CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 4.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di esame presentata dalla difesa, ha confermato il quadro di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatole al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine contestualmente contestatile ed ha mutato la misura cautelare della detenzione in carcere disposta dal GIP nel meno afflittivo regime degli arresti domiciliari. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 292 primo comma lett. c) e 309, nono comma cod. proc. pen., che lo stesso Tribunale del riesame dà atto che la richiesta dell'emissione della misura cautelare avanzata dal PM non fosse stata materialmente esaminata né valutata in senso critico da parte del GIP, limitatosi ad emettere il provvedimento limitativo della libertà personale aderendo supinamente alla prospettazione dell'organo dell'accusa tanto da avere i secondo la testuale affermazione dell'ordinanza impugnata, elencato, quanto "ai reati fine elencato a pioggia una serie interminabile di intercettazioni omettendo tuttavia di correlarle alle singole ipotesi delittuose contestate" e frustrato in tal modo il diritto di difesa dell'indagata. Sostiene che tale omissione valutativa fosse estensibile anche al quadro indiziario riferito al reato associativo che invece il Tribunale del riesame ritiene contraddittoriamente sussistente, senza considerare che la Gizzi è persona incensurata, di giovane età, lavoratrice stabile nel settore agricolo e del tutto estranea, quantunque potesse essere consapevole della modesta attività di spaccio di droghe leggere svolta dal marito, a logiche associative: estraneità questa dimostrata dai quanto mai esigui quantitativi di hashish ceduti, al più riconducibili nella fattispecie criminosa di cui all'art. 73 2quinto comma e dal fatto che all'epoca dei fatti contestati fosse kcinta con una gestazione a rischio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, la mancanza di elementi indiziari in ordine al vincolo associativo, inteso quale stabile accordo per la commissione di un programma indeterminato di delitti, assumendo che il contenuto delle conversazioni intercettate dimostrassero al più acquisti di droga per la massima parte destinati al consumo personale, essendo lei come il marito consumatori abituali di hashish, e solo in piccola parte destinati alla rivendita a terzi al fine di autofinanziarsi. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 272 e 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'attualità del pericolo di recidivanza, inteso quale probabile insorgenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi delitti, per essersi invece il Tribunale limitato a prospettare un giudizio di pericolosità in termini soltanto ipotetici ed astratti, peraltro desunto esclusivamente dalla gravità del reato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze e al contempo della loro indeterminatezza. Del tutto inconferente deve ritenersi l'asserita violazione da parte del GIP del principio di autonoma valutazione degli indizi che giustificano in concreto la misura cautelare rispetto alla richiesta del PM con riferimento al reato associativo dal momento che lo stesso Tribunale del riesame, nel ritenere il vuoto motivazionale dell'ordinanza sottoposta al suo esame in punto di gravità indiziaria in ordine ai reati-fine - per essersi il giudice emittente limitato a riprodurre indistintamente il materiale indiziario raccolto senza mettere in correlazione le singole risultanze con i diversi episodi in contestazione, né procedere alla ricostruzione fattuale dei reati fine e a valutare la loro riconducibilità all'indagata, enucleando per ciascuno di essi le relative fonti probatorie - ha dato prova di aver compiutamente valutato il suddetto profilo tanto da aver annullato il provvedimento genetico con riferimento a tutti i reati-fine di cui all'imputazione, escludendo ciò nondimeno il rilevato vizio con riferimento al reato associativo. Del resto, a fronte dell'articolato e composito quadro indiziario posto a fondamento del fumus del delitto in esame, costituito dai contatti intrattenuti dalla Gizzi con i vari sodali, dal suo interessamento per l'arresto di uno dei capi, dalle richieste di approvvigionamento, sia pure in codice, rivolte a costoro, dalle plurime cessioni dalla stessa personalmente eseguite riferite da due clienti del gruppo e dalle reazioni di ira degli altri componenti alla notizia che lei e il marito si fossero in un'occasione rivolti ad altri per l'approvvigionamento di hashish, venendo evidentemente meno all'accordo a suo tempo concluso con il clan capeggiato dai fratelli D'Alterio con l'ausilio della madre, la difesa si limita a formulare doglianze di natura esclusivamente contestativa, senza individuare vizi logici o fratture argomentative idonei ad incrinare la tenuta del provvedimento impugnato. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In ogni caso deve ribadito che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438; cfr. anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). 2. Del tutto indeterminate risultano /. altresì ( le doglianze articolate con il secondo motivo. Nel contestare la configurabilità di uno stabile vincolo associativo/ la difesa si limita a riprodurre astratte definizioni dottrinarie e tralaticie massime giurisprudenziali senza riempire di alcun contenuto concreto le dispiegate censure, all'infuori dell'uso personale della droga solo genericamente eccepito e che comunque è irrilevante rispetto al reato associativo che è del tutto autonomo rispetto ad eventuali reati-fine, nella specie esclusi dallo stesso Tribunale del riesame che ha annullato con riferimento ad essi il provvedimento genetico, invece confermato per il solo delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Il motivo in esame si destina conseguentemente all'inammissibilità. 3. Quanto, invece, alle esigenze cautelari deve rilevarsi che, una volta esclusa con l'applicazione degli arresti domiciliari la presunzione di idoneità della custodia in carcere sancita dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., la motivazione resa in ordine alla pericolosità dell'indagata presenta profili di manifesta illogicità. Vengono invero enucleati a fondamento della prognosi recidivante, unitamente ad elementi che, in quanto riferiti alla protratta attività criminosa della compagine associativa nonostante la carcerazione dei componenti apicali ed i plurimi sequestri di stupefacenti subiti, sembrano limitati ad evidenziare l'operatività del gruppo e non già il perdurante contributo ad esso fornito dalla prevenuta, argomentazioni o in stridente contrasto con l'attualità del pericolo, quali il fatto che gli ultimi fatti criminosi a costei riconducibili risalgano a due anni addietro, senza che risultino altre successive condotte quanto meno equivoche,, tali da lasciar supporre il suo perdurante inserimento nel traffico illecito, o di valenza quanto meno neutra, quali la circostanza che già espletasse un'attività lavorativa stabile e regolarmente retribuita senza che nemmeno venga approfondito l'importo degli emolumenti percepiti. Non risulta, quindi, chiarito quali siano gli elementi fondanti l'attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tainald deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242). Emerge, invero, dal provvedimento impugnato un lasso temporale ragionevolmente ampio tra gli ultimi fatti criminosi commessi e l'emissione della misura coercitiva, quali sono i due anni ivi menzionati che, pur non configurando una preclusione assoluta alla sua adozione, esigeva tuttavia l'evidenziazione di fattori volti a controbilanciarne la valenza, non ravvisabile nel fatto che la consorteria criminosa abbia continuato ad operare nonostante i sopravvenuti ostacoli teoricamente idonei a comprometterne l'efficienza, trattandosi di un dato che non risulta riferito all'indagata, né nella circostanza che la stessa percepisca una stabile retribuzione per l'attività svolta come bracciante agricola che di per sé non è indice di alcuna propulsione al delitto. Il provvedimento in esame deve essere pertanto annullato, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno, risultando invece le ulteriori doglianze inammissibili P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tri