CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] AMIR C2AISAR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi ai motivi. avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella con cui, il 10 aprile 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia ha, tra l'altro: - condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di tre anni ed otto mesi di reclusione e 40.666,67 euro di multa per avere concorso in attività finalizzata a procurare illegalmente l'ingresso nello Stato di cittadini stranieri, utilizzando documenti contraffatti o alterati ed inducendo in errore i pubblici funzionari competenti all'emanazione del nulla osta al ricongiungimento familiare e del successivo rilascio del permesso di soggiorno, così commettendo i reati sanzionati dagli artt. 48 e 479 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; - condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 6.667,67 euro di multa per avere concorso, rendendosi disponibile a rilasciare dichiarazioni di ospitalità ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 28/1998 in favore di due cittadini extracomunitari, ad indurre in errore i pubblici funzionari addetti all'[OSCURATO:PERSONA], che hanno, pertanto, provveduto al rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di documentazione non genuina né veritiera, in tal modo rendendosi autore dei reati sanzionati dagli artt. 48 e 479 cod. pen., 5, comma 8-bis e 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con il primo dei quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello convalidato il giudizio di attendibilità del chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], senza soppesare compiutamente la credibilità delle sue dichiarazioni che, a suo modo di vedere, si palesano incostanti ed influenzate dal personale interesse a lucrare vantaggi sul piano processuale e che, peraltro, non risultano assistite da tranquillizzanti riscontri. Con il secondo motivo, eccepisce il travisamento della prova con riferimento agli esiti delle espletate intercettazioni telefoniche ed ai documenti acquisiti, che non forniscono elementi di conoscenza sufficienti per una compiuta ricostruzione delle vicende di interesse, specie in relazione alle modalità di esplicazione del suo concorso, anche con specifico riferimento al prescritto requisito di compartecipazione psicologica, nei reati addebitatigli. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto che egli abbia svolto attività intesa a procurare — anziché solo favorire — l'ingresso illegale dei soggetti di provenienza extracomunitaria, così riconoscendo rilevanza criminale a condotte che, invece, sono state depenalizzate per effetto della modifica del testo dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, operata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Con il quarto motivo, rileva, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in ragione dell'assenza di prova circa la consapevolezza, in capo a Shahbaz, della falsità dei documenti, relativi all'alloggio, posti a corredo delle richieste di ricongiungimento familiare e, più, in generale, dell'illiceità del contesto nel quale il suo apporto si è iscritto, desumibile, secondo l'impostazione accusatoria, dalla sproporzione per eccesso dei compensi pagati dai soggetti interessati rispetto a quelli normalmente richiesti per l'espletamento di tali pratiche. Con il quinto ed ultimo motivo, si duole del rigetto dei motivi di appello afferenti al trattamento sanzionatorio e, in particolar modo, del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dal suo supposto mendacio in ordine al contenuto di una determinata conversazione intercettata che egli ha, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, espressamente contestato. Addebita, altresì, alla Corte di appello di avere trascurato una pluralità di elementi favorevoli, dall'assenza di precedenti penali alla marginalità dell'apporto fornito all'impresa criminosa, che avrebbero imposto la mitigazione della sanzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, a sua volta, ricorso per cassazione con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale articola tre motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di appello illogicamente ritenuto che la falsità delle dichiarazioni relative all'alloggio su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discenda, in termini di necessità, da quella della documentazione concernente la loro occupazione lavorativa. Segnala, al riguardo, che i giudici di merito hanno travisato una prova e, specificamente, la conv. 9025 del RIT 51/16 nella quale, diversamente da quanto esposto nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, è [OSCURATO:PERSONA] ad interpellare Amir sulla durata del contratto di lavoro e non viceversa, ciò che attesta la fallacia dell'impostazione accusatoria, nella parte in cui postula che Amir si preoccupa di rendere dichiarazioni di disponibilità all'ospitalità allineate a quanto da altri falsamente attestato. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso il motivo di impugnazione relativo al dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie contestata, costituito dal fine di «trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero», valorizzando la sola conversazione intercorsa il 17 ottobre 2016 con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] iqbal, estranea alla contestazione e successiva ai fatti di causa, che può avere valore, al più, di indizio, peraltro privo del necessario connotato di precisione, ma non pienamente probatorio. Con il terzo ed ultimo motivo, si duole, anche in questo caso nella prospettiva del vizio di motivazione, del diniego delle cii-costanze attenuanti generiche, ricollegato dalla Corte toscana ad un precedente per reato di modesta offensività, a fronte del quale sussistono contrastanti e pregnanti indici, primo tra tutti quello connesso al suo positivo contegno processuale, che avrebbero imposto diversa soluzione e dei quali i giudici di merito non hanno tenuto conto alcuno. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Preliminarmente, avendo i ricorrenti articolato doglianze anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217) che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924;.Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3. Sempre in via di premessa, va precisato che nell'esaminare i motivi di impugnazione si procederà, all'occorrenza, ad una disamina integrata 'delle sentenze di primo e di secondo grado; scelta metodologica che, nel caso in esame, si rivela oltremodo opportuna, avendo i giudici di appello operato, nella motivazione della decisione impugnata, plurimi riferimenti alla motivazione della sentenza di primo grado, che ha in tal modo condiviso e fatto propria. In proposito, non è superfluo rammentare come, in presenza di una doppia, conforme affermazione di responsabilità vada riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi 'da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi-, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). . 4. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata è scaturito da un'ampia attività investigativa, che ha portato alla luce le condotte illecite poste in essere da un nucleo di soggetti, alcuni dei quali di nazionalità pachistana, consistite, tra l'altro, nella predisposizione di falsa documentazione idonea a consentire a soggetti stranieri di entrare illegalmente in Italia, previa induzione in errore delle autorità pubbliche, competenti all'emanazione dei nulla osta al ricongiungimento familiare ed al rilascio dei permessi di soggiorno, in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti di legge. Le fonti di prova valorizzate dai giudici di merito consistono, essenzialmente, nella documentazione acquisita presso la Questura di Pistoia, nell'esito delle intercettazioni telefoniche, nelle dichiarazioni del correo, e chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni di persone informate sui fatti e dagli stessi imputati e, più in generale, nell'esito delle investigazioni espletate. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, è stato raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], promotore ed organizzatore degli illeciti oggetto di accertamento, il quale ha riferito che Ahmed ha fatto da intermediario in favore di due cugini, in vista del cui ingresso illegale in Italia, sotto forma di ricongiungimento familiare, sono stati formati documenti della cui falsità egli era perfettamente consapevole, come attestato anche dalla percezione, quale compenso per il contributo arrecato, della somma di 500 euro. Il racconto di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato riscontro nelle conversazioni intercettate (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 35-45), dalle quali traspaiono gli sforzi compiuti, tra il 26 aprile ed il 17 maggio 2016, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per predisporre la documentazione, parte della quale falsificata, idonea a consentire l'ingresso in Italia, per ricongiungimento familiare, dei congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. A carico di [OSCURATO:PERSONA] si pongono, invece, i dati, tratti dalle captazioni espletate e dalla documentazione acquisita, inerenti alla disponibilità all'ospitalità da lui formalizzata in favore di due soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, grazie anche al suo apporto, ottennero il rinnovo, per un anno, del permesso di soggiorno, al quale non avrebbero, in realtà, avuto diritto. 5. Il primo motivo del ricorso articolato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Il tema dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e della credibilità delle sue dichiarazioni è stato, invero, affrontato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia alle pagg. 15-18 della sentenza di primo grado, ove, dopo l'indicazione dei canoni ermeneutici che devono, in proposito, guidare l'interprete, è stato chiarito che l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] — intervenuto a fronte di un quadro indiziario già compiutamente delineato, tanto che, nei suoi confronti, era stata emessa misura cautelare coercitiva — si connota per spontaneità ed autonomia, avendo egli rappresentato circostanze, di portata auto come eteroaccusatoria, coerenti e costanti, nonché assistite dai riscontri esterni, di natura anche individualizzante, acquisiti grazie all'audizione di altro soggetto ed allo svolgimento dell'attività investigativa compendiata in apposita informativa di reato. Nei medesimi termini si è espressa la Corte di appello (cfr. pagg. 17-18 della sentenza impugnata), che ha replicato all'obiezione difensiva, vedente sulla scarsa affidabilità di accuse provenienti da soggetto mosso da uno specifico interesse a lucrare vantaggi processuali, ricordando che il fenomeno è previsto e disciplinato dal legislatore, anche in materia di immigrazione, e che il rischio di dichiarazioni mendaci deve essere neutralizzato attraverso un vaglio quanto più accorto possibile di tali contributi, soggetto alla stringente regola di giudizio stabilita dall'ad. 192, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di specie soddisfatta dal contenuto delle conversazioni registrate e della documentazione rinvenuta. Al cospetto di un percorso argomentativo esaustivo, ancorché sintetico, il ricorrente eccepisce, in termini di tangibile aspecificità, che il vaglio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non è stato adeguatamente sviluppato senza, tuttavia, indicare — con l'unica eccezione della quale si dirà subito oltre — sotto quali profili il positivo giudizio riservato all'apporto del correo è stato logicamente deficitario ovvero si è posto in contraddizione con le emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, dedotto l'incostanza delle dichiarazioni rese [OSCURATO:PERSONA] negli interrogatori succedutisi negli ultimi giorni di gennaio del 2018 che, nondimeno, non ha allegato al ricorso che, sotto questo aspetto, pecca, dunque, genericità e di di autosufficienza (in proposito, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). • 5.1. Privo di pregio è, del pari, il secondo motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] imputa ai giudici di merito di avere travisato gli elementi raccolti a suo carico, pervenendo all'affermazione della penale responsabilità in ordine a tutti i reati ascrittigli in assenza di prova piena, in primis in ordine al prescritto requisito psicologico. La Corte di appello, infatti, dato atto dell'incontestata falsità della documentazione prodotta a supporto delle domande di ricongiungimento familiare presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito, a confutazione delle obiezioni sollevate con i motivi di impugnazione, che la piena consapevolezza, in capo all'imputato, di concorrere ad una operazione compiuta in frode alla legge emerge, in particolare, dalla conversazione che egli intrattenne il 15 maggio 2016 con [OSCURATO:PERSONA], che vide i dialoganti confrontarsi in merito ad attività, quella svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA], che richiedeva un investimento economico spiegabile solo in considerazione della sua illiceità ed alla quale [OSCURATO:PERSONA] era personalmente e direttamente interessato. Un percorso argomentativo, questo, al quale il ricorrente replica attraverso considerazioni di palese genericità, del tutto inidonee ad evidenziare fratture logiche o momenti di contraddittorietà con riferimento all'individuazione del contributo arrecato al successo dell'impresa criminosa, alla sua attitudine eziologica, alla consapevolezza dell'offensività delle diverse condotte — ivi compresa la falsa rappresentazione delle condizioni, in termini di disponibilità alloggiativa, cui la legge subordina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare — poste in essere per conseguire l'obiettivo illecito, costituito dall'ingresso illegale in Italia di persone a lui legate da rapporti di parentela o, comunque, di prossimità. 5.2. Le precedenti considerazioni consentono di disattendere anche il terzo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il suo apporto sarebbe stato diretto, al più, a «favorire», ma non anche a «procurare», l'ingresso illegale sul territorio italiano dei congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò che precluderebbe la qualificazione del fatto ai sensi del contestato art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo riformato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Pacifico, invero, che la novella ha ristretto l'area di rilevanza penale delle condotte — introducendo il verbo «procurare» che, rispetto a quello «favorire», contemplato dal testo originario della disposizione, ha un ambito di applicazione più esteso — appare parimenti incontestabile che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, nei termini descritti dai giudici di merito, un contributo che, per la sua sicura attitudine eziologica, si è rivelato tutt'altro che marginale, onde può senz'altro dirsi, come attestato, in specie, dal Giudice,dell'udienza preliminare alle pagg. 52-54 della sentenza di primo grado, che egli, spinto da un movente economico e non solo, come dedotto, da solidarietà parentale o amicale, abbia concorso a procurare, cioè a rendere possibile, l'ingresso e la permanenza illegali sul territorio italiano di alcuni cittadini pachistani. 5.3. La coscienza della falsità della documentazione allegata a supporto delle pratiche finalizzate al ricongiungimento familiare e lo scopo di profitto perseguito da [OSCURATO:PERSONA] e dall'odierno ricorrente (provato dalla notevole, ed immediatamente percepibile, sproporzione tra i compensi percepiti dagli agenti ed i costi che, di regola, devono essere affrontati per l'espletamento di simili pratiche) sostengono, del pari, l'inquadramento giuridico delle condotte in contestazione operato dai giudici di merito. Si palesa, pertanto, infondata la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso, di loro riqualificazione nel meno grave reato sanzionato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anziché in quello punito dal comma 3, lett. d), dovendosi confermare che il fatto è stato commesso utilizzando documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, con l'aggravante, contestata ai sensi del successiva commo 3-ter, lett. b), di avere l'imputato agito fine di trarre profitto, anche indiretto, dall'azione criminosa. 5.4. Il quinto ed ultimo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che Shahbaz, si sostiene, avrebbe meritato in ragione della marginalità della posizione da lui assunta nella vicenda, che ha coinvolto persone ben più esperte ed attrezzate, dell'assenza di precedenti condanne, della ridottissima propensione criminale, del positivo contegno processuale, delle motivazioni, di ordine familiare e solidaristico, che lo hanno indotto a partecipare all'azione illecita. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che già il Giudice dell'udienza preliminare, nel fissare la pena base, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, nel minimo edittale, aveva escluso la ricorrenza di elementi suscettibili di giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, dal canto suo, nel respingere il motivo di impugnazione articolato sul punto, ha valorizzato il comportamento processuale dell'imputato, il quale ha sostenuto di avere agito con finalità meramente altruistiche che trovano plateale smentita nella conversazione, sopra già ricordata, nella quale discetta con [OSCURATO:PERSONA] del compenso da richiedere ad uno dei soggetti interessati all'ingresso illegale di alcuni suoi familiari.Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti» (Sez. 2, n: 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). 6. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] contesta, innanzitutto dal punto di vista logico, la legittimità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la falsità delle dichiarazioni di disponibilità all'ospitalità che egli ha rilasciato in favore di soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in effetti, già risiedevano in Prato, sulla base del solo dato, a lui estraneo, della confezione di falsa documentazione in ordine alla loro occupazione lavorativa. Il ricorrente sostiene, in altri termini, che, in difetto di altri elementi, non può dirsi provato che egli abbia rilasciato dichiarazioni di ospitalità compiacenti o, comunque, finalizzate al raggiungimento di un risultato illecito del quale egli era a parte, sì da integrare il requisito psicologico dei reati ascrittigli. Nota, al riguardo, che la Corte di appello ha tratto conferma della fondatezza dell'impostazione accusatoria da una conversazione il cui contenuto ha travisato, avendo invertito l'indicazione degli autori dei dialoghi. Il rilievo è corretto, ma, a ben vedere, non giova alla causa del ricorrente, il quale propone una ricostruzione del dialogo intercorso con [OSCURATO:PERSONA], tratta dalla sentenza di primo grado (cfr. pagg. 94-95), che gli assegna un ruolo ancor più centrale nella complessiva economia della vicenda.A fronte della sollecitazione proveniente da [OSCURATO:PERSONA], il quale, si ricorda, agì da promotore ed organizzatore dei reati oggetto di accertamento, [OSCURATO:PERSONA] indicò, infatti, il nome di [OSCURATO:PERSONA], cioè di uno dei soggetti che egli si era dichiarato disponibile ad accogliere presso la sua abitazione di Prato, [OSCURATO:PERSONA] 156, e gli comunicò che costui aveva, da quattro mesi, un contratto di lavoro del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto curare la cessazione. Posto che la documentazione afferente all'occupazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente falsa, tangibile appare il collegamento tra i due adempimenti, finalizzati al rinnovo del permesso di soggiorno in accoglimento di istanza, presentata la quale gli autori del reato decisero di interrompere il rapporto di lavoro fittizio. Dallo stesso documento allegato al ricorso si evince, allora, che i correi, con la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] — il quale, sul punto, fornì, nella conversazione de qua agitur, precise informazioni a [OSCURATO:PERSONA] — corredarono l'istanza con le buste paga emesse in relazione al quadrimestre precedente e, al contempo, con la dichiarazione di disponibilità all'ospitalità che, inquadrata alla luce del contesto complessivo, costituisce momento qualificante di una strategia fraudolenta della quale l'odierno ricorrente è stato diretto protagonista. 6.1. Tanto, del resto, in perfetta coerenza con le indicazioni che si traggono dalla conversazione n. 1355 che, pur successiva alla vicenda ed estranea all'imputazione, dimostra quanto profondo sia stato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche illecite oggetto di osservazione e come egli abbia perseguito, al pari dei correi, fini di lucro, sicché ineccepibile si palesa, a dispetto di quanto eccepito con il secondo motivo di ricorso, la concorrente contestazione del reato sanzionato dall'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nell'occasione, fu [OSCURATO:PERSONA] a chiamare [OSCURATO:PERSONA] per riferirgli che vi era una persona che, dovendo rinnovare il permesso di soggiorno, aveva bisogno di una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità e che egli, ove avesse raccolto la proposta, avrebbe potuto richiedere il compenso da lui ritenuto congruo. La Corte di appello ha, in proposito, rilevato che «la circostanza che telefonicamente e con estrema naturalezza l'[OSCURATO:PERSONA] chieda all'[OSCURATO:PERSONA] la sua disponibilità a fornirgli una falsa dichiarazione di ospitalità ex art. 7 d.lgs. n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286/1998 dimostra inequivocabilmente che si trattava di un tipo di richiesta abituale o che comunque era già stata esaudita in precedenza. Sicché, seppur di qualche mese posteriore rispetto ai fatti per cui è processo, tale telefonata con il suo illuminante valore gnoseologico retrospettivo, costituisce ulteriore indizio probante rispetto alle imputazioni contestate» ed aggiunto che «In tal senso, la specificazione dell'[OSCURATO:PERSONA], fatta per invogliare ulteriormente l'Amir, che avrebbe potuto chiedere al terzo qualsiasi somma per tale falso, evidenzia del tutto plausibilmente che anche le precedenti richieste - quindi pure per quelle per cui è processo - erano abitualmente erogate dietro compenso, e che quota parte di esso spettava, per il falso di volta in volta da lui rilasciato, proprio all'odierno imputato», il quale ha, per questa via, percepito un profitto la cui ingiustizia è comunemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991). Il ragionamento seguito dai giudici di merito si sottrae alle censure del ricorrente, il quale, isolato il dato, ne ha sottolineato la circoscritta valenza probatoria, trascurando, tuttavia, che il dialogo in questione rileva, in primo luogo, perché offre una utile di chiave di lettura dei precedenti comportamenti che, deve logicamente inferirsi, [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto perché interessato a trarre profitto dal contributo arrecato in vista dell'illegale rinnovo del permesso di soggiorno. L'imputato, dunque, consapevole dell'utilità delle false dichiarazioni da lui rilasciate, si è proposto come attivo'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] il quale, grazie alla spregiudicatezza del complice, ha potuto ampliare il giro di affari connesso alla commissione di reati previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 6.2. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato in ragione del suo positivo contegno processuale, concretatosi nello spontaneo rientro in Italia appena appreso dell'emissione, nei suoi confronti, di misura cautelare, nel rendere immediato interrogatorio e nello scrupolo rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria. Così facendo, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che già il Giudice dell'udienza preliminare, nell'escludere l'applicazione dell'aumento per la recidiva, aveva dato atto della precedente condanna per il reato di violazione di domicilio ed escluso la ricorrenza di elementi suscettibili di giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.La Corte di appello, dal canto suo, nel respingere il motivo di impugnazione articolato sul punto, ha aggiunto che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è preclusa dal menzionato precedente. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti»