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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32225/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto attraverso le quali il ricorrente, oltre a limitarsi ad esprimere un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda, disattesa dalla Corte con motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza in ordine alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a presentare la querela ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, avuto riguardo alla comproprietà dell'immobile, al fatto che questo, all'epoca dei fatti, era utilizzato da tutti i comproprietari e non era nella disponibilità esclusiva dell'imputato, ed alla condotta tenuta; si veda, infine, pagina 6, quanto alla esclusione della scrinninante, stante la non ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] di alcuna condotta di spoglio, e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto attraverso le quali il ricorrente, oltre a limitarsi ad esprimere un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda, disattesa dalla Corte con motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza in ordine alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a presentare la querela ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, avuto riguardo alla comproprietà dell'immobile, al fatto che questo, all'epoca dei fatti, era utilizzato da tutti i comproprietari e non era nella disponibilità esclusiva dell'imputato, ed alla condotta tenuta; si veda, infine, pagina 6, quanto alla esclusione della scrinninante, stante la non ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] di alcuna condotta di spoglio, e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu
Sentenza Cassazione n. 32225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris