumibile nella generalità dei casi, avesse necessità di consultare il proprio assistito; -può, dunque, ritenersi che la produzione di un documento operata dal convenuto con costituzione in giudizio per la prima udienza effettuata senza il rispetto del termine a ritroso previsto dall’art.166 cod. proc. civ. non è idonea a far sorgere l’onere del disconoscimento della relativa sottoscrizione, di cui all’art. 215 cod. proc. civ., in capo alla parte nei cui confronti è operata la produzione; - una siffatta conclusione risulta coerente con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui riconosce il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale e, per tale via, esprime l’esigenza che le modalità procedurali previste a livello nazionale non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti; - sotto altro aspetto, può osservarsi che l’opposta tesi interpretativa – seguita dalla Corte di appello – attribuirebbe al convenuto il potere di decidere arbitrariamente, con indifferenza rispetto a termini previsti dalla legge o fissati dal giudice, l’ampiezza del termine (oltre che la sua decorrenza) spettante alla controparte per l’esercizio di un’attività processuale, necessaria al fine di evitare conseguenze potenzialmente pregiudizievoli; - l’applicazione dei riferiti principi al caso in esame conduce, dunque, a ritenere tempestivo il disconoscimento operato dall’attore non già all’udienza di prima comparizione, prima udienza successiva alla produzione, ma con la memoria autorizzata a tale udienza, ai sensi del previgente art. 180 c.p.c.; - all’ accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi restanti, in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29147/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 51 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], 11 -controricorrente - avverso la sentenza della C orte di appello di Bologna, n. 2438/2017, depositata il 16 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l a sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 16 ottobre Oggetto: scrittura privata - disconoscimento 2017 e notificata il giorno successivo, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respinto la domanda per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rendere il conto delle somme depositate sul conto corrente da lui acceso e a corrispondergli le somme illecitamente annotate a debito; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale domanda l’attore aveva contestato l’annotazione a debito della somma di lire 48.000.000, asseritamente derivante dall’acquisto di titoli azionari e obbligazionari effettuato il 7 novembre 1991, negando di aver provveduto al relativo ordine; - la Corte ha riferito che il giudice di primo grado aveva dato atto della rinuncia alla domanda di rendiconto e aveva respinto quella di condanna, evidenziando che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’ordine di acquisto, apparentemente riferibile all’attore, era stato effettuato tardivamente; -ha, quindi, confermato la decisione del Tribunale ritenendo che, a seguito della produzione del documento in questione all’atto della costituzione in giudizio della banca convenuta, il disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta avrebbe dovuto essere effettuato alla udienza di prima comparizione, quale prima udienza successiva alla produzione, a nulla rilevando che la costituzione in giudizio fosse intervenuta solo tre giorni prima e, comunque, tardivamente rispetto al termine di venti giorni di cui all’art. 166 cod. proc. civ.; - ha, inoltre, escluso sia che la banca, dopo aver sollevato l’eccezione di tardività del disconoscimento, avesse revocato tale sua manifestazione di volontà, sia che con l’atto di citazione l’attore avesse proposto domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta in calce all’ordine di acquisto; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il p rimo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 166 e 215, n. 2, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello ritenuto tacitamente riconosciuta la sottoscrizione apposta in calce all’ordine di acquisto per mancato disconoscimento entro il termine della prima udienza o prima risposta successiva alla produzione benché tale documento fosse stato prodotto dalla controparte in occasione della costituzione in giudizio effettuata tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ.; -con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 216 cod. proc. civ., per aver la sentenza di appello omesso di rilevare che la banca aveva rinunciato all’eccezione di decadenza dal diritto di disconoscere la sottoscrizione apposta sull’ordine di acquisto a seguito della proposizione dell’istanza di verificazione; - con l’ultimo motivo si duole della violazione degli artt. 112 e 189 cod. proc. civ. in relazione all’omessa considerazione del fatto – rilevato nell’atto di appello e nella successiva comparsa conclusionale – che la banca aveva rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, alle richieste e alle opposizioni avanzate in via istruttoria e, dunque, anche all’eccezione di decadenza dal diritto al disconoscimento della sottoscrizione; -il primo motivo è fondato; - l’ art. 215 , primo comma, n. 2, c od . p roc . c iv . stabilisce che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione; -si tratta di una disposizione che fa discendere dal comportamento omissivo della parte contro cui la scrittura è prodotta l’effetto di prova legale della paternità della scrittura privata, esonerando il giudice dall’accertamento della coincidenza tra il soggetto indicato dalla firma apposta sul corpo della scrittura e colui che ha materialmentevergato detta sottoscrizione; - ai fini dell’utile assolvimento dell’onere del disconoscimento della scrittura privata, è stato affermato che idue termini indicati nella norma (prima udienza o prima risposta) non sono alternativamente rimessi alla volontà della parte che ha l'onere del disconoscimento, ma operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere operato il disconoscimento entro il secondo termine(cfr. Cass. 28 novembre 2013, n. 26641); - l’insorgenza di un siffatto onere presuppone, tuttavia, che la scrittura privata sia stata ritualmente prodotta in giudizio, in quanto solo in tal caso la scrittura può ritenersi legalmente portata a conoscenza della controparte (cfr. Cass. 7 agosto 1990, n. 7961); - in proposito, si evidenzia che le vigenti disposizioni processuali dispongono che la produzione di documenti di prova nel processo di cognizione possa avvenire al momento della costituz ione in giudizio, da effettuarsi, di regola, quanto all’attore, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione e, quanto al convenuto, entro il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione (art. 167 c.p.c.), e al momento dell’articolazione dei mezzi istruttori, in udienza o con il deposito delle memorie, ove autorizzate dal giudice, di cui all’art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ.; -identica, sul punto, era anche la previgente disciplina antecedente alla riforma introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile ratione temporis al caso in esame, che prevedeva una autonoma udienza di prima comparizione, poi soppressa, destinata allo svolgimento di specifiche attività processuali, attualmente confluite nella udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa; - con particolare riferimento alla necessità che la costituzione del convenuto debba avvenire, salvi i casi di abbreviazione dei termini, entro venti giorni dall’udienza si osserva che tale spatium permette al giudice designato una migliore conoscenza degli atti di causa e, conseguentemente, un più efficace svolgimento delle attività della prima udienza e, al tempo stesso, consente all’attore di esaminare le deduzioni del convenuto e di predisporre adeguatamente le proprie difeseda spiegare in tale prima udienza; - ciò non implica che la produzione di documenti non possa avvenire anche in altri momenti, fatte salve le preclusioni eventualmente maturate, in particolare, come avvenuto nel caso in esame, attraverso una costituzione tardiva; -si rammenta infatti, che l’ammissibilità della costituzione tardiva è espressamente riconosciuta dall’art. 171, secondo comma, c od . proc. c iv . , il quale ammette che, laddove una delle parti si sia costituita tempestivamente, l’altra parte possa costituirsi fino alla prima udienza o anche successivamente, ferme restando, rispettivamente, le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. per il convenuto e gli effetti della dichiarazione di contumacia; - la costituzione del convenuto per l’udienza senza rispettare il termine di venti giorni (o all’udienza stessa), se può determinare un rallentamento dei tempi del giudizio, in relazione ai relativi tempi di reazione del giudice e dell’attore, non si presenta – in generale – idonea a dare luogo a un vulnus della riferita esigenza dell’attore di poter disporre del tempo necessario per approntare un’adeguata difesa per la prima udienza e della sottesa ratio di assicurargli la pienezza e l’effettività del diritto di difesa in giudizio, atteso che questi potrà a tale udienza chiedere al giudice la concessione di terminiper il deposito di memorie con cui, quanto al profilo allegatorio, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e, quanto al profilo probatorio, indicaremezzi di prova e produzioni documentali ; - una lesione del diritto di difesa dell’attore si verificherebbe, invece, laddove – come ritenut o dalla Corte di appello nel caso in esame –, in presenza di una produzione documentale effettuata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio per la prima udienza, tardiva rispetto al termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ., si esigesse che l’eventuale disconoscimento sia effettuato entro l’udienza successiva (nel caso di specie, l’udienza di prima comparizione), in quanto in questo caso la parte sarebbe irrimediabilmente privata del termine previsto dalla legge per reagire a tale produzione documentale e, in particolare, per esaminare l’autenticità della sottoscrizione e per valutare l’opportunità di procedere al relativo disconoscimento; - l’esigenza di assicurare una piena e efficace tutela del diritto di difesa in giudizio risulta particolarmente avvertita poiché il compimento dell’atto processuale in questione , seppur rimesso al procuratore della parte nell’ambito del suo mandato defensionale, richiede necessariamente la conoscenza di fatti di cui quest’ultimo è verosimilmente all’oscuro, non acquisibile attraverso l’uso della diligenza professionale esigibile in epoca antecedente alla produzione documentale avuto riguardo alla specificità del dato; - né può argomentarsi nel senso che il procuratore della parte sarebbe onerato di una costante vigilanza in ordine al contenuto del fascicolo d’ufficio e, conseguentemente, ai documenti in esso inseriti dalla controparte in qualsiasi momento, in quanto, benché l’utilizzo dello strumento informatico abbia, senza dubbio, reso più agevole la comunicazione degli atti, imporre un siffatto onere a carico della parte non risponderebbe a criteri di proporzionalità e, in ogni caso, non consentirebbe al procuratore una immediata presa di posizione in ordine alla paternità del documento, laddove, come presumibile nella generalità dei casi, avesse necessità di consultare il proprio assistito; -può, dunque, ritenersi che la produzione di un documento operata dal convenuto con costituzione in giudizio per la prima udienza effettuata senza il rispetto del termine a ritroso previsto dall’art.166 cod. proc. civ. non è idonea a far sorgere l’onere del disconoscimento della relativa sottoscrizione, di cui all’art. 215 cod. proc. civ., in capo alla parte nei cui confronti è operata la produzione; - una siffatta conclusione risulta coerente con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui riconosce il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale e, per tale via, esprime l’esigenza che le modalità procedurali previste a livello nazionale non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti; - sotto altro aspetto, può osservarsi che l’opposta tesi interpretativa – seguita dalla Corte di appello – attribuirebbe al convenuto il potere di decidere arbitrariamente, con indifferenza rispetto a termini previsti dalla legge o fissati dal giudice, l’ampiezza del termine (oltre che la sua decorrenza) spettante alla controparte per l’esercizio di un’attività processuale, necessaria al fine di evitare conseguenze potenzialmente pregiudizievoli; - l’applicazione dei riferiti principi al caso in esame conduce, dunque, a ritenere tempestivo il disconoscimento operato dall’attore non già all’udienza di prima comparizione, prima udienza successiva alla produzione, ma con la memoria autorizzata a tale udienza, ai sensi del previgente art. 180 c.p.c.; - all’ accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi restanti, in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dic
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