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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10484/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20135/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo la erronea inter- pretazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena e vizio di mo- tivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato dì cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte dì legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

Il motivo di ricorso con cui si denuncia la mancanza di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è del tutto desti- tuito di fondamento in quanto sin dal primo grado tali circostanze attenuanti sono state concesse, con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti.

Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosi- metria della pena. l giudici del gravame del merito danno conto che la pena inflitta "appare con- grua ed anzi blanda, tenuto conto della gravità della vicenda e dei due precedenti da c.t.ù è gravato l'imputato (uno dei quali specifico), laddove lo scostamento dal 2 QA N. 20135/2022 R.G. minimo edittale è stato assai ridotto e l'aumento di pena per il reato in continua- zione assai contenuto.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri dì adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guìto soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dì quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20135/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo la erronea inter- pretazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena e vizio di mo- tivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato dì cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte dì legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Il motivo di ricorso con cui si denuncia la mancanza di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è del tutto desti- tuito di fondamento in quanto sin dal primo grado tali circostanze attenuanti sono state concesse, con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosi- metria della pena. l giudici del gravame del merito danno conto che la pena inflitta "appare con- grua ed anzi blanda, tenuto conto della gravità della vicenda e dei due precedenti da c.t.ù è gravato l'imputato (uno dei quali specifico), laddove lo scostamento dal 2 QA N. 20135/2022 R.G. minimo edittale è stato assai ridotto e l'aumento di pena per il reato in continua- zione assai contenuto. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri dì adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guìto soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media dì quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbr
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