CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2633/2022 depositatail 21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27068/2022Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 16354/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] conveniva nel 2004 dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],l'I.N.P.D.A.I. e il Condominio di via Arco de' Ginnasi, domandando l'accer-tamento della proprietà piena ed esclusiva su un cortile interno e la con-danna al rilascio e al risarcimento dei danni. Le convenute Magini e Marcatiliresistevano e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda dell'Istituto e rigettava le riconvenzionali; laCorte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appelloprincipale della Magini e gli appelli incidentali.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi, articolati suviolazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 132 c.p.c., 2697, 948, 817 e 1362c.c., 324 c.p.c., 2909 c.c., su omessa pronuncia in ordine alla natura pub-blica dell'area e su erronea declaratoria di giudicato delle domande ricon-venzionali. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA]’11 maggio 2026 la ricorrente, con istanza depositata dal proprio difen-sore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c.,con richiesta di compensazione delle spese. Nella stessa data il controricor-rente, con atto depositato dal proprio difensore munito di procura speciale,ha aderito alla rinuncia della ricorrente e ha a sua volta rinunciato al con-troricorso, formulando analoga richiesta di compensazione.Le rinunce sono ritualmente formulate dai difensori muniti di procura spe-ciale; quella della ricorrente è accettata dal controricorrente, che a sua voltavi ha aderito rinunciando al controricorso.Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva e il loro consenso nonè richiesto ai sensi dell'art. 390 co. 2 c.p.c.Il giudizio è pertanto estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese, oggettodi concorde richiesta di compensazione, sono compensate tra le parti.Numero registro generale 27068/2022Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 16354/2026Data pubblicazione 26/05/2026Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilitàdell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificatogià versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 21/05/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI