CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione e in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. in riferimento alla condanna del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, provvedendo di conseguenza a rimodulare la pena applicata all'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo inosservanza della legge penale avendo la Corte territoriale omesso di valutare i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. una volta affermato il tenue valore patrimoniale del bene distratto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente deve precisarsi che, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022 all'art. 131-bis c.p., una volta riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. - che è senza dubbio una attenuante ad effetto speciale comportando la possibilità di ridurre le pene della bancarotta fino ad un terzo dei loro limiti edittali (ex multis Sez. 5, n. 15976 del 23/02/2015, Delfino, Rv. 263247) - sussiste la possibilità di applicare anche al reato di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 della stessa legge la causa di non punibilità prevista dalla norma codicistica citata. Né nel caso di specie sarebbe ostativa la previsione dell'ultimo periodo del quinto comma dello stesso art. 131-bis, posto che a seguito dell'esclusione della contestata recidiva nel giudizio di primo grado e dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, pronunziata nel primo giudizio d'appello a seguito dell'estinzione del concorrente reato di bancarotta semplice documentale, tanto le attenuanti generiche, quanto quella speciale di cui si tratta riconosciuta nell'ultimo giudizio di rinvio possono ritenersi essere state applicate a seguito di giudizio di bilanciamento. Ed in tal senso va ribadito che l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., come novellato dal citato d.lgs. n. 150 del 2022, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è non solo questione deducibile per la prima volta nel giudizio di impugnazione in quanto non proponibile in precedenza, ma può essere rilevata dal giudice che della stessa impugnazione è investito anche di ufficio (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133). Ciò premesso il ricorso, come accennato, deve ritenersi fondato. E' infatti evidente che la Corte territoriale non ha tenuto conto della novella legislativa e non ha valutato la possibilità di riconoscere la menzionata causa di non punibilità, tenuto conto che, anche in caso di annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è preclusa al giudice del rinvio la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto a norma dell'art. 131-bis c.p., quando l'introduzione dell'istituto sia successiva al giudizio rescindente, non essendosi sul punto formato alcun giudicato (Sez. 3, n. 41106 del 13/09/2022, Marino, Rv. 283702). Infatti, dalla motivazione della sentenza non emerge in alcun modo che i giudici del merito, anche solo implicitamente, abbiano ritenuto incompatibile l'esimente con il concreto profilo del fatto accertato, del quale, anzi, apparentemente hanno ritenuto la modesta offensività. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al la richiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app