CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 02327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], n. Taranto [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 428/23 della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto del 14/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alconzo la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 3.500,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i fatti oggetto d'imputazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello irrogato la pena in assenza di motivazione riguardo alla diversa qualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto eventualmente difforme della pronuncia del giudice o all'applicazione di una pena illegale (1:ra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 23 novembre 2023 Il consigliere ens