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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31973/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22856 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 576/65/2015, depositata in data 19 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 per Ires, Irap e Iva, nonché due atti di contestazione delle sanzioni per i medesimi anni, per omessa autofatturazione di operazioni di acquisto, a seguito di indagini compiute mediante l'acquisizione di documentazione riguardante le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alla società; a seguito della notifica degli atti impositivi la società aveva presentato istanza di adesione conclusasi con esito negativo, sicchè la stessa aveva proposto ricorso; il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando gli atti di contestazione delle sanzioni e confermando gli avvisi di accertamento; avverso la decisione del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate ha proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello con il quale l'Agenzia delle entrate aveva censurato la decisione del giudice di primo grado per non avere ritenuto la tardività del ricorso relativamente agli atti di contestazione delle sanzioni; gli atti di contestazione delle sanzioni erano stati emessi illegittima mente; la società è rimasta intimata; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 1, d.

Igs. n. 218/1997, degli artt. 16, commi 4 e 5, e 18, d.lgs. n. 472/1997, nonché dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, per avere erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale si era censurata la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'istituto con accertamento per adesione anche in caso di avvisi di contestazione delle sole sanzioni; il motivo è fondato; questa Corte (Cass. civ., 30 settembre 2020, n. 20864) ha affermato il seguente principio di diritto: «il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi e allo stesso trovano applicazione unicamente il D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16-18; ne consegue che l'istituto dell'accertamento per adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione sanzioní, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicchè l'eventuale proposizione dell'istanza non sospende il termine per la sua impugnazione»; ne consegue che la pronuncia del giudice del gravame è viziata da violazione di legge non avendo fatto applicazione del suddetto principio; l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto legittimi gli atti di contestazione della sanzione; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza censurata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario; con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito, la intimata, inoltre, è condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione censurata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna l'intimata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 13.000,00, oltre spese prenotate a de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22856 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 576/65/2015, depositata in data 19 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 per Ires, Irap e Iva, nonché due atti di contestazione delle sanzioni per i medesimi anni, per omessa autofatturazione di operazioni di acquisto, a seguito di indagini compiute mediante l'acquisizione di documentazione riguardante le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alla società; a seguito della notifica degli atti impositivi la società aveva presentato istanza di adesione conclusasi con esito negativo, sicchè la stessa aveva proposto ricorso; il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso, annullando gli atti di contestazione delle sanzioni e confermando gli avvisi di accertamento; avverso la decisione del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate ha proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello con il quale l'Agenzia delle entrate aveva censurato la decisione del giudice di primo grado per non avere ritenuto la tardività del ricorso relativamente agli atti di contestazione delle sanzioni; gli atti di contestazione delle sanzioni erano stati emessi illegittima mente; la società è rimasta intimata; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 1, d. Igs. n. 218/1997, degli artt. 16, commi 4 e 5, e 18, d.lgs. n. 472/1997, nonché dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, per avere erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale si era censurata la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto applicabile la disciplina dell'istituto con accertamento per adesione anche in caso di avvisi di contestazione delle sole sanzioni; il motivo è fondato; questa Corte (Cass. civ., 30 settembre 2020, n. 20864) ha affermato il seguente principio di diritto: «il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi e allo stesso trovano applicazione unicamente il D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16-18; ne consegue che l'istituto dell'accertamento per adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione sanzioní, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicchè l'eventuale proposizione dell'istanza non sospende il termine per la sua impugnazione»; ne consegue che la pronuncia del giudice del gravame è viziata da violazione di legge non avendo fatto applicazione del suddetto principio; l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente ritenuto legittimi gli atti di contestazione della sanzione; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza censurata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario; con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione di quelle relative ai giudizi di merito, la intimata, inoltre, è condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione censurata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese di lite dei giudizi di merito, condanna l'intimata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 13.000,00, oltre spese prenotate a de
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