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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 38969/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni. formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 38 ottobre 2020, n. 137, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 19 giugno 2018 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], giudicando a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 marzo 2018, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione all'azienda agricola a lei intestata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto la strumentalità del bene sequestrato rispetto alla commissione del delitto associativo sulla base di argomentazioni di fragilità ed inconsistenza tali da integrare il vizio di radicale carenza di motivazione.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 giugno 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Prima della celebrazione dell'udienza è pervenuta dichiarazione con cui, il 25 marzo 2021, la ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso, conferendo apposita procura speciale al difensore contestualmente nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni. formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 38 ottobre 2020, n. 137, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 19 giugno 2018 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], giudicando a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 marzo 2018, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione all'azienda agricola a lei intestata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto la strumentalità del bene sequestrato rispetto alla commissione del delitto associativo sulla base di argomentazioni di fragilità ed inconsistenza tali da integrare il vizio di radicale carenza di motivazione. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 giugno 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Prima della celebrazione dell'udienza è pervenuta dichiarazione con cui, il 25 marzo 2021, la ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso, conferendo apposita procura speciale al difensore contestualmente nominato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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