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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23011/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10183/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.affermata responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la moti- vazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relatio- nem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità.

I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreg- gono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ra- gioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motiva- zione dell'atto impugnato.

La doglianza circa la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 viene sintetizzata nella tautologica affermazione; «Certa è l'attività di spaccio posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ma non v'è chi non veda come l'art. 73 dpr. 309/90 comma 5 sanziona la condotta posta in essere dal ricorrente».

Cero, al contrario, è che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, a fronte di un imputato che è stato trovato in possesso di un quantitativo di eroina pari a 1.648 grammi e dalla quale, sulla base del prin- cipio attivo accertato, potevano essere ricavate 1.883 dosi medie singole, ha dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ritenendo logicamente ineccepibili le argo- mentazioni del tribunale tese ad evidenziare che l'acclarata detenzione di un vero e proprio "carico di eroina", qual è quello per cui si procede, è chiaramente dimo- strativa dello stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico e, quindi, della sua capacità di operare «professionalmente» in tale mercato e di intessere fruttosi collaudati legami e relazioni con potenti ambienti criminali grazie N. 10183/2025 R.G. ai quali è in grado dì ottenere la disponibilità di rilevanti quantitativi di droga "pe- sante".

Tali chiare circostanze, allora, sono state correttamente ritenute indicative della posizione di assoluto rilievo di cui gode il Celin nel mercato degli stupefacenti, oltretutto in un territorio, qual è il Comune di Cutro, in cui il traffico cli droga è appannaggio di stabili, organizzazioni criminali (anche di stampo mafioso), e dun- que radicalmente incompatibili con quelle valutazioni di minima o ridona offensi- vità penale della condotta che costituiscono il logico presupposto della riqualifica- zione invocata dalla difesa.

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, N. 10183/2025 R.G. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico- nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac - certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples - sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi - bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san - zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10183/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.affermata responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la moti- vazione della Corte di appello, che, anche legittimamente richiamando per relatio- nem la pronuncia di primo grado, appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreg- gono, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ra- gioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motiva- zione dell'atto impugnato. La doglianza circa la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 viene sintetizzata nella tautologica affermazione; «Certa è l'attività di spaccio posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ma non v'è chi non veda come l'art. 73 dpr. 309/90 comma 5 sanziona la condotta posta in essere dal ricorrente». Cero, al contrario, è che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, a fronte di un imputato che è stato trovato in possesso di un quantitativo di eroina pari a 1.648 grammi e dalla quale, sulla base del prin- cipio attivo accertato, potevano essere ricavate 1.883 dosi medie singole, ha dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ritenendo logicamente ineccepibili le argo- mentazioni del tribunale tese ad evidenziare che l'acclarata detenzione di un vero e proprio "carico di eroina", qual è quello per cui si procede, è chiaramente dimo- strativa dello stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico e, quindi, della sua capacità di operare «professionalmente» in tale mercato e di intessere fruttosi collaudati legami e relazioni con potenti ambienti criminali grazie N. 10183/2025 R.G. ai quali è in grado dì ottenere la disponibilità di rilevanti quantitativi di droga "pe- sante". Tali chiare circostanze, allora, sono state correttamente ritenute indicative della posizione di assoluto rilievo di cui gode il Celin nel mercato degli stupefacenti, oltretutto in un territorio, qual è il Comune di Cutro, in cui il traffico cli droga è appannaggio di stabili, organizzazioni criminali (anche di stampo mafioso), e dun- que radicalmente incompatibili con quelle valutazioni di minima o ridona offensi- vità penale della condotta che costituiscono il logico presupposto della riqualifica- zione invocata dalla difesa. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, N. 10183/2025 R.G. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico- nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac - certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples - sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi - bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san - zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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