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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 47924/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omesso versamento di Iva, per l'anno di imposta 2012, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno successivo. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea interpretazione della legge penale.

La corte d'appello, preso atto che effettivamente la gran parte delle fatture emesse, nell'anno 2012, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] non erano state incassate, per come risultava dal bilancio di esercizio, avrebbe erroneamente ritenuto l'imputato responsabile non considerando che tale circostanza si poneva al di fuori del normale rischio di impresa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso non è manifestamente infondato, situazione che in presenza di un rilevato vizio di motivazione, comporta il rilievo della causa di estinzione del reato per prescrizione.

Questa Corte di legittimità ha, di recente, affermato che in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 - 01, ove si è affermato che ciò che certamente non può ritenersi quando il mancato incasso riguardi oltre il 40% del fatturato).

Nel caso di specie, nell'atto di ricorso l'imputato ha allegato che dall'acquisito bilancio di esercizio del 2012, nello stato passivo della società risultavano crediti entro 12 mesi per un importo di C 1.995.832,00 e fronte di un volume di affari di C 3.516.045,00.

La sentenza impugnata, che non ha valutato il profilo di censura sollevato dalla difesa, deve essere annullata al fine di accertare se gli insoluti rientrino nella fisiologia del rischio di impresa.

L'annullamento, tuttavia, va disposto senza rinvio poiché nelle more il reato si è prescritto (al 4 agosto 2022 tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione).

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omesso versamento di Iva, per l'anno di imposta 2012, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno successivo. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea interpretazione della legge penale. La corte d'appello, preso atto che effettivamente la gran parte delle fatture emesse, nell'anno 2012, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] non erano state incassate, per come risultava dal bilancio di esercizio, avrebbe erroneamente ritenuto l'imputato responsabile non considerando che tale circostanza si poneva al di fuori del normale rischio di impresa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è manifestamente infondato, situazione che in presenza di un rilevato vizio di motivazione, comporta il rilievo della causa di estinzione del reato per prescrizione. Questa Corte di legittimità ha, di recente, affermato che in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237 - 01, ove si è affermato che ciò che certamente non può ritenersi quando il mancato incasso riguardi oltre il 40% del fatturato). Nel caso di specie, nell'atto di ricorso l'imputato ha allegato che dall'acquisito bilancio di esercizio del 2012, nello stato passivo della società risultavano crediti entro 12 mesi per un importo di C 1.995.832,00 e fronte di un volume di affari di C 3.516.045,00. La sentenza impugnata, che non ha valutato il profilo di censura sollevato dalla difesa, deve essere annullata al fine di accertare se gli insoluti rientrino nella fisiologia del rischio di impresa. L'annullamento, tuttavia, va disposto senza rinvio poiché nelle more il reato si è prescritto (al 4 agosto 2022 tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione). Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
Sentenza Cassazione n. 47924/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris