CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIOPICUTI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di tutti ricorsi;uditi i difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa diXXXXXXXXXXXX, hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto processualedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato aimotivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoproposto in difesa di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/12/2020 il Tribunale di XXXXXXXXX riconosceva lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti dis e q u e s t r o d i p e r s o n a e r a p i n a a g g r a v a t a a i d a n n i d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ed altresì degli stessi imputati e diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di violenza sessuale di gruppo ai danni dellapredetta, ritenuta la continuazione tra i reati, e li condannava alle pene ritenutedi giustizia.Nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza, [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] – giudicatoseparatamente con il rito abbreviato – avrebbero sequestrato la persona offesache era stata in un primo momento avvicinata dal [OSCURATO:PERSONA] per ricevere unaprestazione sessuale dalla stessa rifiutata. Il [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era ripresentatodalla [OSCURATO:PERSONA], salendo sull’autovettura da questa noleggiata per prostituirsi,ed in questa avevano fatto irruzione altri due uomini, che la sentenza ritenevaidentificati nei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevanoimmobilizzato la persona offesa e l’avevano percossa con violenza per poicondurla, a bordo della stessa auto, nel bosco [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA].Qui l’avevano ancora percossa con violenza fino a farle perdere per due volte isensi e si erano impossessati del denaro della giovane, della borsetta, di duetelefoni cellulari, di anelli e bracciali. Era poi sopraggiunta una seconda auto conuomini a bordo che, insieme ai primi tre, avevano costretto la giovane a subireplurimi, ripetuti ed anche contemporanei atti di violenza sessuale di diversanatura. Al termine delle violenze, alcuni dei partecipi si erano anche impossessatidell’autovettura noleggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell’aggressione,aveva riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni, come da referto dipronto soccorso in atti.2. Con sentenza del 10/04/2024 la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione ildelitto di cui all’art. 605 cod. proc. pen., rideterminando nella misura di anninove, mesi nove di reclusione ed euro 2.300,00 di multa la pena inflitta aXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], e confermava la sentenza di primo gradonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni ottodi reclusione per la violenza sessuale di gruppo.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso percassazione i tre imputati.3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di impugnazione:3.1. Violazione degli artt. 525, comma 2 e 179 cod. proc. pen. peressere stata emessa la sentenza impugnata da giudici diversi da quelli che hannopartecipato al dibattimento, in quanto l’intestazione della sentenza, sottoscrittadal Presidente estensore, indica un Collegio (pres. dott. [OSCURATO:PERSONA], consiglieridott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]) diverso da quello che aveva celebrato il processo(pres. dott. [OSCURATO:PERSONA], consiglieri dott. XXXXXXe dott. [OSCURATO:PERSONA]).3.2. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento del datoprobatorio in ordine al riconoscimento del predetto XXXX ad opera della personaoffesa, che in dibattimento aveva risposto al Presidente che non riconoscevaalcuno dei presenti, pur trovandosi [OSCURATO:PERSONA] in aula. Siassume che sarebbe stato operato un travisamento della prova laddove lasentenza impugnata, invece, alla pag. 7, riferisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratodi aver riconosciuto la voce di una persona a lei nota per averci parlato più volte,indicandola poi nel predetto ricorrente, così ritenuto, pertanto, riconosciuto dallapersona offesa. Deduce, invece, il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] non hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] come uno dei partecipanti agli abusisessuali, ma ha ricordato soltanto che uno dei soggetti abusanti aveva una nonmeglio precisata difficoltà linguistica che la stessa aveva riscontrato nel predettole poche volte che l’aveva incontrato: da qui il travisamento della prova dedottoin ordine all’assunto secondo cui la donna avrebbe riconosciuto la voce del XXXX.3.3. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine allavalutazione frazionata della prova costituita dal racconto della persona offesa,con travisamento della prova costituita da tali dichiarazioni. La difesa del XXXXha premesso che, con l’atto di appello, non ha espresso alcuna doglianza inordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, bensì soltanto inordine a quelle del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alle quali ha sporto denuncia-querela per calunnia) ed ha rilevato come la [OSCURATO:PERSONA] sia stata certa nelriferire di aver notato, quando la luce di cortesia della vettura teatro dei fatti eraaccesa, il grosso neo sul pube di uno dei violentatori; si evidenzia che talesoggetto non può essere [OSCURATO:PERSONA] (ma, al più, il fratello)perché questo non ha un neo sul pube e perché lo stesso viene ritenuto esseresopraggiunto in un secondo momento, come evidenzierebbero i contatti telefonicicon il [OSCURATO:PERSONA], che indossava la tuta bianca ed aveva difficoltà linguistiche del tipodi quelle di [OSCURATO:PERSONA], soggetto presente sin dall’iniziodell’azione criminosa e non uno di quelli poi sopraggiunti. Ad avviso delricorrente, la sentenza impugnata avrebbe proceduto ad una valutazionefrazionata delle dichiarazioni della persona offesa pur non essendo emersecontraddizioni, ritenendo “arbitrariamente” alcune di queste non veritiere sulpresupposto che non si possa pretendere precisione da persona che ha subìtoun’esperienza così traumatizzante.3.4. Violazione dell’art. 606, comma 1), lett. d) ed e), cod. proc.pen. per mancata assunzione di prova decisiva di cui è stata chiestal’ammissione in sede dibattimentale, ed omessa motivazione in ordine allarichiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggettol’ispezione corporale o la perizia sulla persona del ricorrente in ordine alla certaindividuazione del neo della persona con difficoltà linguistiche (al fine dievidenziare che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere il soggetto intuta bianca con il neo sul pube che sin dall’inizio era presente in bosco [OSCURATO:PERSONA]) enuovo esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle contraddizioni e lacunositàdelle dichiarazioni da questo rese, evidenziate nell’atto di appello.3.5. Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine aicontatti telefonici XXXXXXXXXXed alla presenza del primo nel bosco [OSCURATO:PERSONA], emanifesta illogicità della motivazione laddove questa ha invertito l’onere dellaprova, attribuendo alla difesa di non aver fornito una plausibile spiegazionedell’uscita notturna del ricorrente per recarsi dove era in corso una violenza aidanni di una ragazza, il tutto pur avendo la difesa dimostrato che al momentodei fatti il XXXX, invece, era intento a chattare sul social network “Facebook”,circostanza ritenuta irrilevante dalla sentenza, al pari dell’orario in cui sarebberointervenuti i contatti telefonici tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA]. Assume il ricorrenteche la chiamata in correità, l’esito delle prove scientifiche, l’orario delletelefonate che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato per farsi raggiungere sul teatro deifatti dal correo e l’attendibilità della persona offesa posta in dubbio dalla Cortequando si è soffermata su particolari non compatibili con la responsabilità delXXXX sono stati argomenti ritenuti non degni di nota dalla sentenza che hacondannato quest’ultimo ad otto anni di reclusione.3.6. Difetto di motivazione in ordine al principio dell’oltre ogniragionevole dubbio, con riferimento alle dichiarazioni della persona offesavalutate in modo frazionato, e travisamento della prova con riferimento agliaccertamenti di natura tecnico-biologica svolti dal RIS di XXXX ed il loro esito,non essendo state rinvenute tracce biologiche del solo XXXX, circostanzaspiegata con diverse ipotesi dalla sentenza impugnata, valorizzando la chiamatain correità del [OSCURATO:PERSONA], pur definito in sentenza “personaggio che non necessita dicommenti” e “persona interessata e che agisce in maniera studiata”.4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinquemotivi di impugnazione:4.1. Violazione di legge per erronea qualificazione dell’ipotesi didelitto di sequestro di persona, che si assume doversi assorbire, invece, neldelitto di rapina, non potendo concorrere i due reati, quando – come nel caso dispecie – la privazione di libertà della persona offesa è finalizzata esclusivamenteall’impossessamento della res altrui.4.2. Violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione delreato di rapina in quello di furto, non essendo stata finalizzata la violenza e laminaccia all’impossessamento della cosa altrui, bensì allo scopo di abusaresessualmente della persona offesa.4.3. Violazione della legge processuale penale, in relazione allamancata assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, pur nonessendo stato questo individuato quale autore dei reati contestati, non essendovicorrispondenza tra i tatuaggi descritti dalla persona offesa come propridell’aggressore con la maglietta nera, e quelli che ha il [OSCURATO:PERSONA], riferiti indibattimento anche dall’autore di questi, atteso che la persona offesa ha parlatodi un tatuaggio a forma di codice a barre sul collo, quando il ricorrente ha untatuaggio a forma di M gotica, così come la persona offesa ha riferito anche di untatuaggio a forma di ali, mentre si assume che il [OSCURATO:PERSONA] ha un tatuaggio aforma di serpente.4.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale inrelazione alla inutilizzabilità dei reperti, non essendo state osservate leprescrizioni in materia di repertazione e conservazione dei reperti, giacché “17salviettine umidificate”, dalle quali è stato rilevato il DNA del ricorrente, sonostate repertate, custodite e poi giunte nel laboratorio del RIS in buste di carta deltipo posta ordinaria. Non sono state indicate le zone dove sono stati effettuati itamponi ed i prelievi, né documentati con rilievi fotografici le operazioni diprelievo con verbale attestante ogni passaggio dell’operazione di custodia.4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche ed all’erronea quantificazionedella pena.5. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato sucinque motivi di impugnazione:5.1. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazionedel predetto ricorrente – insieme al [OSCURATO:PERSONA] ed alXXXXXXX – al sequestro dipersona ed alla rapina che avrebbero preceduto la violenza sessuale di gruppopoi avvenuta nel bosco. Vi sarebbe, per il XXXX, un difetto di motivazione inordine alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla descrizione deirapinatori. Si deduce che erroneamente alla pag. 9 della sentenza impugnata siriferisce che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe un neo nella zona addominale, mentre talecircostanza è stata smentita dall’istruttoria dibattimentale, in particolare dallatestimonianza della dott.ssa XXXXe dal certificato da questa rilasciato, così comeil Tribunale aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA] non è balbuziente, mentre lapersona offesa aveva riferito che la persona con il neo sull’addome era anchebalbuziente. Analogamente, i giudici di merito si sono espressi negativamentesull’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], eppure la sentenza di primo grado appariva fondareil giudizio di responsabilità del ricorrente solo su tali dichiarazioni, e la Corte diappello, invece, mostra di non aver considerato l’incompatibilità delledichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai partecipanti alla rapina.5.2. Vizio di motivazione anche con riferimento all’affermazionedella responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza sessuale digruppo, anche perché l’utenza del predetto, diversamente da quella degli altriimputati, non risulta aver agganciato le celle del luogo ove si sono svolti i fatti.Analogamente, rileva il ricorrente essere stato trascurato dalle sentenze dimerito il mancato rinvenimento di impronte digitali e di tracce biologichenell’autovettura Citroen C3 a bordo della quale la persona offesa ha riferito diessere stata oggetto delle violenze.5.3. Violazione di norme processuali laddove è stato attribuito valoreprobatorio agli accertamenti biologici eseguiti sul materiale sequestrato (salvietteumidificate, mozziconi di sigarette e preservativi), pur non risultando verbali chedell’accertamento tecnico irripetibile, come disposto dall’art. 360 cod. proc. pen.Tutto ciò pur essendo stati preceduti gli esami dalla raccolta del liquido salivaredegli imputati, che certamente erano già sottoposti ad indagine, e dopo che ilmateriale era stato conservato per due anni senza chiarezza sul rispetto dellacatena di conservazione da parte di personale non specializzato.Contesta, poi, il ricorrente l’utilizzabilità della prova, fondata dal Tribunalesul rilievo che vi fosse stato consenso delle parti nel momento della formazionedel fascicolo del dibattimento al termine dell’udienza preliminare, in contrastocon il disposto dell’art. 491 cod. proc. pen. che, invece, consente alle parti dipresentare eccezioni preliminari al riguardo fino alle prime formalità di aperturadel dibattimento.5.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen. in relazione al reato di violenzasessuale di gruppo che, per sua natura, implica un grado di efferatezzaparticolarmente elevato, che già giustifica un importante aumento di penarispetto alla fattispecie base di cui all’art. 609-bis cod. pen.5.5. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen. anche con riferimento al reato dirapina, riferendosi soltanto alla violenza sessuale di gruppo le poche righe spesesul punto dalla Corte di appello.6. In replica alla requisitoria con la quale il Pubblico Ministero ha chiestodichiararsi l'inammissibilità di tutti ricorsi, in data 21/05/2026 la difesa diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato memoria scritta con la quale hainsistito su tutti i motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono tutti inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostanodai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc.pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata.2. Ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione degli artt.525, comma 2 e 179 cod. proc. pen. per essere stata emessa la sentenzaimpugnata da un Collegio diverso da quello che ha partecipato al dibattimento, èmanifestamente infondato, dovendosi ritenere pacifico, anche alla luce dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il principio secondo cuideve darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all'intestazionedella sentenza, in caso di difformità dei nominativi dei componenti del collegiogiudicante, purché - come è nel caso di specie - i sottoscrittori della sentenzacoincidano con i giudici che, secondo quanto risultante dal verbale, hannodeliberato. Trattasi, infatti, in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un meroerrore materiale nella intestazione della sentenza e di una semplice irregolaritàformale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro edocumentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento (Sez. 3, n. 556 del06/02/1996, Fusco, Rv. 204707-01; conf. Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, V.,Rv. 251350-01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv.262587-01). E’, pertanto, pacifico che l'indicazione, nell'intestazione dellasentenza, di nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato, comenel caso di specie l’indicazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] in luogo del dott. [OSCURATO:PERSONA],risultante invece dal verbale di udienza (ferma restando la corretta indicazionedel pres. dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA]), integra un mero errore materialedal quale non deriva alcuna nullità, ove la sentenza sia sottoscritta daicomponenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza(Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964-01), come nelcaso di specie, trattandosi di sentenza sottoscritta dallo stesso presidente edestensore.2.2. E’ inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche il secondomotivo di ricorso, con il quale è stato prospettato un travisamento della prova inordine al riconoscimento del predetto [OSCURATO:PERSONA] da partedella persona offesa, laddove, invece, si assume che questa in dibattimentoaveva risposto al Presidente che non riconosceva alcuno dei presenti in udienza,pur trovandosi in aula anche il predetto ricorrente, mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbericonosciuto soltanto la voce di una persona a lei nota per averci parlato piùvolte, indicandola poi nel predetto XXXX.Va premesso, a tal riguardo, che il vizio di travisamento della prova puòessere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppiaconforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critichecontenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminatidal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nelmedesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di talemacroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, ilriscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze dimerito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti(Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01).Nel caso in esame, invece, i giudici di merito non risultano aver operatoalcun travisamento di risultanze probatorie, laddove (cfr. pag 7 della sentenzaimpugnata), contrariamente all’assunto del ricorrente, hanno dato correttamenteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presente in aula, la persona, tra i suoiviolentatori, con la quale aveva già avuto modo di interloquire per averci parlatopiù volte, tanto da riconoscerne anche la voce: si tratta di ricostruzione delledichiarazioni della persona offesa perfettamente coerente con quanto emerge dalverbale della deposizione testimoniale, laddove, alla pag. 9, risulta che laXXXXXXXX ha riferito trattarsi del soggetto biondo, con gli occhiali, presente inaula (“mi sa che è quello biondo… mi sa che è il ragazzo con gli occhiali….diamoa t t o d e l f a t t o c h e i n d i c a l ’ i m p u t a t o , i l s u o n o m e ? …[OSCURATO:PERSONA]…”). Va riconosciuto, invece, nel ricorso untravisamento delle dichiarazioni della persona offesa laddove, a pag. 7 dellostesso verbale, risulta che questa aveva riferito che non era presente in aula nongià il violentatore che aveva difficoltà di linguaggio, bensì la persona che perprimo le aveva chiesto una prestazione sessuale, soggetto pacificamenteindividuato nel [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente.2.3. E’ inammissibile perché attiene esclusivamente al merito delladecisione impugnata, oltre che manifestamente infondato, alla luce di quantoappena esposto, anche il motivo di ricorso volto a censurare una presuntavalutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, atteso che lapartecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alle violenze sessuali digruppo poste in essere ai danni della persona offesa risultano inequivocabilmenteprovate dalle inequivocabili dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità lostesso ricorrente riconosce di non aver posto in dubbio, e che ha riconosciutonon solo la voce, ma anche la persona del predetto ricorrente. Inoltre, talidichiarazioni risultano altrettanto inequivocabilmente riscontrate dalla chiamatain correità del [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito della partecipazione di suo cuginoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alle violenze, al pari degli altri ed anchepenetrando per via anale la vittima con un attrezzo, un “triangolo”, inserito in unprofilattico, in perfetta coerenza con il racconto della persona offesa, così comeulteriore riscontro, poi, è stato individuato nelle telefonate intercorse traXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed il [OSCURATO:PERSONA] la notte dei fatti.Se è vero, poi, che la persona offesa ha riferito di aver notato, quando laluce di cortesia della vettura teatro dei fatti era accesa, il grosso neo sul pube diuno dei violentatori, deve anche evidenziarsi che la sentenza impugnata nonidentifica in alcun modo nel predetto ricorrente la persona che aveva tale neo, lacui descrizione nella sentenza impugnata, peraltro, costituisce solo un elementodi contorno rispetto alla pluralità di elementi di prova acquisiti a carico di tutti iricorrenti, atteso che - anche a voler prescindere dal rilievo che i nei per loronatura sono asportabili - la stessa sentenza riconosce non potersi pretendere unaprecisione dei dettagli da parte di chi ha subìto un’esperienza così traumatizzantecome quella dettagliatamente descritta in sentenza.2.4. Anche alla luce di quanto appena esposto va riconosciuta lamanifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso, volto a censurare il mancatoespletamento della perizia richiesta fin dal primo grado di giudizio per verificarese il predetto ricorrente presentasse un neo nella zona puberale. Giova ricordare,peraltro, che, secondo l’insegnamento di questa Corte di cassazione nella sua piùautorevole composizione, la mancata effettuazione di un accertamento peritalenon può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nelconcetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottrattoalla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddovel'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., siriferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività(Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01).Quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale al fine di procedere ad una nuova audizione delXXXXX alla luce delle contraddizioni e lacunosità delle dichiarazioni da questorese, va premesso che sul punto il ricorso è generico, in quanto nemmenospecifica quali sarebbero tali contraddizioni, non esaminate dalla Corteterritoriale e, comunque, giova anche ricordare che la rinnovazionedell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezzadell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale alquale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella suadiscrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01), condizione che dalla ricostruzionedei fatti operata in sentenza emerge non essere stata in alcun modoriconosciuta.2.5. Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito delladecisione impugnata, infine, gli ultimi due motivi del ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché prospettano una riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sulla base di unadiversa valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio che è preclusa algiudice di legittimità, trattandosi, invece, di valutazione riservata in via esclusivaal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944-01).Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, i giudici di meritohanno riconosciuto piena attendibilità al racconto della persona offesa, le cuidichiarazioni, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, possono esserelegittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penaleresponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suoracconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispettoa quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).Nel caso in esame i giudici di merito non solo hanno riconosciuto pienasufficiente a fondare il giudizio di responsabilità in ordine alle persone dallastessa riconosciute quali autori dei fatti, ma hanno anche evidenziato ulteriori enon necessari elementi di riscontro nelle interlocuzioni telefoniche tra il XXXX edil [OSCURATO:PERSONA] la notte dei fatti e nelle dichiarazioni di quest’ultimo, accusatorie neiconfronti del ricorrente. Si tratta di elementi univocamente convergentinell’individuare l’attiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] allecondotte criminose ascrittegli, sicché deve ritenersi immune da vizi logici lavalutazione della Corte territoriale secondo cui non può ritenersi determinante lacircostanza che gli accertamenti di natura tecnico-biologica svolti dal RIS diRoma sul materiale (mozziconi di sigarette, preservativi e fazzoletti) rinvenutosul luogo teatro dei fatti non abbiano consentito di rinvenire tracce biologiche delsolo XXXX, trattandosi di circostanza non illogicamente ritenuta spiegabile dallasentenza impugnata con diverse ipotesi alternative tra loro, atteso che il predettopotrebbe non aver eiaculato, oppure non essersi pulito dopo i fatti, oppureancora essersi pulito con mezzi non lasciati sul posto.3. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile.3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’ipotizzato concorsodel delitto di sequestro di persona con quello di rapina, di cui al capo 1)dell’imputazione, è inammissibile sotto un duplice profilo.In primo luogo, si tratta di un motivo aspecifico, in quanto non si confrontacon la circostanza che il reato di cui si tratta è stato dichiarato prescritto dallasentenza impugnata, né specifica l’interesse del ricorrente all’impugnazione.Va aggiunto, inoltre, che il delitto di sequestro di persona concorre con quellidi violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertàpersonale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., nel tempoanteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e,quanto al delitto di cui all'art. 628 cod. pen., anche dopo l'avvenutoimpossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità aifini della consumazione della rapina (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021,S., Rv. 280240-02).Nel caso in esame, dal percorso argomentativo delle sentenze di meritoemerge con chiarezza come la [OSCURATO:PERSONA] sia stata privata della libertà personalea lungo, sia prima che dopo l’impossessamento dei beni rinvenuti nella sua borsae, pertanto, non certo per il tempo strettamente necessario alla consumazionedella rapina, trattandosi di diverse ore, durante le quali dapprima venivapercossa ripetutamente con violenza e trasportata nel bosco [OSCURATO:PERSONA] a bordo dellavettura che aveva noleggiato e qui ulteriormente percossa e trattenuta, anchedopo l’impossessamento del denaro, dei telefoni cellulari e di altri averi dellapredetta, prima che sopraggiungessero anche altre persone che, poi, hannoabusato sessualmente della donna.L’assorbimento del delitto di cui all’art. 605 cod. pen. nella rapinacontestata, pertanto, è stato correttamente escluso, in quanto il reato disequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art.628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per ilsequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione dellarapina stessa, non quando invece – come nel caso di specie - ne precedal'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche sefinalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segual'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (Sez.2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv. 263788-01).3.2. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con ilquale ci si duole della mancata derubricazione del reato di rapina in quello difurto, atteso che dal percorso argomentativo delle sentenze di merito (cfr.,soprattutto, pag. 5 e, poi, pag. 17 della sentenza di primo grado) emerge conassoluta chiarezza come la sottrazione della borsa contenente 600-700 euro, didue telefoni cellulari, di un anello e di oggetti di bigiotteria sia stataimmediatamente successiva alle minacce ed alle percosse inflitte alla personaoffesa, con violenza tale da farla svenire due volte, così evidenziandosi lastrumentalità di tali minacce e violenze alla sottrazione, tanto che solo dopo ilsopraggiungere di un’autovettura con altre due persone iniziava la violenzasessuale di gruppo ai danni della malcapitata.3.3. Sono inammissibili perché censurano esclusivamente il meritodella decisione impugnata, prospettando una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione,anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali viene censuratal’identificazione, nel [OSCURATO:PERSONA], del correo indicato dalla XXXXXXXXcome personache aveva sulla parte retrostante del collo un tatuaggio con un codice a barre e,su un lato, un tatuaggio simile ad un volatile ad ali aperte, non potendosiritenere irragionevole la valutazione dei giudici di merito secondo cui la testeaveva inteso riferirsi al tatuaggio del [OSCURATO:PERSONA] sulla parte posteriore del collo,raffigurante una M in carattere gotico che, visto di sfuggita da persona travoltada inaudita violenza, ben poteva essere confuso con un codice a barre, attesoanche che le sentenze di merito attestano che il ricorrente effettivamentepresentava, sulla parte destra del collo atteso, proprio un tatuaggio a forma di aliaperte. Si tratta di valutazione immune da illogicità evidenti e, peraltro, dielemento indiziario significativo soprattutto per aver portato l’attenzione deliinquirenti sul [OSCURATO:PERSONA], comunque raggiunto da gravi e convergenti indizi dicolpevolezza costituiti dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato ilracconto della [OSCURATO:PERSONA] ed anche, per quel che qui rileva, il coinvolgimento delXXXXXXX nell’azione criminosa, e soprattutto dalle analisi effettuate sulle traccebiologiche rinvenute sui fazzoletti, preservativi, e mozziconi di sigarette rinvenutisul posto dalla polizia giudiziaria, che hanno permesso di individuare, tra gli altri,il profilo genetico del [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento alla prova scientifica, peraltro, la sentenza di primo grado(la cui motivazione si integra con quella impugnata: cfr. Sez. 5, n. 14022 del12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01) ha dato adeguatamente conto - allepagg. 9 e 10 - della correttezza delle operazioni di prelievo e conservazione deireperti, genericamente contestate dal ricorrente, riferendo che si tratta di repertiraccolti “indossando guanti e riponendo ciascun reperto nelle apposite buste”, poitrasmesse al RIS dei Carabinieri di XXXX “imbustati singolarmente, sigillati nelmodo opportuno ed (erano) asciutti, tutti elementi indicativi della correttezzadell’attività di repertamento effettuata”. Soltanto il reperto n. 6, costituito da unprofilattico imbottito con all’interno una salviettina umidificata e cinqueprofilattici, era contenuto all’interno dello stesso involucro, come ritenutocorretto, trattandosi di “reperto rinvenuto già in quelle modalità”: a fronte di taledettagliata ricostruzione, deve ritenersi aspecifica la prospettazione difensiva –che con questa non si confronta – dell’inidoneità della conservazione dellesalviettine umidificate e, peraltro, con motivo di ricorso con il quale non vienenemmeno ipotizzata alcuna possibile spiegazione alternativa a quella prospettatadai giudici di merito in ordine al rinvenimento del profilo genetico del XXXXXXXsu due salviette umidificate.3.4. E’ inammissibile perché attiene esclusivamente al merito delladecisione impugnata anche l’ultimo motivo di ricorso, volto a censurare il diniegodelle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio,valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e congruamentegiustificate dalla Corte territoriale con l’assenza di anche “un solo parametro chepossa essere considerato” a favore dei ricorrenti, pesando invece in sensocontrario “le modalità dell’azione e la gravità del danno provocato … l’intensitàdel dolo per un’azione criminosa protrattasi così a lungo nel tempo … ” nonchél’assenza anche solo “di un minimo segno di resipiscenza”.Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, èinsindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondocui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01), così come anche la graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione – come nel caso dispecie – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).4. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile.4.1. Il primo motivo di ricorso, concernente l’asserito vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del predetto ricorrente –insieme al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] – al sequestro di persona ed alla rapina chehanno preceduto la violenza sessuale di gruppo poi avvenuta nel bosco èinammissibile perché prospetta, nella sostanza, una diversa valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione, valorizzando soprattuttol’affermazione, di cui alla pag. 9 della sentenza impugnata, secondo la qualeXXXXXXXXXXXX avrebbe un neo nella zona addominale, così come riferito dallapersona offesa con riferimento ad uno degli aggressori.Si tratta, peraltro, di un mero inciso nel percorso argomentativo della Cortedi appello, evidentemente fondata sulle dichiarazioni del teste Messore, inservizio presso la Compagnia dei carabinieri di XXXXXXXXX, che aveva riferitoche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli aveva mostrato un neo che aveva sull’addome,dichiarazione che la difesa assume essere contrastata dalle dichiarazioni dellaconsulente di parte XXXX e dal certificato medico da questa rilasciato, attestantil’assenza di nei ed anche di cicatrici da rimozione nella zona di cui si tratta.Premesso, però, che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione dellacongruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimentoalle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicendaconfluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 11421 del29/09/1995, dep. 1996, Baldini, Rv. 203073-01; Sez. 1, n. 4827 del18/03/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198613-01), deve rilevarsi che la sentenza di primogrado ha dato adeguatamente atto che le dichiarazioni della persona offesaindicavano altra persona, balbuziente, come quella che aveva il neo sull’addomee che, ragionevolmente, la sentenza di appello ha ritenuto ben comprensibili leimprecisioni sull’attribuzione di tale neo da parte della persona offesa, nonpotendosi pretendere precisione nel ricordo di dettagli da parte di chi era travoltoda atti di inaudita violenza. Quel che più rileva, però, è che nessun rilievo vienegiudizio di penale responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] principalmente sullachiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] e sugli esiti della prova scientifica, oltre chesull’ulteriore riscontro – riferito dalla sentenza del Tribunale di XXXXXXXXX (cfr.pag. 12 e pag. 14) – costituito dal rinvenimento di uno dei due telefoni cellularisottratti alla vittima nella disponibilità della sorella dei XXXX, che ha riferito diaverlo ricevuto in regalo proprio dal fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbegiustificato il possesso di tale cellulare con affermazioni del tutto illogiche (pagg.14-15).Quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado ne haevidenziato la sostanziale coerenza con il racconto della persona offesa, oltre checon gli esiti della prova scientifica, di cui si dirà, ed anche la Corte territoriale conla sentenza impugnata (cfr. pag. 10 e ss.), pur con qualche considerazione nonbenevola sulla personalità del predetto dichiarante, ha ribadito l’utilizzabilità ditali dichiarazioni e la presenza di riscontri che ne hanno confermatol’attendibilità.4.2. Censura il merito della decisione impugnata anche il secondomotivo di ricorso, laddove prospetta un asserito vizio di motivazione anche conriferimento all’affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alreato di violenza sessuale di gruppo sul rilievo che non risulta che l’utenza diquesto, diversamente da quelle degli altri imputati, abbia agganciato le cellerelative al luogo ove si sono svolti i fatti nel momento dello svolgimento, cosìcome avrebbe trascurato la circostanza che non sono state trovate improntedigitali né tracce biologiche nell’autovettura Citroen C3 a bordo della quale laXXXXXXXX è stata oggetto delle violenze.Il primo elemento, però, evidentemente non è stato ritenuto determinantedalle sentenze di merito, mentre l’assenza di tracce biologiche sulla vettura èstata ben spiegata come non significativa in quanto gli accertamenti erano statieffettuati diversi mesi dopo in fatti e dopo che la stessa, presa a noleggio dallapersona offesa, era stata da tempo restituita al proprietario.4.3. E’ inammissibile sotto diversi profili anche il terzo motivo diricorso, volto a contestare l’utilizzabilità degli esiti degli accertamenti biologicieseguiti sul materiale sequestrato: nel rinviare a quanto già esposto in ordinealla correttezza delle operazioni di prelievo e conservazione dei reperti (par.3.3.), deve rilevarsi che, invece, l’eccezione relativa all’omesso avviso alle partidegli accertamenti irripetibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. non risultaprospettata con l’atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena diinammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emerge dalsecondo motivo di appello, con il quale si contestava solo la correttezza dellaconservazione dei reperti, e comunque è questione da ritenersi superatadall’acquisizione degli esiti degli accertamenti tecnici nel fascicolo deldibattimento sulla base dell’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 431, comma 2,cod. proc. pen. Sono, infatti, infondate le prospettazioni di inutilizzabilità dellaprova avanzate dinanzi al collegio giudicante, anche a seguito del mutamentonella composizione di questo, atteso che il codice di rito non prevede alcunapossibilità per le parti di conseguire l’esclusione dal fascicolo del dibattimento diprove legittimamente acquisite allo stesso, nemmeno con l’art. 491 cod. proc.pen. invocato dal ricorrente, e nemmeno in virtù della rinnovazione deldibattimento, in quanto, come questa corte di legittimità ha già avuto modo diaffermare, nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale permutamento del giudice, è priva di effetto la revoca del consenso all'acquisizionedi un atto di indagine già prestato dalle parti avanti al precedente giudicante,poiché la necessità di prestazione del consenso, a seguito della predettarinnovazione, riguarda soltanto le prove assunte nel dibattimento, ossia le provecostituende e non quelle già costituite ed acquisite al fascicolo dibattimentale(Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665-01).4.4. Sono manifestamente infondati, infine, gli ultimi due motivi del ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si è dedotta la violazione di legge inrelazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen. conriferimento al reato di violenza sessuale di gruppo che, per sua natura, implicaun grado di efferatezza particolarmente elevato, che già giustifica un importanteaumento di pena rispetto alla fattispecie base di cui all’art. 609-bis cod. pen. e lamancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della stessa aggravanteanche con riferimento al reato di rapina, riferendosi soltanto alla violenzasessuale di gruppo le poche righe spese sul punto dalla Corte di appello.Come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte dilegittimità, la circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agitocon crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendonoobiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze cheesulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quidpluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato,rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità esuperfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatricedi un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà (Sez. 1, n.30285 del 27/05/2011, Alfonzetti, Rv. 250797-01). Si tratta, quindi, dicircostanza di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedenterispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprimeun atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Sez. U, n. 40516 del23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267629-01).In coerenza con tali princìpi, le sentenze impugnate hanno descritto condovizia di particolari la particolare violenza e crudeltà che ha connotato le sevizieai danni della persona offesa, palesemente esorbitanti rispetto allo scopo diimpossessarsi dei beni di questa e di abusare sessualmente della stessa: conriferimento alla rapina, in particolare, hanno evidenziato come i ricorrentiabbiano “trattenuto, picchiato ripetutamente la donna, afferrandola con forzaanche al collo al fine di farle perdere i sensi più volte, nonostante la XXXXXXXXfosse nell’oggettiva impossibilità di sottrarsi ai suoi aguzzini e di opporrequalsiasi forma di resistenza”, così provocandole le lesioni di cui certificato dipronto soccorso (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 20-21), con una violenzapalesemente e volutamente sovrabbondante rispetto a quanto necessario persottrarre una borsa e pochi beni personali.La sentenza di primo grado ha evidenziato l’efferatezza e crudeltà che hannoconnotato anche la violenza sessuale di gruppo, avendo gli imputati “obbligato lavittima a subire rapporti sessuali di tipo anale, vaginale o a praticare rapportiorali, compiendo tali violenze sia a turno che in contemporanea” (cfr. pag. 21-22), e, per ribadire che “la ferocia, l’estrema crudeltà, l’assenza di qualsiasi pietàumana nei confronti della vittima appaiono talmente palesi da non esserenecessari ulteriori commenti”, ha ricordato che i predetti “non solo hannoabusato della vittima anche con rapporti sessuali in contemporanea, tenendolesempre una mano sugli occhi, ma sono addirittura arrivati a penetrarla per viaana le con un ogget to es t raneo , p repara to appos i tamente daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” .Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi immune da vizi logici ogiuridici la conferma, da parte della Corte territoriale, del riconoscimentodell’aggravante in parola con riferimento ad entrambi i delitti, sia purerichiamando genericamente le “violenze fisiche inflitte alla vittima” (espressionechiaramente riferita non solo alla sfera sessuale), prima di soffermarsinuovamente sul le condotte di natura sessuale e sul le umil iazioniconseguentemente patite in conseguenza delle condotte di cui al capo 2).5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei predetti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma il 22 maggio 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altridati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 193/03, in quanto imposto dallalegge.Il PresidenteCosì è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.