CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 07915/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze, ha riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e rideterminando la pena - la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che non vi è alcuna contraddizione logica nel negare le attenuanti generiche e nel riconoscere l'attenuante del risarcimento del danno, quando il giudice, dopo avere riconosciuto quest'ultima circostanza, ritenga che non sussistano altri elementi positivi (oltre a quello che ha già giustificato l'applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen.) da valutare al fine dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente