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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17508/2022

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t3So(33 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3164/2016 R.G., proposto DA il Comune di Gela (CL), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 2016 n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amaro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] rE.[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Roma, in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 30 maggio 2013, rep. n. 79613, nella qualità di procuratrice dell'"E.N./. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Gela (CL), in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 20 maggio 2013, rep. n. 79566, rappresentata e difesa dalla Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/pJ_ . t Ki OJA, N:L:- AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - Sezione Staccata di Caltanisetta 1'8 giugno 2015 n. 2391/21/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Gela (CL) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - Sezione Staccata di Caltanisetta 1'8 giugno 2015 n. 2391/21/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per l'IC relativa all'anno 2007 (con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative), in relazione al possesso di due piattaforme petrolifere (con denominazione "Perla" e "Gela 1 Cluster") nel mare antistante il medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto in via principale dal Comune di Gela (CL) e l'appello proposto in via incidentale dall'E.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta col n. 244/03/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il fondale marino non potesse considerarsi territorio comunale e che le due e \, piattaforme non fossero censibili in catasto per l'inidoneità a produrre reddito autonomo.

L'E.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." - a mezzo della procuratrice "[OSCURATO:SOCIETA]." - si è e i ist v-kT2 t costituita con con controricorscg- , Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 12 maggio 2022.

IL PRESIDENTE t.

Dome

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t3So(33 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3164/2016 R.G., proposto DA il Comune di Gela (CL), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 2016 n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amaro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] rE.[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Roma, in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 30 maggio 2013, rep. n. 79613, nella qualità di procuratrice dell'"E.N./. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Gela (CL), in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] da Milano il 20 maggio 2013, rep. n. 79566, rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/pJ_ . t Ki OJA, N:L:- AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - Sezione Staccata di Caltanisetta 1'8 giugno 2015 n. 2391/21/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Gela (CL) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - Sezione Staccata di Caltanisetta 1'8 giugno 2015 n. 2391/21/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per l'IC relativa all'anno 2007 (con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative), in relazione al possesso di due piattaforme petrolifere (con denominazione "Perla" e "Gela 1 Cluster") nel mare antistante il medesimo Comune, ha rigettato l'appello proposto in via principale dal Comune di Gela (CL) e l'appello proposto in via incidentale dall'E.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Caltanisetta col n. 244/03/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il fondale marino non potesse considerarsi territorio comunale e che le due e \, piattaforme non fossero censibili in catasto per l'inidoneità a produrre reddito autonomo. L'E.N.I. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A." - a mezzo della procuratrice "[OSCURATO:SOCIETA]." - si è e i ist v-kT2 t costituita con con controricorscg- , Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 12 maggio 2022. IL PRESIDENTE t. Dome
Sentenza Cassazione n. 17508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris