CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 46112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto di tutti gli altri ricorsi; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava la durata della misura di sicurezza della sorveglianza speciale di P. S. applicata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando nel resto - per quel che qui interessa - il decreto con riferimento alla confisca disposta. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla insussistenza dei presupposti per la declaratoria di pericolosità sociale. Evidenzia che il provvedimento impugnato è apodittico e adotta mere formule di stile, senza dare risposte alle questioni sollevate dalla difesa nei motivi di appello, così confermando il giudizio di pericolosità sociale del Giovinazzo ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c) e dell'art. 4, lett. b) e i-bis) D.Lgs. n. 159/2011, senza tener conto che il ricorrente è soggetto allo stato incensurato e che la Corte di appello di Roma ha ritenuto la legittimità dell'operato della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, quanto alla ipotesi di cui all'art. 4 lett. b) cit., a fronte di un quadro accusatorio molto articolato, comprendente numerose imputazioni, rileva la difesa che il Giovinazzo è stato assolto da tutti gli addebiti, mentre il reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356/92, di cui al capo 20), relativo alla TSA s.r.I., è stato dichiarato prescritto e che il provvedimento impugnato si limita a richiamare la declaratoria di prescrizione, senza evidenziare le condotte e gli elementi tipici rinvenuti nella fattispecie concreta e ritenuti rilevanti. Quanto alle ipotesi di cui all'art. 1, lett. b) e c) ed all'art. 4, lett. i-bis) cit., osserva che la Corte territoriale non indica quale fosse il tenore di vita del proposto all'epoca dei fatti delittuosi elencati nel decreto applicativo della misura di sicurezza personale ovvero quale fosse la sua capacità di generare reddito, non essendo all'uopo sufficiente la acritica trascrizione del contenuto del provvedimento genetico, secondo il quale l'odierno ricorrente avrebbe tratto profitto da attività illecite legate alla realizzazione della struttura alberghiera della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la cui vicenda giudiziaria si è chiusa con la declaratoria di prescrizione dei reati di cui agli artt. 416 e 640-bis cod. pen. in contestazione. Osserva sul punto che il provvedimento impugnato non tiene conto dei rilevanti elementi probatori offerti dalla difesa: in particolare, evidenzia l'omessa motivazione sul conflitto tra la sentenza di prescrizione adottata in sede penale e la sentenza definitiva del giudice civile che ha dichiarato la legittimità della procedura di finanziamento ed ha condannato il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la residua quota di credito ancora dovuta, facendo discendere da tale circostanza come per la realizzazione dell'investimento non vi sia stato alcun impiego di risorse illecite. Rileva, poi, che, in relazione alla vicenda della I [OSCURATO:SOCIETA]., il provvedimento impugnato omette qualsivoglia riferimento al reale completamento dei lavori ed alla reale esecuzione delle opere, nonostante in atti vi fosse la prova del completamento del progetto ammesso al finanziamento; quanto, infine, alla vicenda AGEA, osserva che trattasi di domanda regolarmente presentata, comprovata da un verbale dell'organo di controllo, che aveva anche verificato la reale operatività dell'azienda agricola, di talché il mancato pagamento da parte di AGEA non è necessariamente collegato ad una vicenda illecita, quanto piuttosto ad un problema amministrativo. Osserva ancora che le condotte contestate sono circoscritte ad uno specifico arco temporale (dal 2003 al 2006) e che gli ulteriori procedimenti che hanno interessato il Giovinazzo risultano ad oggi ancora pendenti o comunque definiti con sentenza di assoluzione o di prescrizione, in quest'ultimo caso in assenza dello svolgimento di alcuna attività istruttoria. Lamenta, infine, l'omessa valutazione in merito alla sussistenza degli elementi di reddito positivi e legittimi, esistenti, accertati e riversati nel procedimento di prevenzione: il nucleo familiare del proposto svolge attività di impresa agricola già dagli anni '60, percependo dunque da oltre quarant'anni i relativi redditi ed indennità, che sono stati adeguatamente contabilizzati e prodotti, per volumi assolutamente compatibili e proporzionati agli incrementi patrimoniali registrati nel corso degli anni. Appare, quindi, estremamente arduo sostenere che il ricorrente possa essere soggetto abitualmente dedito ad attività illecite, laddove lo stesso, che svolge attività di impresa, è stato in grado di produrre e documentare le fonti legittime di reddito registrate nel corso degli anni. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla mancanza della attualità della pericolosità sociale, evidenziando che la condotta più recente risale all'anno 2016, dunque, a quattro anni prima del decreto applicativo della misura di prevenzione e che la Corte territoriale ha omesso di valutare il significativo periodo di detenzione patito dal Giovinazzo (dal luglio 2016 al luglio 2020, per una contestazione dalla quale, peraltro, è stato assolto per non aver commesso il fatto), il lungo percorso riabilitativo seguito all'interno della struttura di reclusione e la condotta irreprensibile tenuta all'esito della scarcerazione. In altri termini, ritiene la difesa che l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di un soggetto già detenuto per un lungo periodo non possa esser fondata sulla presunzione di permanenza della pericolosità, desunta dalla condotta precedente alla sentenza che definisce il procedimento di merito. 2.2 Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento alla misura di prevenzione reale della confisca, in mancanza della prova certa della illegittimità delle risorse acquistate, anzi, in presenza della certezza della provenienza lecita delle somme utilizzate, nonché della prova della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto o la realizzazione dell'investimento. Rileva che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte, ampiamente documentate, da cui emergono i redditi percepiti, comprensivi degli aiuti comunitari legittimamente percepiti da AGEA; che il Giovinazzo è imprenditore agricolo, appartenente ad una famiglia che coltiva terreni dagli anni '60; che, mentre il provvedimento adottato dal Tribunale si fondava sulla contestazione di una partecipazione mafiosa in capo al ricorrente e, dunque, sulla mafiosità dell'impresa, il decreto della Corte di appello - una volta venuto meno l'inquadramento mafioso della iniziativa imprenditoriale - avrebbe dovuto rivalutare l'analisi complessiva dei flussi economici, valutando sia la capacità reddituale del Giovinazzo, sia quella degli altri soci, sia infine le ulteriori emergenze istruttorie acquisite, cioè la sentenza civile, ormai definitiva, adottata dalla Corte di appello di Roma di cui si è detto. Passando all'esame delle singole aziende, la difesa evidenzia che: - con riferimento alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], i cespiti immobiliari sono stati acquisiti nel 2007 e nel 2009 con il provento degli aiuti comunitari ottenuti in ragione dell'attività nel settore oleario svolta dal ricorrente, dunque, con risorse legittime e che, in relazione alla contestazione del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000, il Giovinazzo è stato assolto con formula ampia per non aver commesso il fatto; - con riferimento alla ditta I [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., contesta l'assunto secondo il quale la società è stata ritenuta di pertinenza esclusiva del ricorrente, tenuto conto che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito elementi utili al fine di rafforzare l'effettiva proprietà, non solo formale, delle quote della società in capo agli intestatari formali e sostanziali; con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed alla SOCIM s.r.I., che la prima è stata costituita nel 1999 dalla famiglia Giovinazzo, famiglia abbiente con notevoli capacità patrimoniali legittimamente accumulate nel corso degli anni; che tutti i soci appartenenti alla famiglia Giovinazzo hanno conferito le proprie risorse economiche per la realizzazione della struttura e l'avviamento dell'attività ricettiva; che la seconda società fu costituita nel 2009 per gestire la struttura ricettiva a causa delle difficoltà operative della Oliveto s.r.I., che - a causa del ritardo nella erogazione della quota di finanziamenti dovuta - non era riuscita a far fronte al pagamento delle rate del mutuo dell'IRFIS; che in sede di appello è stato riconosciuto che l'intestazione delle quote sociali a terzi interessati non può ritenersi solo formale e che la presenza preponderante dei Giovinazzo non è tale da far ritenere solo formale e fittizia l'intestazione delle quote societarie in capo a terzi; che sempre in appello è stata riconosciuta l'assenza di qualsiasi riferibilità alla cosca Raso-Gullace-Albanese della iniziativa imprenditoriale; che in ogni caso la capacità patrimoniale dei soci è stata comprovata non solo in sede di domanda di agevolazione, ma è stata pienamente confermata dalla documentazione presente negli atti del procedimento, che testimonia la progressiva realizzazione dell'investimento e la provenienza lecita delle risorse utilizzate; che, del resto, anche la sentenza di prescrizione pronunciata dal Tribunale di Palmi in relazione ad alcune specifiche fatture non mette in discussione l'intera realizzazione della struttura, né gli apporti economici conferiti dai soci, in tal modo consentendo di poter distinguere e scorporare le voci di asserita provenienza illecita rispetto al conferimento effettivo delle risorse da parte dei soci. 2.3 In data 16/9/2023 è pervenuta memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale lamentano la violazione dell'art. 24 D.Lgs. 159/2011. Rileva, in particolare, la difesa che, con riferimento alle quote sociali dei due ricorrenti, non è stato provato l'intrinseco legame che deve esistere tra le stesse e la criminalità organizzata, posto che alcuna sproporzione è stata riscontrata tra le quote ritenute illecite ed i redditi di entrambi i terzi interessati, con la conseguenza che difetta uno dei presupposti per poter procedere alla confisca. Né l'origine illecita dei ricavi reimpiegati nell'attività di impresa può farsi discendere dalla sentenza del Tribunale di Palmi, che ha dichiarato prescritto i reati di cui agli artt. 640-bis e 483 cod. pen., atteso che tale pronuncia non è dimostrativa né dell'innocenza né della responsabilità dei ricorrenti, con la conseguenza che deve considerarsi assente il nesso eziologico tra un reato non accertato e l'ente criminale. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si osserva altresì che con idonea produzione documentale è stata dimostrata la lecita provenienza delle quote sociali nel periodo temporale di interesse: i profitti ottenuti lecitamente dalla ricorrente terza interessata sono stati più che sufficienti a giustificare le cifre corrisposte a titolo di conferimenti delle quote sociali, tanto in sede di costituzione della società, quanto in sede di aumento di capitale, essendo dunque assolutamente distanti da qualsivoglia inquinamento illecito. 4. [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), 5 cod. proc. pen., in relazione alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca di prevenzione, ai criteri di valutazione della prova ed alla omessa considerazione degli argomenti difensivi. Rilevano, in particolare, che la Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, senza confrontarsi con le produzioni difensive, anche documentali, da cui risulta che per l'operazione immobiliare realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono state utilizzate risorse finanziarie lecite, derivanti, oltre che da finanziamenti pubblici, anche dal ricorso al credito da parte della società, mediante mutui, leasing, fidi bancari ed aperture di credito, tutti garantiti da fideiussioni personali; che il provvedimento ablativo si fonda sulla sentenza di prescrizione emessa nel procedimento per la truffa in danno dell'ente erogatore del finanziamento pubblico ai sensi della legge 488/92, provvedimento che - in assenza di qualsivoglia attività istruttoria - tiene conto solo della iniziale ipotesi accusatoria, che risulta smentita dalla produzione difensiva, puntualmente evidenziata nei motivi di appello; che particolare rilievo assume la sentenza civile emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha condannato il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla società la somma residua del finanziamento, inizialmente revocata in ragione della instaurazione del procedimento penale; che, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato - non esaminando le tesi difensive in punto di insussistenza del fatto - è inidonea a dimostrare l'esistenza di condotte delittuose che generino proventi impiegati per finanziare attività economiche, risultando meramente apparente. 4.1 Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla estensione della confisca a beni di accertata disponibilità in capo ai terzi titolari effettivi delle quote societarie. Osservano che la confisca delle quote societarie dei terzi interessati è stata disposta in ragione della natura illecita dei finanziamenti ottenuti dalla società, che sarebbero stati reimpiegati nell'attività di impresa; che, dunque, la titolarità dei terzi della quota patrimoniale è effettiva e non conseguenza di interposizione in favore di un soggetto socialmente pericoloso; che difetta in radice il requisito essenziale - cioè, la riferibilità del bene in capo al proposto - affinché, in caso di impresa esercitata in forma societaria, la confisca possa estendersi a tutto il patrimonio aziendale ed al complesso delle attività; che difetta, altresì, la dimostrazione che la costituzione della società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano state strumentali al perseguimento di attività illecite. , 4.2 K4-(clea y) pervenuta memoria di replica del difensore, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale lamentano la violazione dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011, sotto il profilo della motivazione apparente. Rileva, in particolare, la difesa che il provvedimento ablativo si fonda su una ipotesi di truffa in danno dello Stato per la quale è intervenuta sentenza di non doversi procedere per essere il reato prescritto (è invece intervenuta sentenza di assoluzione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per non aver gli imputati commesso il fatto); che, invece, l'esito del procedimento penale non consente né di attribuire ai ricorrenti le condotte illecite di cui all'art. 640-bis cod. pen., né di ritenerli contigui o associati al gruppo di famiglia facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; che, dunque, la Corte territoriale, per disporre la confisca di cui si discute, avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi volti a dimostrare che l'attività di impresa fosse derivata e, quindi, avesse avuto origine da un'attività illecita e che quest'ultima fosse stata nettamente preponderante per valore rispetto a quella lecita; che comunque il provvedimento impugnato non si confronta con l'assunto difensivo secondo il quale i due milioni di euro di cui al finanziamento ex legge 488/1992, oggetto della contestazione nel procedimento di cui si è detto, rappresentano solo un decimo del patrimonio immobiliare realizzato, posto che il valore del complesso alberghiero ammonta a circa diciotto milioni di euro; che di conseguenza non è possibile sostenere che l'intera attività di impresa avesse un'origine illecita; che, in conclusione, le quote sociali e la relativa parte del valore della struttura alberghiera intestate ad [OSCURATO:PERSONA] (nella misura dell'8,34%), a. [OSCURATO:PERSONA] (nella misura dell'8,33%) ed a [OSCURATO:PERSONA] (nella misura dell'8,33%), in quanto mai provata la provenienza illecita, sono state illegittimamente confiscate. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla illegittimità della confisca dei beni dei ricorrenti in considerazione della effettiva titolarità in capo ai terzi interessati delle relative quote sociali. Evidenziano che l'iniziale ipotesi di intestazione fittizia delle quote sociali ed il giudizio di pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti dal Tribunale nel provvedimento genetico, sono stati ribaltati dalla Corte territoriale, che - anche tenuto conto della sentenza di assoluzione del Giovinazzo in relazione al reato di associazione mafiosa intervenuta all'esito del procedimento cosiddetto Alchemia - ha ritenuto la effettività della titolarità delle quote e dei beni in capo agli odierni ricorrenti, escludendo qualsiasi ipotesi di intestazione fittizia, oltre ad aver escluso la pericolosità sociale qualificata ex art. 4, lett. a), D.Lgs. 159/2011 di [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, per estendere gli effetti della misura patrimoniale nei confronti dei terzi interessati è indispensabile che sussista la cosiddetta "disponibilità indiretta" esclusiva in favore del proposto della iniziativa economica, che assorbe le posizioni dei terzi a condizione che gli stessi terzi siano intestatari solo formali delle rispettive posizioni patrimoniali; che, dunque, il terzo titolare sostanziale che impieghi risorse proprie per l'acquisto del bene e per la realizzazione delle opere non può risultare destinatario del provvedimento di confisca, in quanto detta condizione spezza e risolve il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa. 6.1 Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla confisca dei beni dei ricorrenti in presenza della prova della liceità degli investimenti realizzati. Rileva la difesa che gli odierni ricorrenti per l'acquisto delle quote sociali e per la realizzazione degli investimenti hanno impiegato risorse proprie; che la specifica allegazione della capacità reddituale e patrimoniale dei soci avrebbe imposto un onere motivazionale rafforzato, dovendo contrastare i dati obiettivi offerti, onere che non risulta essere stato soddisfatto; che agli atti del procedimento non sussiste alcuna verifica storica patrimoniale inerente alla effettiva ricostruzione delle vicende relative alla realizzazione degli investimenti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed alla società I [OSCURATO:SOCIETA]. o relativa all'effettivo impiego delle risorse economiche versate dai singoli soci o ancora relativa ad una valutazione delle differenti componenti finanziarie utilizzate per la realizzazione degli investimenti; che il decreto impugnato si affida esclusivamente al dato rappresentato dalla sentenza n. 690/2015 del Tribunale di Palmi ed alla circostanza che parte dei finanziamenti ricevuti dalle società potrebbero aver avuto origine illecita; che detto richiamo non appare esaustivo, atteso che tale circostanza non è qualificabile come prova della provenienza di tali risorse né esclude l'afflusso di capitali leciti conferiti da soggetti diversi dal proposto, che vanno accertati e valutati. Si osserva ancora, con riferimento alla vicenda della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., conclusasi in sede penale con sentenza di prescrizione del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente in ordine al conflitto esistente con una sentenza definitiva del giudice civile, che ha dichiarato la legittimità della procedura di finanziamento, condannando il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore della società la residua quota di finanziamento ancora spettante e, pertanto, lecitamente dovuta alla società finanziata; che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha utilizzato nemmeno in minima parte gli importi ritenuti illeciti derivanti dalla misura agevolativa concessa, in quanto la società ha predisposto un progetto per un nuovo insediamento ricettivo, ha percepito la prima quota di finanziamento sulla base della presentazione di una polizza fideiussoria, ha ricevuto la seconda quota di finanziamento su rendicontazione delle spese sostenute e sulla base delle opere realizzate, non ha mai ricevuto la terza ed ultima quota di finanziamento; che in ogni caso la contestazione nel giudizio innanzi al Tribunale di Palmi nella sostanza evidenzia la criticità solo di due specifiche fatture di importo non rilevante in riferimento al complessivo intervento, fatture per le quali la società non ha mai ricevuto la relativa quota di finanziamento; che, in conclusione, la società ha realizzato la struttura utilizzando risorse economiche legittime. Evidenzia ancora la difesa che, a fronte della ipotizzata violazione dell'art. 640-bis cod. pen. per l'utilizzo di fatture inesistenti, la Corte territoriale non ha tenuto conto che il giudice civile ha confermato la legittimità dell'investimento e che numerosi atti amministrativi hanno confermato la effettiva realizzazione e l'operatività della struttura ricettiva. Con riferimento alla società I [OSCURATO:SOCIETA]., rileva il difensore che risulta omesso ogni riferimento al completamento dei lavori ed alla reale esecuzione delle opere, dati questi comprovati da plurimi documenti, anche pubblici. 6.2 Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla confisca dei beni dei ricorrenti in presenza della prova della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto delle quote e per la realizzazione degli investimenti. Denunciano che la Corte territoriale non valutato la analitica consulenza ricostruttiva della capacità reddituale dei ricorrenti, che dimostra la liceità delle risorse economiche conferite all'interno delle società; che ciò si è tradotto nella lesione del diritto di difesa dei terzi interessati. Osserva ancora la difesa, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che questi negli anni di interesse aveva una capacità patrimoniale significativa (nel 2005 pari ad oltre due milioni di euro, dal 1997 al 2008 pari ad oltre 1.960.000 euro), per cui ha lecitamente investito nel progetto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che proprio a causa di tale investimento e delle successive difficoltà economiche della società ha subito un danno economico gravissimo, in quanto - avendo sottoscritto fideiussioni bancarie - è stato costretto a vendere i propri beni ed ha subito il pignoramento dell'unico bene immobile residuo da parte del creditore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società oggi dichiarata fallita; che, dunque, il Giovinazzo, per far fronte alle necessità quotidiane è emigrato a Milano, dove è attualmente impiegato nel settore scolastico; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che questi ha lavorato fin dall'inizio alle dipendenze della struttura ricettiva di cui si discute, con mansioni di manutentore, percependo il corrispondente trattamento economico; che con le somme accantonate nel corso degli anni ha acquistato le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha prestato le fideiussioni richieste dal sistema bancario, di talché risulta provato che ha immesso nella società risorse proprie legittimamente acquisite; con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente ha acquistato le quote della società I [OSCURATO:SOCIETA]. - oggi dichiarata fallita in costanza di amministrazione giudiziaria - condividendo il progetto industriale e vedendo nella società una prospettiva di lavoro per il proprio futuro. 6.3 In data 15/9/2023 sono pervenute note scritte con cui la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. Rilevano che, essendo essi del tutto estranei alla gestione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non avendola mai condivisa (tanto che nel 2005 ebbero ad impugnare anche una delibera assembleare), hanno diritto ad ottenere una pronuncia che dichiari la loro estraneità rispetto alle vicende contestate al proposto [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Ritiene il Collegio che sia opportuno indicare preliminarmente i principi di diritto cui si atterrà nello scrutinio degli odierni ricorsi, sia con riferimento al concetto di disponibilità dei beni in capo al preposto, che in relazione all'onere probatorio spettante rispettivamente al terzo ed al proposto nell'ipotesi di sequestro/confisca di beni appartenenti a terzi, sul presupposto che appartengano di fatto al proposto (art. 24 D.Lgs. n. 159/2011). 1.1 Con riferimento al primo profilo, si osserva che gli artt. 20 e 24 del D.L.vo 159/2011 adottano, con riferimento ai beni suscettibili rispettivamente di sequestro e di confisca, una nozione di disponibilità assolutamente ampia ed aperta, laddove si riferiscono a beni di cui il proposto «risulti titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo» (così l'art. 24; analogamente, l'art. 20 si riferisce a beni di cui il predetto «risulta poter disporre, direttamente o indirettamente») ed è innegabile che colui che gestisce un'impresa, anche se formalmente non risulti intestatario delle quote sociali, abbia la disponibilità di tale bene. Questa Corte di legittimità, sul punto, ha già avuto modo di rilevare (Sezione 2, n. 33538 del 31/3/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 270714 - 01) che, in tema di confisca di prevenzione di beni riferibili a sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Sezione 1, n. 18423 del 22/3/2013, Commisso e altro, Rv. 257394 - 01; Sezione 1, n. 6613 del 17/1/2008, Carvelli, Rv. 239359 - 01) ed ha anche affermato che l'immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in direzione di un cespite formalmente ed anche sostanzialmente di proprietà di un terzo determina la disponibilità sostanziale dello stesso in capo al proposto, utile a giustificare l'ablazione in prevenzione, laddove gli investimenti si rivelino assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene (Sezione 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254282 - 01). In altri termini, la nozione di disponibilità «a qualsiasi titolo» del bene sottoposto a confisca risulta ampia ed aperta a qualsiasi figura giuridica, comprendendo una gamma di ipotesi diversificate, che possono andare dal diritto di proprietà vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale (Sezione 5, n. 39810 del 16/9/2022, Sassetti; Sezione 5 n. 37666 del 20/11/2020, Rodà). Ciò non significa, tuttavia, che il requisito di disponibilità diretta o indiretta della res si debba necessariamente accompagnare ad una operazione simulatoria o di intestazione fittizia che abbia finalità elusiva, nel senso che l'intestazione fittizia non integra un pre-requisito affinché si possa intervenire sul bene intestato al terzo, ma nella disponibilità diretta o indiretta del preposto. Del resto, là dove dovesse ricorrere un'intestazione rilevante anche ai sensi dell'art. 512-bis cod. pen., potrà concorrere la relativa responsabilità del terzo interposto per la condotta elusiva in senso ampio rispetto alla misura di prevenzione (in tema di sequestro/confisca ai sensi dell'art. 12- sexies D.L. 306/1992 e art. 240-bis cod. pen., si veda Sezione 1, n. 1249 del 23/11/2018, Finotti, n.m., i cui principi possono essere estesi anche al sequestro/confisca di prevenzione). 1.2 Con riferimento all'onere probatorio, si osserva che il terzo che impugni il provvedimento ablatorio, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria ed indicare elementi fattuali dai quali possa desumersi che quel bene è di sua esclusiva proprietà. È chiaro, quindi, che il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno a tale thema probandum, sicché sarebbe del tutto incongruo che il terzo facesse valere eccezioni che riguardino il proposto e che solo costui potrebbe far valere (Sezione 2, n. 18569 del 12/3/2019, Pisani, in motivazione). In altri termini, l'ambito di ricorribilità consentito al terzo nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti a lui fittiziamente intestati è circoscritto, potendo questi rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sezione 5, n. 32921 del 20/1/2023, Malara; Sezione 1, n. 34175 del 11/1/2023, Monteleone; Sezione 5, n. 333 del 20/11/2020, Icardi, Rv. 280249 - 01; Sezione 2, n. 31549 del 6/6/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225 - 04; Sezione 6, n. 7469 del 4/6/2019, Hudorovic, Rv. 278454 - 03). 1.2.1 Qualora, invece, sia il proposto ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, ritiene che sia inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal sorvegliato speciale - avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi - in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario, unico soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene (Sezione 5, ord. n. 6208 del 21/10/2010, Bifulco, Rv. 249499 - 01). In buona sostanza, il proposto non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione, atteso che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi (Sezione 2, n. 4160 del 19/12/2019, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01). Tuttavia, il proposto è legittimato ad impugnare se esplicita le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei titolari formali dei beni, ad esempio, deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite (Sezione 2, n. 30935 del 7/5/2015, Ciotta, Rv. 264295 - 01; Sezione 6, n. 35240 del 27/6/2013, Cardone, Rv. 256265 - 01). Analogamente, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorché, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario, deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sezione 6, n. 45115 del 13/9/2017, Ciarelli, Rv. 271381 - 01). In altri termini, in materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse a negare l'interposizione fittizia e a dimostrare l'esclusiva appartenenza dei beni ai terzi presunti intestatari, nel caso in cui l'esclusione dei beni intestati ai terzi dalla sua sfera patrimoniale incida sul giudizio di sproporzione e, dunque, sulla legittimità del provvedimento di confisca di prevenzione, mentre non è titolare di alcun interesse ad impugnare, qualora intenda unicamente ottenere la restituzione dei beni intestati a terzi (Sezione 5, n. 1857 del 26/10/2021, Musumeci; Sezione 2, n. 40008 del 12/5/2016, Pomilio, Rv. 268232 - 01; Sezione 6, n. 35240/13, cit.; - Sezione 2, n. 30935 del 7/5/2015, Ciotta, Rv. 264295 - 01). 1.3 Conclusivamente, può affermarsi che «per il terzo rimangono irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - il ricorso meramente "adesivo" del proposto che, aderendo alla posizione processuale del terzo intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di proprietà esclusiva del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (cfr., Sez. 2, n. 13 30935 del 07/05/2015, Ciotta e altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario e altro, Rv. 265767); - ugualmente carente di legittimazione è il terzo che sostenga che il bene è del proposto; - è, di contro, ammissibile, l'impugnazione del terzo che sostenga che il bene è suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà limitarsi solo ed esclusivamente a dimostrare che il terzo è reale proprietario essendo egli del tutto estraneo ed indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (come detto pericolosità, sproporzione ecc.). Va in questa sede data, quindi, continuità all'orientamento secondo cui nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere» (Sezione 2, n. 5777 del 30/11/2022, Belfanti; Sezione 2, n. 24319 del 26/4/2022, Pontoriero; Sezione 6, n. 34555 del 23/6/21, Rampello). Tanto premesso, può ora passarsi all'esame dei singoli ricorsi. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono. 2.1 Il primo motivo è aspecifico, atteso che non si confronta con l'articolata motivazione dei provvedimento impugnato. In particolare, guanto alla pericolosità di cui all'art. 4 lett. b) D.Lgs. n. 159/2011, la Corte territoriale ha valorizzato l'imputazione di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356/92, contestata al capo 20), relativa alla TSA s.r.I., sia pur dichiarata prescritta, evidenziando come la sussistenza della condotta criminosa, attribuita al proposto, rende irrilevante la declaratoria di prescrizione in sede penale. Ed invero, dall'esame dalle conversazioni intercettate nel relativo processo penale (cosiddetto Alkemia) emerge come il proposto abbia agito quale dominus della società anche successivamente al 14/10/2011 (data di cessione della sua quota). Quanto alla ipotesi di cui all'art. 4, lett. i-bis) D.Lgs. n. 159/2011, il provvedimento impugnato evidenzia come per integrare tale tipologia di pericolosità specifica sia sufficiente che il proposto sia soggetto indiziato del delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. e che il Giovinazzo - risulta essere stato condannato con sentenza del Tribunale di Palmi in data 8/5/2015 - tra l'altro - per i reati di cui agli art. 416 e 640-bis cod. pen. in relazione alle vicende truffaldine legate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed alle società I [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., addirittura quale promotore ed organizzatore del sodalizio criminale (proc. 2447/06 R.G.N.R.), - risulta rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - tra l'altro - per i delitti di cui agli artt. 640-bis e 615-ter cod. pen. in relazione a fatti commessi tra il 2013 ed il 2017. Quanto all'ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b) D.Lgs. n. 159/2011, i giudici di appello hanno evidenziato come il proposto avesse tratto ingenti profitti da attività illecite in materia fiscale, tributaria e fallimentare, a far data dal lontano 2007 e protrattesi per un lungo arco temporale (indicando specificamente i relativi procedimenti alle pagine 39-47), reati dai quali il Giovinazzo all'evidenza ha ricavato, anche solo in parte, i proventi per il mantenimento proprio e della propria famiglia. In ogni caso, ciò che deve esser messo in risalto è che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte territoriale ha tenuto conto dei rilievi difensivi, specificamente motivando sul punto: in particolare, in relazione alla vicenda della I [OSCURATO:SOCIETA]., l'asserito completamento dei lavori e l'esecuzione delle opere trovano netta smentita nella sentenza irrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata nel decreto oggetto di scrutinio, che ha accertato che il Giovinazzo, utilizzando la società di comodo in discorso, ha simulato sia la compravendita di un capannone con la [OSCURATO:SOCIETA] sia l'effettuazione di lavori tramite la [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambe società di cui era socio occulto), in tal modo ottenendo un rilevante contributo pubblico a fronte di lavori pressoché inesistenti e sulla base di spese mai effettuate. Con riferimento, poi, al preteso conflitto tra la sentenza di prescrizione adottata in sede penale dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 2447/06 R.G.N.R. (quello che in primo grado si era concluso con sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 8/5/2015) e la sentenza definitiva del giudice civile del 13/3/2014, che ha dichiarato la legittimità della procedura di finanziamento ed ha condannato il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la residua quota di credito ancora dovuta, il provvedimento impugnato alle pagine 49 e 50 evidenzia come il contrasto sia solo apparente, in quanto il beneficio revocato è stato riconosciuto in sede giudiziale solo a seguito di una carenza probatoria da parte dell'ente pubblico convenuto, che non aveva prodotto le fatture relative alle operazioni ritenute inesistenti, né aveva indicato le opere e le attività cui quelle fatture si riferivano, essendosi limitato a produrre in giudizio unicamente le note della Guardia di Finanza, ritenute in sede civile «mere comunicazioni informative», che peraltro non indicavano nemmeno gli estremi delle fatture in contestazione, né era stato prodotto il verbale di conclusione delle indagini, che avrebbe confermato le contestazioni mosse con le precedenti note informative. Trattasi, dunque, di un provvedimento dal quale non può trarsi conferma della legittimità dell'operazione di finanziamento in esame, come vorrebbe la difesa, in quanto si fonda su un carente quadro probatorio; viceversa, il procedimento penale n. 2447/06 R.G.N.R., benché si sia concluso con la declaratoria di prescrizione del reato, ha consentito di accertare la condotta truffaldina posta in essere dal Giovinazzo (va ribadito che in primo grado, all'esito di una articolata istruttoria, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli), ciò che basta per la adozione della misura di prevenzione personale. Quanto, infine, alla vicenda AGEA, si osserva che il proposto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], risulta rinviato a giudizio nel procedimento n. 1257/2017 R.G.N.R. per i delitti di cui all'art. 483, 615-ter, 640-bis cod. pen. e art. 76 DPR 445/2000, contestati tra il 2013 e il 2017, in relazione all'accesso abusivo al [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con la dipendente del [OSCURATO:PERSONA], impiegata in un Centro di [OSCURATO:PERSONA]), da cui gli imputati reperivano particelle di terreno non dichiarate da altri soggetti delle quali dichiaravano falsamente il possesso, al fine di conseguire illecitamente contributi all'agricoltura da parte dell'AGEA, così percependo, tra il 2010 e il 2017, finanziamenti per euro 656.458,36. 2.2 Coglie nel segno, invece, il secondo motivo, relativo al profilo dell'attualità della pericolosità. Va premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (si vedano le sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione - che è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 10 d. 1gs. n. 159 del 2011 - l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare "in concreto" la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione o quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (Sezione 2, n. 24585 del 9/2/2018, Papalia, Rv. 272937-01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01; Sezione 6, n. 5267 del 14/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184 - 01, tutte culminate nel compendio motivazionale delle Sezioni Unite n. 111 del 30/11/2017, M., Rv. 271511 - 01; da ultimo, Sezione 6, n. 20577 del 7/7/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01; Sezione 2, n. 8541 del 14/1/2020, Capizzi, Rv. 278526 - 01). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione intermedia, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, «all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo». In termini del tutto sovrapponibili si esprime oggi il legislatore, che ha interpolato il testo unico in materia antimafia (D. L.gs. n. 159/2011) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 14.Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l'intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi posti a fondamento nel giudizio di prevenzione precedano tutti l'insorgere dello stato detentivo (Sezione 6, n. 16785 del 21/3/2023, Strangio, n.m.; Sezione 1, n. 10317 del 4/10/2022, Marciano, n. m.; Sezione 2, n. 39057 del 3/6/2014, Gambino, Rv. 260781 - 01; Sezione 5, n. 34150 del 22/9/2006, Connmisso, Rv. 235203 - 01). In tale quadro di riferimento normativo la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi indicati, atteso che la motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale del Giovinazzo è apodittica, dando così luogo alla violazione di legge dedotta. Invero, nonostante il significativo periodo di detenzione in carcere sofferto dal proposto (pari a circa quattro anni) e la circostanza per cui gli elementi sintomatici della pericolosità risalissero al periodo precedente, il decreto ha reso una motivazione meramente apparente in relazione al necessario apprezzamento dei profili valutativi dianzi indicati, laddove, per fondare il giudizio di persistenza della pericolosità sociale del proposto, ha genericamente richiamato la sua complessiva storia criminale, che - come si è evidenziato - nel caso di specie è all'evidenza precedente al periodo di detenzione. Si tratta, dunque, di una affermazione che viola i principi sopra indicati, che è fondata su una illegittima presunzione di attualità della pericolosità, esplicitata attraverso una motivazione del tutto apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. 2.3 II terzo motivo è inammissibile, in quanto per un verso è aspecifico - atteso che ancora una volta non tiene conto delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, riproducendo nella sostanza le doglianze già sottoposte al giudice d'appello, in merito alle quali la motivazione risulta del tutto congrua - e per altro verso difetta dell'interesse ad impugnare, come si vedrà. Ed invero, il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] individua innanzitutto il dies a quo della pericolosità generica nell'anno 1999, tenuto conto che tra il 1999 ed il 2008 il Giovinazzo si è reso partecipe di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti relativi alla indebita percezione di erogazioni comunitarie, l'ultima delle quali risale al 2017, quando il proposto conseguiva materialmente i proventi dei reati fine posti in essere, come sopra specificati, in tal modo accrescendo significativamente la capacità reddituale propria e delle imprese a lui facenti capo. Trattasi di condotte che risultano accertate nell'ambito di procedimenti penali, nonostante gli stessi si siano poi conclusi con sentenze di prescrizione, dunque, idonee a fondare il provvedimento ablatorio. Nel caso di specie, il sequestro e la successiva confisca sono stati adottati a fronte di sufficienti indizi che depongono nel senso che - allo stato - il patrimonio del Giovinazzo, nella composizione di beni e partecipazioni societarie, sia il frutto della sua attività imprenditoriale illecita. In proposito, del tutto congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, è la motivazione del decreto in relazione all'utilizzo sistematico di pratiche imprenditoriali illecite ad opera dell'odierno ricorrente - estrinsecatesi in frodi fiscali, frodi comunitarie, appropriazioni indebite e reati fallimentari - sia nella fase iniziale, che nella fase di espansione delle imprese, che impedisce di scindere tra componenti sane ed apporto di capitali illeciti, determinando per converso un fenomeno di inquinamento dei profitti dell'attività imprenditoriale, quale effetto del reinvestimento della frazione imputabile alle attività illecite. Trattasi - come si evince dai plurimi procedimenti penali che hanno visto coinvolto il proposto, parte dei quali sono indicati alla pagina 55 del decreto - di pratiche illecite che sono sintomatiche di una strategia imprenditoriale improntata all'illegalità sistematica, con la conseguenza che deve escludersi che l'incidenza sul complessivo assetto aziendale dei frutti illecitamente prodotti sia marginale, come ipotizza la difesa (Sezione 6, n. 11666 del 13/2/2019, Catarozzo, Rv. 275292 - 01; Sezione 6, n. 43447 del 6/7/2017, Agrò, Rv. 271486 - 01; Sezione 6, n. 31634 del 17/5/2017, Lannberti, Rv. 270711 - 01). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la confisca di prevenzione di un complesso di aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, in quanto non è possibile distinguere - tenuto conto del carattere unitario del bene - l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti utilizzati, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'agire imprenditoriale illecito (Sezione 6, n. 49750 del 4/7/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 05; Sezione 5, n. 16311 del 23/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259871 - 01), a meno che non emergano elementi tali da consentire una siffatta indagine selettiva, che all'evidenza non ricorrono nel caso di specie. Ed invero, confrontandosi con una delle doglianze difensive, la Corte territoriale ha ritenuto non significative le risultanze della consulenza tecnica di parte, tenuto conto della totale mancanza di documentazione contabile della ditta individuale del Giovinazzo (per come emerge nel procedimento penale n. 2946/13 R.G.N.R.), delle numerose omissioni in materia di contabilità delle varie società a lui riconducibili, della sottrazione di documenti contabili che risultano dai plurimi procedimenti penali a carico del proposto e dei reati fiscali ascrittigli, tutti elementi che rendono totalmente inattendibili i dati relativi ai redditi percepiti. In altri termini, i giudici di appello hanno condivisibilmente ritenuto che, in assenza di documentazione contabile, i dati reddituali indicati dal Giovinazzo in sede di dichiarazioni fiscali costituiscono né più né meno che una mera dichiarazione di parte, che non risulta suffragata da alcun dato oggettivo che possa comprovarne la veridicità. Completa ed approfondita è la motivazione anche in relazione ai singoli beni confiscati: con riferimento alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non si confronta con la trama argomentativa, limitandosi a reiterare argomenti già spesi in sede di appello (in buona sostanza, la circostanza per cui i cespiti immobiliari sarebbero stati acquisiti nel 2007 e nel 2009 con il provento degli aiuti comunitari ottenuti in ragione dell'attività nel settore oleario svolta dal ricorrente, dunque, con risorse legittime), senza considerare che la Corte territoriale ha ben evidenziato che in senso contrario depongono gli esiti dei procedimenti penali sopra richiamati, dai quali emerge che il Giovinazzo nello svolgimento dell'attività di impresa ha posto in essere sistematicamente attività delittuose che hanno contaminato di illiceità i relativi ricavi; che l'assenza delle scritture contabili di cui si è già detto impedisce di accertare la prospettata proporzione tra risorse ed investimenti; che non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale la costituzione di un'impresa agricola non comporta costi, sol che si considerino quelli relativi alle materie prime ed alla gestione dell'attività di impresa; che, inoltre, non può distinguersi tra imprenditore persona fisica ed impresa individuale, atteso che trattasi dello stesso soggetto persona fisica che esercita attività imprenditoriale con partita IVA Quanto alla ditta I [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e SOCIM s.r.I., ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sia inammissibile per carenza di interesse (in proposito, si richiamano le considerazioni svolte ai punti 1.2.1 e 1.3), atteso che si limita a dedurre che le società sequestrate sono nella proprietà e disponibilità dei terzi, con la conseguenza che le posizioni alla quali è riconducibile l'interesse non fanno capo al ricorrente. Trattasi in buona sostanza di un intervento ad adiuvandum dei terzi interessati, che esula dalla sfera in interesse del proposto. 2.4 Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere annullato limitatamente alla misura di prevenzione personale, sotto il profilo della attualità della pericolosità sociale, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. Invero, come chiarito da Sezioni Unite n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione». 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto aspecifico e fuori fuoco è l'unico motivo cui sono affidati. Ed invero, del tutto irrilevanti risultano le critiche difensive riguardanti la mancata prova del legame tra le quote sociali del Giovinazzo e la criminalità organizzata e il mancato riscontro della sproporzione tra le quote ritenute illecite e i redditi dei terzi interessati (in proposito, si rimanda alle considerazioni svolte al punto 1.2 e 1.3). In altri termini, gli odierni ricorrenti non argomentano sulla reale disponibilità delle quote societarie, che - se pure acquistate con risorse legittime - sono risultate essere nella disponibilità del proposto, come si evince dalla circostanza che è quest'ultimo a gestire la società mediante il reimpiego di investimenti illeciti, che hanno riguardato la già menzionata truffa [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, invero, la motivazione del provvedimento impugnato, anche integrandosi con quella del decreto di primo grado, ha evidenziato una pluralità di elementi che confermano che la società in discorso ricadeva nella disponibilità del Giovinazzo, che la gestiva e vi immetteva capitali privi di legittima provenienza. In particolare, la Corte territoriale - all'esito della rassegna degli elementi emersi nei procedimenti penali n. 2447/2006 R.G.N.R., n. 2058/2016 R.G.N.R. e delle risultanze dell'attività di captazione disposta nel procedimento cosiddetto Alkemia - ha sottolineato come la misura ablativa avente ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. trovi fondamento nella natura illecita delle risorse reimpiegate nella gestione della relativa attività di impresa (come emerge plasticamente dai procedimenti n. 2447/2006 R.G.N.R., n. 1942/2012 R.G.N.R. e n. 2058/2016 R.G.N.R.), con la conseguenza che non rileva la circostanza che la partecipazione societaria dei terzi sia stata possibile in virtù di risorse lecite. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 4.1 Del tutto aspecifico, oltre che non pertinente, è il primo motivo di ricorso, in quanto - incentrandosi unicamente sulla legittimità della provvista utilizzata per l'acquisto delle quote sociali, senza contestare la ritenuta disponibilità della società in capo al proposto - ignora le ragioni per le quali la Corte territoriale ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale. Ed invero, come si è già avuto modo di rilevare, i giudici di appello hanno tenuto conto delle argomentazioni difensive e, nel disattenderle, hanno congruamente motivato: in particolare, quanto al dedotto utilizzo di risorse lecite per l'operazione immobiliare realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il provvedimento impugnato evidenzia in maniera chiara che la confisca della società trova ragione nella disponibilità effettiva della stessa in capo al preposto e nella natura illecita delle risorse reimpiegate nella gestione dell'attività di impresa, ritenute provento di truffa, che si confondono con quelle lecite e che non consentono di separare il versamento iniziale lecito; quanto alla sentenza di prescrizione emessa nel procedimento per la truffa in danno dell'ente erogatore del finanziamento pubblico ai sensi della legge 488/92, il decreto oggetto di scrutinio rileva che risultano accertate le condotte truffaldine poste in essere, sufficienti a legittimare il provvedimento ablatorio; quanto alla sentenza civile emessa dalla Corte di appello di Roma - che ha condannato il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla società la somma residua del finanziamento, inizialmente revocata in ragione della instaurazione del procedimento penale - ne sottolinea l'irrilevanza ai fini della confisca, posto che trattasi di decisione emessa in ragione di una carenza probatoria da parte dell'ente pubblico convenuto, mentre significativa, in relazione alla sussistenza delle condotte truffaldine, risulta la più volte citata sentenza del Tribunale di Palmi emessa nel procedimento n. 2447/2006 R.G.N.R. 4.2 Altrettanto aspecifico, oltre che generico, è il secondo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono della estensione della confisca a beni nella disponibilità dei terzi titolari effettivi delle quote societarie. Invero, la Corte territoriale alle pagine 73 e seguenti ha indicato gli elementi (prevalentemente gli esiti dei procedimenti penali che hanno visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], comprese le risultanze dell'attività di captazione) dai quali si evince che sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che la SOCIM s.r.I., sono società nella effettiva disponibilità del predetto (in proposito, si richiamano le considerazioni svolte al punto 3) ed ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte di legittimità (Sezione 2, n. 31549 del 6/6/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225 - 07), secondo il quale la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite (nel caso di specie, è stata accertata la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di enti pubblici per la indebita percezione di erogazioni e di contributi), poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. Nel caso di specie, l'accertamento in sede penale di condotte truffaldine e del reimpiego del provento di siffatte attività nell'attività di impresa non consente di distinguere - 21 7Th come si è già evidenziato - l'attività imprenditoriale lecita da quella inquinata in ragione del reimpiego di profitti illeciti. 4.3 In data 15/9/2023 è pervenuta memoria di replica nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, per essere per un verso non pertinente, per altro verso aspecifico, l'unico motivo cui sono affidati. Ed invero, come si è più volte evidenziato, del tutto inconsistente è la dedotta circostanza per cui le quote sociali sarebbero state acquistate dagli odierni ricorrenti con risorse finanziarie legittime, in quanto ciò che rileva ai fini della disposta confisca è la disponibilità effettiva della società in capo al proposto, circostanza questa in relazione alla quale il ricorso nulla deduce. Per altro verso, il motivo non si confronta con la motivazione del decreto impugnato, che evidenzia come dalla lettura della sentenza del Tribunale di Palmi n. 690/2015, che ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., si evinca comunque la piena partecipazione di tutti e tre i ricorrenti all'attività delittuosa relativa alla gestione societaria, che ha generato i profitti illeciti poi reinnpiegati; che, inoltre, la confisca si fonda proprio sulla natura illecita delle risorse reimpiegate nella gestione dell'attività imprenditoriale, circostanza questa che rende del tutto irrilevante il fatto che le quote sociali fossero state acquistate con risorse lecite; che nel caso di specie, tenuto conto dell'utilizzo sistematico di pratiche imprenditoriali illecite, non è possibile distinguere in termini di certezza o di rilevante prevalenza l'attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego di profitti illeciti. 6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 6.1 Il primo motivo è aspecifico, atteso che ignora la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui non contesta la titolarità in capo ai terzi interessati delle relative quote sociali e nella parte in cui dà conto delle ragioni che giustificano il provvedimento ablatorio, individuate - come si è più volte ribadito - nel reimpiego di profitti illeciti, frutto di operazioni truffaldine. I giudici di appello, peraltro, hanno sottolineato come anche gli odierni ricorrenti fossero direttamente coinvolti nell'attività illecita, tenuto conto del fatto che nel più volte citato processo celebrato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. e che tutti e tre erano imputati per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., dichiarato prescritto (tuttavia, dalla motivazione della sentenza risultano le condotte truffaldine poste in essere, che hanno generato i profitti illeciti poi reimpiegati). 6.2 Anche il secondo motivo non considera affatto le motivazioni espresse dai giudici di appello: nel caso di specie, invero, non è in contestazione la sproporzione tra l'acquisto delle quote sociali ed i redditi degli odierni ricorrenti, in quanto misura ablativa avente ad oggetto le società in discorso trova fondamento in relazione alla natura illecita delle risorse reimpiegate nella gestione della relativa attività di impresa (come risulta dai procedimenti n. 2447/2006 R.G.N.R., n. 1942/2012 R.G.N.R. e n. 2058/2016 R.G.N.R.), con la conseguenza che non rileva la circostanza che la partecipazione societaria sia stata possibile in virtù di risorse lecite. In altri termini, anche le quote di appartenenza sono inquinate dal reimpiego di investimenti illeciti e, come si è già evidenziato, la natura unitaria del bene azienda e delle sue componenti - compresi i finanziamenti e gli investimenti successivi alla sua costituzione - unitamente all'immissione di profitti illeciti, che si confondono con quelli leciti, impediscono di discernere l'iniziale versamento lecito. Va, altresì, rilevato che la Corte territoriale ha tenuto conto, con riferimento alla vicenda della società [OSCURATO:PERSONA] s.r./., della sentenza definitiva del giudice civile, che ha condannato il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore della società la residua quota di finanziamento ancora spettante, ritenendola irrilevante ai fini della misura di prevenzione, considerato che l'esito è stato determinato da una carenza probatoria dell'ente pubblico (in proposito, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 1.1); con riferimento alla vicenda che ha riguardato la società I [OSCURATO:SOCIETA]., poi, ha bene messo in risalto come l'asserito completamento dei lavori e l'esecuzione delle opere siano sconfessati dalla sentenza irrevocabile della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], più volte citata, che ha accertato che il Giovinazzo, utilizzando la società di comodo in discorso, ha simulato sia la compravendita di un capannone con la [OSCURATO:SOCIETA] sia l'effettuazione di lavori tramite la [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambe società di cui era socio occulto), in tal modo ottenendo un rilevante contributo pubblico a fronte di lavori pressoché inesistenti e sulla base di spese mai effettuate. 6.3 Anche il terzo motivo è aspecifico, posto che non si confronta con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, che ha dato atto dei motivi per i quali la consulenza tecnica di parte non è attendibile: l'assenza di documentazione contabile rende i dati reddituali indicati dai ricorrenti mere dichiarazioni di parte, insuscettibili di trovare conferma (in proposito, si rinvia alle considerazioni svolte al punto 1.3). In ogni caso, come si è sopra più volte già evidenziato, tenuto conto degli elementi su cui nel caso di specie si fonda la confisca (la disponibilità delle società in capo al proposto ed il reimpiego di profitti illeciti nella loro gestione), risulta del tutto irrilevante la legittima provenienza della provvista necessaria per l'acquisto delle quote sociali. 7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto l'unico motivo cui sono affidati è aspecifico. Invero, la Corte territoriale a pagina 104 dell'impugnato decreto ha bene evidenziato come le quote sociali oggetto di confisca siano inquinate dal reimpiego di investimenti illeciti, provento dell'attività truffaldina e che, in considerazione della natura unitaria del bene azienda e delle sue componenti, oltre che della immissione di profitti illeciti, che si confondono con quelli eventuali leciti, non è possibile separare l'iniziale versamento lecito. La riconducibilità effettiva della società a [OSCURATO:PERSONA], quale si evince dalle risultanze dei procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto, puntualmente indicati nel decreto impugnato, legittima la confisca di tutto il patrimonio aziendale, anche delle quote intestate a terzi, ove sia dimostrato - come appunto nel caso di specie - che la costituzione della società sia strumentale al perseguimento di attività illecite (nel caso di specie, è stata accertata la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di enti pubblici per la indebita percezione di erogazioni e di contributi), poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. Del resto, ove i ricorrenti - estranei all'attività delittuosa della gestione sociale - vantassero diritti meritevoli di tutela nei confronti del proposto, potranno avanzare domanda di ammissione al credito ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 159/2011. 8. All'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (n. [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, c