CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori: - per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO che, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto come da conclusioni e nota spese depositate in udienza. - in difesa di [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO il quale, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di ricorso, insiste nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 5/11/2021, ha ridotto la pena a [OSCURATO:PERSONA] a mesi 9 di reclusione ed euro 250 di multa, ridu- cendo anche la somma liquidata a titolo di risarcimento danni in favore della parte civile ad euro 3.000 e confermando nel resto la sentenza impugnata dall'imputata. Il Tribunale di Milano all'esito di giudizio ordinario, pronunciandosi sull'impu- tazione di cui al reato di cui all'art. 648 cod. pen., riqualificato il reato in quello di cui agli artt. 624, 625 n.7 e 61 n. 11 cod. pen., aveva condannato la Rienzo, concessele le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e 400 euro di multa, con i doppi benefici di legge e con condanna al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Milano, liquidati in via equitativa in 6.000 euro. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione agli artt. 521, 522 e 604 cod. proc. pen2 per difetto di corre- lazione tra imputazione e condanna. Ci si duole dell'avvenuto rigetto dello specifico motivo di appello con una mo- tivazione che si paleserebbe apodittica e apparente, nonché contrastante con le risultanze del giudizio. L'imputata lamenta di avere affrontato l'intero giudizio per rispondere dell'ac- cusa di cui all'art. 648 cod. pen. e che solo all'esito del dibattimento di primo grado è stata condannata per furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n.7 e 61 n.11 cod. pen., senza che le aggravanti siano mai state contestate dal Pubblico mini- stero nemmeno in sede di discussione. La ricorrente contesta l'affermazione dei giudici di merita secondo cui l'impu- tata, per l'intero procedimento, si sarebbe confrontata con l'accusa di furto e non di ricettazione. Ciò non corrisponderebbe al vero, secondo la tesi della difesa, e del resto sarebbe incomprensibile il motivo per cui, nella misura in cui non le era stata ad- debitata una condotta sottrattiva diretta, sarebbe stato contestato il reato di cui all'art. 624 cod. pen. La ricorrente ritiene che, in realtà, l'accusa,,non avendo alcun indizio in rela- zione al reato previsto dall'art. 624 cod. peni. aveva perciò avviato un'iniziativa giudiziaria esplorativa contestando il reato di cui all'art. 648 cod. pen., violando i più basilari principi costituzionali e processuali e sostanzialmente realizzando un'inversione dell'onere della prova. In ogni caso, continua la ricorrente, gli elementi costitutivi del reato di furto non sono stati accertati. Si richiama il principio stabilito con la sentenza n. 36591/2001 di questa Corte per cui il giudice può qualificare diversamente il fatto contestato purché rimanga identico con riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'ele- mento psicologico. Si rileva che il giudice di appello nulla dice sulla differenza strutturale delle due fattispecie, pertanto, la ricorrente ne evidenzia le differenze e sottolinea la mancanza degli elementi necessari per la configurazione della condotta di furto nel caso in esame. In particolare, non è stato provato l'avvenuto impossessamento del bene altrui, con fini di profitto, con indicazione del luogo e della data del com- messo reato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso tale violazione affermando che il capo di imputazione indica la data e il luogo di accertamento del fatto con l'elencazione analitica del materiale sottratto. [OSCURATO:PERSONA] obietta che la data indicata nel capo imputazione è quella del con- trollo eseguito dalle forze dell'ordine, allorquando venne redatto il verbale, mentre nulla è stato accertato sul momento consumativo del reato di furto. Del resto, si sottolinea in ricorso che la stessa sentenza impugnata conferme- rebbe, successivamente, l'omesso accertamento di tale elemento fondamentale; mentre la sentenza di primo grado afferma trattarsi di condotte reiterate nel tempo senza alcuna altra specificazione. L'assoluta incertezza sul momento di consumazione del reato finirebbe, pe- raltro, secondo la tesi prospettata in ricorso, per ripercuotersi sui termini di decor- renza della prescrizione, con ulteriore lesione del diritto di difesa. In merito all'elenco analitico dei beni, cui fa riferimento la sentenza impu- gnata, si rileva la mancanza di un verbale di sequestro, della convalida e del de- creto di dissequestro, con riconsegna arbitraria ed incerta a soggetti non identifi- cati in mancanza di prova di titolarità da parte del richiedente ospedale. Si contesta la ritenuta analiticità dell'elenco dei beni in quanto non se ne co- noscono le modalità di redazione, la descrizione del materiale , è generica e priva di elementi identificativi, non vi è stata una verifica del materiale e non vi è distin- zione tra il materiale reperito. in auto e quello nell'abitazione. Si contesta la veridicità dell'affermazione che i beni sarebbero stati attenta- mente controllati dalla dirigente infermieristica Rossetti.Con un secondo motivo si deducono violazione e vizio di motivazione in rela- zione all'art. 624 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi e difetto di prova. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, senza un'adeguata valuta- zione dei motivi di appello, si limiterebbe a richiamare la motivazione di primo grado utilizzando argomentazioni di mero stile prive di valutazione del caso con- creto, ignorando le risultanze processuali. Gli elementi costitutivi del reato di furto -si sostiene- verrebbero meramente presunti, in assenza anche di un sufficiente quadro indiziario. Si contesta nuovamente l'avvenuto riconoscimento del materiale da parte della Rossetti, affermato nella sentenza impugnata. Dagli atti processuali emerge, invece, che la Rossetti sporgeva querela, contro ignoti, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni delle forze dell'ordine. La stessa conferma di non aver controllato il materiale ma di aver fatto affidamento sull'elenco redatto dagli operanti, approssimativo e generico. Del resto, la Rossetti avrebbe dichiarato di essersi trattenuta per soli 30-45 minuti presso il comando, di fatto rendendo oggettivamente impossibile il ricono- scimento del materiale, considerato che lo stesso era di ingente quantità e conte- nuto in sacchi e scatoloni. E che l'ammanco dei materiali non era mai stato notato. Si eccepisce il mancato accoglimento della richiesta di prova avente ad og- getto l'esibizione dei registri di magazzino. Si contesta, poi, l'attendibilità illegittimamente conferita alle produzioni di parte civile, in merito al materiale sottratto, anche alla luce della mancanza di un formale sequestro dei beni reperiti presso la Rienzo e quindi dell'eventuale conva- lida e decreto di dissequestro, con il che si sarebbe violata totalmente la catena di custodia e reso impossibile ogni accertamento attendibile da parte di chiunque ed in primo luogo dell'imputata. Nessuna garanzia vi sarebbe, in altri termini, y_Pe-- -7,' che l'elenco fornito dalla parte civile, molti anni dopo i fatti, riguardi effettivamente il materiale all'epoca rinvenuto presso la Rienzo. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia attribuito a tale documentazione valore probante assoluto, nonostante l'assoluta parzialità della documentazione rispetto alla totalità del materiale contestato. L'elenco fornito dalla parte civile -prosegue il ricorso- riguarda solo 46 beni sui circa 700 complessivi indicati nel capo di imputazione, quindi meno del 10%, e, ciò nonostante, la Rienzo sia stata ritenuta colpevole per i fatti di cui all'intero capo di imputazione esclusivamente sulla base di tale elenco. Peraltro, si evidenzia che nell'elenco fornito dalla parte civile vi sono beni de- stinati a sedi dell'[OSCURATO:PERSONA] diverse e distanti da quella dove lavorava la Rienzo, risultando quindi obiettivamente impossibile per l'imputata sottrarre materiale in luoghi e sedi a lei estranee. La ricorrente definisce addirittura insensata la motivazione utilizzata per col- mare il vuoto probatorio. Nella documentazione di parte civile vi sono ordini del 2020, relativi quindi ad un'epoca successiva rispetto a quella dei fatti, pertanto inidonei a dimostrare al- cunché. Si critica l'argomentare della sentenza impugnata sulla circostanza che la par- ziale corrispondenza dei beni indicati nel tabulato con quelli indicati nel capo di imputazione sarebbe da ricondursi alla presenza di beni sfusi privi di dati identifi- cativi in quanto gli unici beni sfusi sono solo le 63 cuffie monouso, quantitativo irrisorio rispetto al totale. Si aggiunge, poi, che, come riconosciuto in sentenza, l'imputata ha dato prova di poter acquistare i medesimi prodotti ad uso comune e non prettamente ospe- daliero. Di conseguenza sarebbe da escludere il minimo rilievo indiziario rispetto alla contestata riconducibilità dei beni alla parte civile e quindi all'elemento dell'al- truità del bene. La ricorrente contesta la mancanza, nell'impugnato provvedimento, di ogni riferimento all'assenza di prova sulla condotta sottrattiva contestata all'imputata anche negli elementi spazio-temporali. Si ritiene illogico che l'imputata possa avere posto in essere le plurime con- dotte sottrattive senza mai essere scoperta o notata. E si evidenzia che, sul punto, non sono state assunte S.I.T. né sono stati esaminati i filmati di videosorveglianza. Si contesta, pertanto, la mancata verifica della sussistenza dei singoli ele- menti costitutivi del reato. Con un terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 63 e 191 cod. proc. pen., in merito alle asserite dichiarazioni autoaccusatorie di cui al verbale di perquisizione, utilizzate ai fini del giudizio di colpevolezza. Si lamenta che, nonostante i giudici di merito a p pa re n te mente ne riconoscano l'inutilizzabilità, illegittimamente se ne sarebbero serviti per fondare il giudizio di colpevolezza. E si ricorda che l'imputata ha sempre negato di aver proferito le asserzioni contenute nel verbale che si rifiutava di sottoscrivere. Sul punto la Corte distrettuale -ci si duole- rimanda alla sentenza di primo grado. La ricorrente ribadisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni sia formalmente che sostanzialmente, mentre i giudici di merito, vanificandone la dichiarata inutilizza- bilità, vi fanno continuamente riferimento.A riprova di ciò si evidenzia che la Corte di appello le considera anche laddove ritiene in alcun modo credibili le spiegazioni fornite dall'imputata rispetto all'effet- tivo contesto in cui emerso il nominativo dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] durante il con- trollo dei militari. Circostanze queste non comcidenti con quanto ricostruito in sen- tenza. Si riporta in ricorso il passaggio della motivazione relativo al verbale elevato dai tarabinieri per evidenziare quelle che vengono definite mere supposizioni e suggestioni elaborate dalla Corte d'appello. Mentre, per contro, pienamente coe- rente sarebbe la ricostruzione offerta dall'imputata. Con un quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 191, 252, 253, 259, 262, 263, 352 e 354 cod. proc. pen. 24 e 111 Cost. in merito all'omissione della procedura di sequestro, custodia e consegna di beni sottoposti a sequestro con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ci si duole della violazione delle norme relative al sequestro, convalida dello stesso, dissequestro e restituzione dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'impu- tata. Si lamenta che ill-nibunale abbia ritenuto irrilevante l'acce -tata violazione degli adempimenti procedurali, posti a salvaguardia delle modalità di acquisizione della prova scientifica, tesa a garantire l'accertamento dei fatti. La Corte distrettuale -ci si duole- ha rigettato le doglianze sul punto con mo- tivazione definita illogica, temeraria e priva di riscontro in quanto le emergenze dibattimentali dichiarative e documentali richiamate in sentenza appaiono non af- fidabili. In relazione alle dichiarazioni degli operanti si osserva che la loro deposizione appare fumosa, incerta e confusa rispetto alle attività espletate. Peraltro, si sottolinea che l'operato dei militari venne aspramente criticato in udienza dal giudice e dal pubblico ministero proprio in relazione all'assenza degli atti minimi dovuti. In relazione alle dichiarazioni della Rossetti, si aggiunge che, in realtà, gli accertamenti sui beni non furono svolti dalla stessa ma da tale Maiocchetti, nem- meno escussa quale teste, né indicata dalla parte civile. Inoltre, la posizione della Rossetti non può definirsi neutrale essendo la stessa dipendente della struttura ospedaliera. Quanto al verbale di perquisizione, lo stesso dimostrerebbe la violazione di ogni norma procedurale. Dal verbale, infatti, risulta che le operazioni sono durate oltre 7 ore di attività.V"_ - , ISLeStigativa, senza alcuna scansione temporale delle attività svolte. La perquisizione è risultata positiva solo a fronte di una denuncia contro ignoti postuma, resa durante il periodo temporale in cui il verbale rimaneva aperto.[OSCURATO:PERSONA] rilevava l'appartenenza dei beni alla struttura ospedaliera sulla base delle dichiarazioni degli agenti. Si sottolinea che anche la riconsegna del materiale è incerta dal momento che in primo luogo gli operanti vi provvedevano senza richiedere prova della titolarità, inoltre, mentre si attestava nel verbale che la riconsegna era contestuale, la Ros- setti dichiarava che alcuni addetti vi avrebbero provveduto nei giorni successivi. Ancora si contesta la presenza di innumerevoli contraddizioni con il contenuto del verbale nel quale si attesta la presenza del [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni mentre lo stesso dichiarerà nel processo di non essere stato presente alla perqui- sizione. Con un quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 27 e 111 Cost., 192,, 533 e 546 cod. proc. pen. per inver- sione dell'onere della prova e violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ci si duole che la sentenza impugnata abbia confermato la condanna della Rienzo basandosi esclusivamente sulla mancata prova da parte dell'imputata della provenienza dei beni, così come già aveva fatto il primo giudice alla cui motiva- zione viene fatto integrale richiamo. In tal modo, però, si sarebbe realizzata un'illegittima inversione dell'onere della prova, onerando l'imputata di dimostrare la propria estraneità alle accuse, in violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza. Si aggiunge, inoltre, che, in ogni caso, la motivazione confliggerebbe con quanto documentato dalla Rienzo, che ha dimostrato trattarsi di beni acquistati personalmente e utilizzati per la libera professione, il volontariato e la cura della suocera. Si trattava, infatti, di materiale, per lo più monouso, di USD comune per un'in- fermiera e non con destinazione ad uso ospedaliero. Tra l'altro, essendo materiale in gran parte risalente e scaduto, sarebbe stato estremamente difficile recuperare la prova fiscale, obbligando l'imputata ad una probatio diabolica. Inoltre, essendo decorsi oltre 26 mesi dall'acquisto non vi era obbligo di legge a custodire la documentazione fiscale comprovante l'origine. L'imputata ha comunque fornito quanto in suo possesso ritenuto apodittica- mente insufficiente. Ci si duole della ritenuta inattendibilità, definita incomprensibile, della teste Lombardi che spiegava l'acquisto dei presidi in favore di pazienti che poi rimbor- savano la spesa ricevendo la ricevuta di acquisto, così Spiegando anche perché le stesse ricevute non erano più in possesso della Rienzo.Ci si duole anche della ritenuta inattendibilità della tesi dell'utilizzo per la li- bera professione cessata nel 2012, trattandosi per lo più di materiale scaduto di cui si doveva disfare. Con un sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 624 cod. pen., 157, 158 cod. proc. pen. 24 e 111 Cost., per violazione del diritto di difesa in relazione alla decorrenza della prescrizione dal momento di consumazione del reato contestato. Si lamenta l'avvenuto rigetto della doglianza sull'impossibilità di determinare il termine di prescrizione in assenza degli elementi spazio temporali di commis- sione dei fatti. La Corte milanese, pur affermando l'impossibilità di individuare il momento della sottrazione e impossessamento, rileva che in gran parte il materiale ha sca- denza tra il 2017 e il 2024 ed è stato consegnato all'ospedale nell'arco temporale dal 2012 al 2019, sostanzialmente attribuendo rilevanza alla data del controllo dei militari risalente al 29/11/2019, ma -obietta la ricorrente- il dies a quo della de- correnza del termine di prescrizione coincide con il momento di consumazione del reato. Nel caso in esame si sostiene che non è possibile accertare tale momento, come ammesso nella sentenza impugnata con la conseguente incertezza sull'ac- certamento dei fatti. Infine, aggiunge la difesa, che, anche volendo considerare valida la documentazione di parte civile, essendo stata consegnata all'ospedale la maggior parte dei beni tra il 2012 e il 2019, è presumibile che le condotte si siano consumate in epoca corrispondente all'acquisto e quindi le condotte sottrattive di tutti beni con date di produzione risalenti fino al 2016 sono certamente prescritte. Con un settimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 69 e 133 cod. pen. per trattamento sanzionatorio eccessivo e mancata applicazione delle attenuanti generiche in via prevalente. Ci si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche se ridotto in appello, e di mancanza di motivazione sul rigetto del motivo di appello in punto di bilanciamento tra le circostanze. Si ribadisce che le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen. sono state applicate nella sentenza di primo grado e mai contestate. Si lamenta che la motivazione utilizzata dalla corte di appello sia apparente e fondata esclusivamente sul comportamento processuale dell'imputata, già utiliz- zato per il discostamento dal minimo edittale, con indebita duDlicazione, e privo di attinenza' col giudizio di bilanciamento. Si denuncia la non corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. che avrebbero determinato una quantificazione coincidente con il minimo edittale, oltre all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.La torte di appello -si legge in ricorso- non avrebbe tenuto conto delle moda- lità dell'azione, del danno insignificante considerando il valore dei beni non supe- riore ad C 1.000 per ammissione della stessa parte civile e della circostanza che la Rienzo è stata dipendente irreprensibile per circa 20 anni, e, a seguito di queste vicende, ha subito un licenziamento a tutt'oggi oggetto di impugnazione innanzi al giudice del lavoro. Con un ottavo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla quanti- ficazione eccessiva e indefinita del risarcimento dei danni. Ci si duole che la torte di appello abbia accolto solo parzialmente il motivo di gravame sull'eccessiva quantificazione del risarcimento del danno riducendolo ad C 3000 di cui C 2000 per danno materiale ed C 1000 per danno morale, senza alcun riscontro concreto della riquantificazione operata, tanto più che i beni sot- tratti erano di valore irrisorio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conse- guente pronuncia e statuizione di legge. 3. Con memoria depositata in data 28/11/2023, la parte civile, controdedu- cendo alle argomentazioni della ricorrente, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. In proposito, infatti, va ricordato che è ormai pacifica acquisizione della giuri- sprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi consi- derare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impu- gnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ul- tima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n..34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in se- condo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Peraltro, va evidenziato che già il giudice di appello, a sua volta, aveva rilevato come gli argomenti di censura, in punto di responsabilità, proposti in quella sede costituissero la riproposizione - senza alcun elemento di novità- delle tesi difensive già sottoposte al vaglio del primo giudice, e da quest'ultimo disattese, all'esito di un'analitica disamina del materiale probatorio, con motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto. 3. La Corte territoriale ha già confutato esaurientemente e logicamente la doglianza oggi riproposta tout court con il primo motivo di ricorso in merito ad un'asserita nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra imputazione e condanna ritenendolo de- stituito di fondamento alla luce del costante orientamento di legittimità per cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamental, idonei a porre l'im- putato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (cfr. Séz. 2 n. 11627 del 14.12.2018). Nello stesso solco è stato anche condivisibilmente rilevato che, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (così Sez. 5, n. 36157 del 30/4/2019, Gugliotta, Rv. 277403 che ha ritenuto che l'im- putato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte). Come rileva la Corte milanese, nel caso in esame il capo ci imputazione indica la data e il luogo di accertamento del fatto e contiene un elerco analitico del ma- teriale costituente provento del reato; inoltre, nel corso del prccedimento, sin dalle fasi del controllo e perquisizione oltre che nel corso dell'istruttoria (alla quale l'im- putata è sempre stata presente) [OSCURATO:PERSONA] si è sempre confrontata con l'accusa di furto più che con quella di ricettazione. Ricorda la sentenza impugnata come la difesa abbia reiteratamente affrontato ed esaminato il tema della genesi del procedimento, scaturito dal casuale accer- tamento del veicolo condotto dalla Rienzo alle ore 12.30 circ:a del 29.11.2019 e dalle dichiarazioni rese dalla stessa nell'immediatezza del fatto ai militari (certa- mente inutilizzabili ai fini del giudizio ma pienamente utilizzabili per la prosecu- zione delle indagini ex art. 350 comma 5 c.p.p.) e la Rienzo, in sede di esame, ha negato di avere mai rilasciato una confessione di furto del materiale. Corretto, pertanto, appare il rilievo che l'imputata è stata messa in condizione di difendersi dal fatto ritenuto in sentenza e non può dirsi sussistente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dovendo peraltro considerarsi l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così corre interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sen- tenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comun- que pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 alla cui articolata e con- divisibile motivazione si rimanda). 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo, il terzo e il quinto Mo- tivo di ricorso.In relazione agli stessi, in premessa, va ricordato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassa- zione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). Inoltre, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in- tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammis- sibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 605, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2(112, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La sentenza impugnata -diversamente da quanto sostiene la ricorrente- non fonda l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese nell'immediatezza dei fatti dalla stessa, che ritiene inutilizzabili, ma su un univoco, grave, preciso e concordante quadro indiziario che, evidentemente, non poteva non tenere conto del contegno tenuto dalla Rienzo nel corso del controllo su strada. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, evidenziando come gli argo- menti con cui si deduceva in quella sede l'insussistenza del reato ascritto non svolgevano alcuna ragionata critica al percorso motivazionale della sentenza im- pugnata e riproponevano circostanze, già attentamente vagliate e correttamente valutate dal primo giudice, inidonee ad affievolire il compendio probatorio in atti, dimostrativo oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dell'appel- lante. Come ricorda il provvedimento impugnato, il 29/11/2019 [OSCURATO:PERSONA], dirigente infermieristico dell'[OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricono- sciuto il materiale sanitario ad uso ospedaliero e soprattutto operatorio, rinvenuto dai Carabinieri all'interno dell'automobile e dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], propo- neva querela nei confronti di ignoti per la sottrazione dei prodotti riportati nel capo di imputazione. Ferma l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni confessorie contenute nel verbale di perquisizione del 29/11/2019, i giudici del gravame del merito ricordano che, dopo il ritrovamento della notevole quantità di materiale sterile ad uso ospedaliero all'interno dell'automobile Golf condotta dall'imputata (infermiera professionale da circa 15 anni in servizio presso la sala operatoria del [OSCURATO:PERSONA] al blocco A, B e C) i militari estendevano la perquisizione all'abita- zione dell'imputata dove, nella sala, venivano rinvenuti vari sacchi contenenti ana- logo materiale sterile ad uso ospedaliero meglio descritto nel verbale di denuncia di furto. E' risultato provato che, al momento del controllo, l'imputata si stava recando al lavoro (dovendo prendere servizio alle ore 13.15). [OSCURATO:PERSONA], come ricorda la sentenza impugnata, ha dichiarato in sede di esame che ebbe a riferire agli operanti di avere trovato chiusa la discarica dove intendeva portare il materiale sanitario scaduto, di sua proprietà, che stava tra- sportando; e ha aggiunto che nel 2011 -2012 aveva fatto un trasloco e, a seguito di tale trasloco, aveva, per anni, dimenticato in un angolo del salone questo ma- teriale che la sera precedente il controllo (28.11.2019) aveva deciso di caricare in auto e smaltire in discarica. Ebbene, con tali dichiarazioni la Corte territoriale si è confrontata critica- mente, evidenziando come già fossero scarsamente verosimi'i e non sorrette da alcuna allegazione difensiva, ma anche che risultano smentite dalle data di conse- gna del materiale al [OSCURATO:PERSONA], successive al 2012, quali emergenti dai DDT richiamati nel tabulato allegato alla memoria della parte civile del 2.1.2023. Secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, le affermazioni difensive che lamentano le incerte modalità di redazione dell'elenco del materiale rinvenuto nell'abitazione e nell'auto della kienzo, l'assenza di un verbale di seque- stro e dei conseguenti successivi atti, l'asserita violazione della catena di custodia e le censure afferenti l'inattendibilità della documentazione prodotta dalla parte civile (a sostegno della provenienza del medesimo dall'[OSCURATO:PERSONA]) non si confrontano con le emergenze dibattimentali dichiarative e documentali (id est, le dichiarazioni degli operanti, della Rossetti, il verbale di perquisizione e relativa convalida, la querela del 29.11.2019) e si risolvono in affermazioni speculative e apodittiche del tutto illogiche e pertanto prive di qualsiasi efficacia persuasiva. Altrettanto logico appare il rilievo che, considerato il risalente rapporto di la- voro tra l'imputata e l'[OSCURATO:PERSONA], la mancata segnalazione di qualsiasi ammanco da parte della struttura ospedaliera, il tipo di controllo, del tutto casuale ed ordinario, eseguito dagli operanti alle ore 12,30 circa del 29 novembre 2019 e l'asserito imminente inizio del turno di lavoro dell'odierna ricorrente (ore 13,15) non appare in alcun modo credibile che, nell'immediatezza dei fatti, la Rienzo abbia riferito -come la stessa ha sostenuto in sede di esame- di essere proprietaria del materiale presente in auto a fini di smaltimento in quanto scaduto e che, a fronte di tali tranquillizzanti affermazioni, i Carabinieri abbiano deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione, rinvenendo all'interno della sala ulteriori sacchi di materiale ospedaliero. Al contrario, secondo la coerente conclusione dei giudici del gravame del me- rito, tali dichiarazioni dell'imputata risultano smentite dagli stessi agenti (che hanno confermato in dibattimento il contenuto del verbale di perquisizione) e dalla teste Rossetti, così come è del tutto inverosimile ed illogico pensare che gli ope- ranti siano riusciti ad individuare, senza l'indicazione espressa della Rienzo, pro- prio l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dei beni. Il riconoscimento del materiale da parte della Rossetti e gli analitici e appro- fonditi accertamenti svolti dalla parte civile, compendiati nel tabulato già in atti e nuovamente allegato alla memoria difensiva del 2.1.2023 - recante tra l'altro il codice identificativo, la data di scadenza, il numero di lotto di appartenenza, il documento di trasporto e il nome del commerciante di n. 11 tipologie di prodotti indicati nel capo di imputazione (precisamente teli da tavolo, telo tavolo rinforzato, copertura con lacci, tasche porta strumenti, strisce adesive barrier, teli adesivo, telo paziente, pacchi di guanti, fiale di dermabond e camici chinirgo) - dimostrano, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito, oltre ogni ragionevole dub- bio, la proprietà in capo all'ospedale [OSCURATO:PERSONA] del materiale ritrovato. E, se- condo la logica considerazione che si legge in sentenza, la solo parziale corrispon- denza tra i prodotti indicati nel tabulato e quelli indicati nel capo di imputazione è da ricondursi alla presenza di beni sfusi privi di dati identificativi rispetto ai quali la parte civile ha comunque documentato l'avvenuto acquisto di materiale identico da parte dell'ospedale, comprovandone il consumo corrente nella propria sala ope- ratoria all'epoca dei fatti. Tale incongruità, pertanto, non affievolisce, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, la coerenza del compendio pro- batorio e anzi ne rafforza l'efficacia dimostrativa denotando la scrupolosità e l'as- senza di intenti recriminatori o di enfatizzazione della parte civile. La Corte territoriale conclude, pertanto, nel senso che le prospettazioni difen- sive tese a sostenere la proprietà dei prodotti sanitari in capo all'imputata e gli alternativi utilizzi dei medesimi erano state già ampiamente superate dalla condi- visibile motivazione della pronunzia di primo grado (di cui vengono richiamate pagg. 5 e 6) e che nessuna persuasiva critica è stata allegata per affievolirne la convincente coerenza e linearità. 5. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso. Come ricordava già il giudice di primo grado nel corso del dibattimento, l'im- putata e la sua difesa hanno reiteratamente contestato l'operato degli agenti che hanno eseguito il controllo e la perquisizione, giungendo a formulare gravissime accuse a loro carico, risultando acquisita al fascicolo del dibattimento, per come prodotta dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] T una denuncia querela presentata dall'imputata nei confronti degli agenti Basile, Villacci, D'Oria, Pistone e del co- mandante Ranauro per reati di abuso d'ufficio, rifiuto e/o omissione di atti di ufficio In particolare, le contestazioni attengono da un lato, all'operato degli agenti i quali non avrebbero provveduto al sequestro della merce, disponendone immediata- mente la restituzione all'ospedale, sicché sarebbe impossibile individuare detta- gliatamente quanto trovato nella disponibilità dell'imputata. Sotto altro profilo, l'imputata nel corso del suo esame ha denunciato la falsità del verbale di perqui- sizione nella parte in cui è stata verbalizzata la sua dichiarazione confessoria di furto del materiale (quando, secondo l'imputata, avrebbe solo chiesto di poter contattare l'Ospedale per segnalare il ritardo al lavoro, dichiarando che il materiale era di sua proprietà ed utilizzato per la libera professione e per curare la suocera) oltre che il comportamento degli operanti i quali avrebbero agito nei suoi confronti con un atteggiamento prevaricatorio, persecutorio e in violazione dei suoi diritti. In particolare, l'imputata non sarebbe mai stata informata della facoltà di farsi assistere da un legale nel corso delle operazioni (diversamente da quanto attestato nel verbale di perquisizione); il verbale di perquisizione non sarebbe stato scritto in sua presenza e non ne veniva data lettura; gli operanti l'avrebbero ingiustifica- tamente privata dei documenti della vettura, delle chiavi dell'auto e del telefono (non consentendole di effettuare telefonate). Sotto questo profilo, già il giudice di primo grado, a pag. 3 della propria pro- nuncia, rammentava correttamente che il verbale di perquisizione ha natura di atto pubblico, formato dai pubblici ufficiali nell'esercizio e per finalità inerenti la pubblica funzione, e, nella parte in cui descrive un accertamento svolto dal pub- blico ufficiale, ha un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo me- diante una specifica prova contraria. Ne consegue che il verbale di perquisizione oggetto del presente procedimento fa piena prova, non essendo stato smentito da alcuna allegazione di segno contrario, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Il tribunale ricordava anche che in dibattimento gli agenti Pistone e Basile hanno confermato il contenuto del verbale di perquisizione sopra indicato; hanno quindi dichiarato che il controllo veicolare era scaturito dall'ateggiamento agitato della conducente, ovvero l'odierna imputata, e dalla presenza, all'interno del vei- colo, di qualcosa di voluminoso coperto da teli verdi («all'interno di tutta l'auto- vettura, si vedevano dei teli come se nascondessero qualcosa», «come già dichia- rato nei verbali, aveva un atteggiamento agitato, cercava di essere un po' di fretta, andar via e quindi è stato proprio lì che decidevamo di approfondire il con- trollo»); hanno poi confermato che il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] avveniva su espressa indicazione dell'imputata. Circostanza ribadita anche dalla testimone Rossetti, responsabile del servizio infermieristico dell'ospedale, la quale ha riferito di essere stata contattata ed informata che la loro dipendente Rienzo era stata fermata dai arabinieri chiedendo che non venisse avvisato l'ospedale o la direzione perché aveva il timore di essere licenziata «perché il materiale era dell'ospedale». I giudici del merito ricordano che l'imputata ha affermato di essere stata lei, e non i éarabinieri, ad avvisare l'Ospedale solo per comunicare che non si sarebbe presentata al lavoro in orario. Ma già il giudice monocratico, con motivazione logica e congrua con cui in concreto nell'atto di gravame nel merito la ricorrente non si è confrontata, ha rilevato come tale affermazione risulti da un lato smentita dagli stessi agenti (i quali nel corso del dibattimento hanno confermato il contenuto del verbale) oltre che dalla Rossetti, e sotto altro profilo, sia del tutto inverosimile ed illogico pensare che gli operanti, a fronte del numerosissimo materiale rinvenuto in possesso dell'imputata, siano riusciti ad individuare senza l'indicazione espressa da parte dell'imputata, proprio l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] quale ttolare dei beni. Quanto invece alle assente violazioni ed omissioni da parte degli agenti rela- tiva all'iter di accertamento dei fatti e di verifica del materia'e - tali da rendere illegittimo il loro operato e/o comunque impossibile individuare con certezza quale materiale è stato prelevato alla imputata — già il giudice di primo grado aveva \L1) F osservatoit teste Basile avesse riferito che l'elenco dettagliato del materiale rin- venuto ..Istato redatto dagli stessi operanti («l'elenco fisicamente l'abbiamo fatto noi, cioè abbiamo conteggiato noi il materiale» e tutti i prodotl:i erano stati «clas- sificati per marca, per prodotto, quantificati e trascritti nel verbale») e poi trasfuso nel corpo del verbale di ricezione di denuncia sporta dalla Rossetti. E anche la Rossetti ha confermato tale circostanza, affermando che, quando è giunta in ca- serma, i militari avevano già stilato un elenco del materiale. Corretto è anche il rilievo che la lamentata omissione o inesatto adempimento delle formalità relative al sequestro del materiale trovato in possesso dell'imputata non incide sulla legittimità dell'atto stesso, in quanto l'elenca del materiale è poi confluito nella denuncia presentata dall'ospedale [OSCURATO:PERSONA] e nel verbale di per- quisizione, ritualmente convalidato. 6. Manifestamente infondato è anche il sesto motivo di ricorso. Ed invero, correttamente i giudici di appello rilevano che, siccome accertato nel novembre 2019 il reato non può ritenersi prescritto in quarto nessun elemento consente di datare - come sostiene la difesa della ricorrente - l'impossessamento dei prodotti a cinque anni prima della loro data di scadenza né, dall'esame degli atti, è possibile individuare con precisione il momento della sottrazione e conse- guente impossessamento. Peraltro, viene rilevato che la maggior parte del mate- riale sottratto ha una data di scadenza compresa tra il 2017 e il giugno 2024 ed è stato consegnato all'Ospedale in un arco temporale compreso dal 2012 al 2019, come emergente dal tabulato già richiamato. 7. Manifestamente infondati sono anche il settimo e l'ottavo motivo di ri- corso. La Corte territoriale ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento delle circo- stanze non fosse suscettibile di riforma poiché le circostanze indicate nell'atto di appello (partecipazione alle udienze e sottoposizione ad esame) appaiono a tal fine scarsamente significative, non avendo fornito l'imputata alcun elemento utile alla ricostruzione della vicenda. E perché non si ravvisano ulteriori elementi positivi a tal fine valorizzabili. L'obbligo motivazionale è dunque assolto nel solco del consolidato e condivi- sibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).La già avvenuta scadenza di alcuni prodotti al momento dell'accertamento ha portato, peraltro, i giudici del gravame del merito a ritenere affievolito il profitto conseguito dell'imputata e li ha perciò indol:ti a ridurre la pena a mesi 9 di reclu- sione ed euro 250,00 di multa. Appaiono, pertanto immotivate le reiterate do- glianze in punto di trattamento sanzionatorio. Così come sono del tutto generiche ed infondate quelle afferenti all'entità del disposto risarcimento del danno, laddove anche in questo caso la Corte territoriale, tenuto conto dell'esiguo valore economico di alcuni beni sottratti - documentato dagli acquisti postumi effettuati dall'imputata e non smentito da diverse produzioni della parte civile - ha ridotto ad euro 3.000 la somma liquidata a titolo di risarci- mento dei danni, di cui curo 2.000 a titolo di danno materiale ed curo 1.000 quale danno morale. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. i516 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo e alla rifusione de