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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22133/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere subita dal 21 dicembre 2017 al 29 marzo 2018 in relazione al procedimento in cui era indagato del reato di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, definito con sentenza assolutoria del Giudice dell'udienza preliminare, all'esito di giudizio abbreviato, irrevocabile il 12/09/2018, con formula «per non aver commesso il fatto».

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

La difesa deduce che l'iter logico seguito dalla Corte territoriale interpreta in modo inesatto ed erroneo le dichiarazioni rilasciate dall'istante ritenendo che lo stesso abbia dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave.

Tuttavia, si assume, il comportamento del Ciavarella, sin dall'applicazione della misura cautelare, è stato tutt'altro che passivo e piuttosto improntato alla dimostrazione di assoluta non colpevolezza nella detenzione della sostanza stupefacente.

La Corte di legittimità ha affermato che l'indagato, pur avvalendosi del diritto di non rispondere, è legittimato ad avanzare istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

Le dichiarazioni rese dal Ciavarella sono sempre state improntate alla veridicità dei fatti, tanto da portare all'assoluzione.

Non è ravvisabile, si assume, nella condotta del ricorrente, né successivamente né precedentemente all'adozione della misura restrittiva, alcun concorso colposo o doloso tale da precludere il diritto alla riparazione.

Nessuna colpa grave si può desumere da una non collaborazione, o da ostruzionismo o mendacio, e occorre considerare che per il rapporto di parentela sussistente, in uno alla convivenza, l'istante doveva esimersi dal denunciare quanto appreso.

3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso.

5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.6.

Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

6.1. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

6.2. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, inoltre, affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01).

7. Il ricorso si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti esaminati nell'ordinanza impugnata senza alcun confronto con le analitiche indicazioni ivi contenute.

Si tratta, in particolare, delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto provato un comportamento del Ciavarella connivente nella fase antecedente l'adozione della misura cautelare e mendace nella fase successiva, ostativo al diritto alla riparazione.

7.1. In particolare, a pag.2 dell'ordinanza si legge che il Ciavarella è stato sottoposto alla misura cautelare perché sorpreso all'interno della sua abitazione, nella quale risultavano variamente custoditi sostanze stupefacenti eterogenee e accessori tipicamente destinati al confezionamento delle dosi, coabitando con i due fratelli con i quali condivideva la stanza all'interno della quale erano state rinvenute le sostanze.

È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato, e che questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello «spettatore passivo», essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso.

Ma nei casi in cui l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata come gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente, la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto; tale condotta può ritenersi, infatti, idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri.

Al fine di pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso conto).

Nella sentenza assolutoria, ha rilevato la Corte, non era stata esclusa la consapevolezza da parte dell'istante del fatto che nella comune camera da letto fosse presente la droga, essendosi limitato il giudice ad assolvere per mancanza di prova circa il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto e alla detenzione illecita.

Lo stesso giudice della cognizione ha qualificato come connivente la condotta del ricorrente.

7.2. Occorre, a tale proposito, ricordare come la giurisprudenza costante della Corte di legittimità qualifichi come ostativa al diritto alla riparazione la condotta connivente (ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02).

7.3. A ciò si aggiunga che l'ordinanza si presenta completa anche laddove, a pag.4, ha esaminato la diretta relazione causale tra il mantenimento della misura cautelare e le risposte mendaci rese dal Ciavarella in sede di interrogatorio, ritenendo che l'avere il Ciavarella negato maldestramente la circostanza della presenza della droga anche nella libreria, per contro incontestabilmente provata all'esito della perquisizione, avesse indotto il giudice della cautela a ritenere sussistente una condotta qualificabile come concorso nel reato piuttosto che come connivenza.

8. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con tali specifiche argomentazioni, non supera il vaglio di ammissibilità, venendo meno alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Null

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere subita dal 21 dicembre 2017 al 29 marzo 2018 in relazione al procedimento in cui era indagato del reato di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, definito con sentenza assolutoria del Giudice dell'udienza preliminare, all'esito di giudizio abbreviato, irrevocabile il 12/09/2018, con formula «per non aver commesso il fatto». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La difesa deduce che l'iter logico seguito dalla Corte territoriale interpreta in modo inesatto ed erroneo le dichiarazioni rilasciate dall'istante ritenendo che lo stesso abbia dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave. Tuttavia, si assume, il comportamento del Ciavarella, sin dall'applicazione della misura cautelare, è stato tutt'altro che passivo e piuttosto improntato alla dimostrazione di assoluta non colpevolezza nella detenzione della sostanza stupefacente. La Corte di legittimità ha affermato che l'indagato, pur avvalendosi del diritto di non rispondere, è legittimato ad avanzare istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Le dichiarazioni rese dal Ciavarella sono sempre state improntate alla veridicità dei fatti, tanto da portare all'assoluzione. Non è ravvisabile, si assume, nella condotta del ricorrente, né successivamente né precedentemente all'adozione della misura restrittiva, alcun concorso colposo o doloso tale da precludere il diritto alla riparazione. Nessuna colpa grave si può desumere da una non collaborazione, o da ostruzionismo o mendacio, e occorre considerare che per il rapporto di parentela sussistente, in uno alla convivenza, l'istante doveva esimersi dal denunciare quanto appreso. 3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso. 5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.6. Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. 6.1. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 6.2. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, inoltre, affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). 7. Il ricorso si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti esaminati nell'ordinanza impugnata senza alcun confronto con le analitiche indicazioni ivi contenute. Si tratta, in particolare, delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto provato un comportamento del Ciavarella connivente nella fase antecedente l'adozione della misura cautelare e mendace nella fase successiva, ostativo al diritto alla riparazione. 7.1. In particolare, a pag.2 dell'ordinanza si legge che il Ciavarella è stato sottoposto alla misura cautelare perché sorpreso all'interno della sua abitazione, nella quale risultavano variamente custoditi sostanze stupefacenti eterogenee e accessori tipicamente destinati al confezionamento delle dosi, coabitando con i due fratelli con i quali condivideva la stanza all'interno della quale erano state rinvenute le sostanze. È noto che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato, e che questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello «spettatore passivo», essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso. Ma nei casi in cui l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata come gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente, la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto; tale condotta può ritenersi, infatti, idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose di altri. Al fine di pervenire a questa conclusione è necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso conto). Nella sentenza assolutoria, ha rilevato la Corte, non era stata esclusa la consapevolezza da parte dell'istante del fatto che nella comune camera da letto fosse presente la droga, essendosi limitato il giudice ad assolvere per mancanza di prova circa il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto e alla detenzione illecita. Lo stesso giudice della cognizione ha qualificato come connivente la condotta del ricorrente. 7.2. Occorre, a tale proposito, ricordare come la giurisprudenza costante della Corte di legittimità qualifichi come ostativa al diritto alla riparazione la condotta connivente (ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 02). 7.3. A ciò si aggiunga che l'ordinanza si presenta completa anche laddove, a pag.4, ha esaminato la diretta relazione causale tra il mantenimento della misura cautelare e le risposte mendaci rese dal Ciavarella in sede di interrogatorio, ritenendo che l'avere il Ciavarella negato maldestramente la circostanza della presenza della droga anche nella libreria, per contro incontestabilmente provata all'esito della perquisizione, avesse indotto il giudice della cautela a ritenere sussistente una condotta qualificabile come concorso nel reato piuttosto che come connivenza. 8. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con tali specifiche argomentazioni, non supera il vaglio di ammissibilità, venendo meno alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Null
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