CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6.10.1065, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 29.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 7.7.2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata contestatogli al capo B) della rubrica (avendo invece preso atto della intervenuta prescrizione di quello contestatogli al capo A) e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli: rileva che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente facendo ricorso a considerazioni di esperienza personale ed empirica rispetto alle risultanze di una perizia acquisita con il consenso delle parti attestante l'impossibilità di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto ritratto nel fotogramma estrapolato dal filmato delle telecamere di sicurezza; segnala che i giudici di merito, al contrario, hanno apoditticamente affermato la identità tra il soggetto immortalato nel fotogramma relativo alla truffa di cui al capo A), rispetto a quello della truffa di cui al capo B); aggiunge che il riconoscimento operato dal Barlene, con riguardo all'episodio di cui al capo A), è stato eseguito su un album fotografico e non già sul fotogramma e che i giudici di merito hanno "traslato" tale riconoscimento sul capo B) nonostante le risultanze della perizia e le dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che le censure difensive, articolate sub specie di vizi della motivazione, evocano tuttavia un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie ed una diversa interpretazione degli indizi acquisiti, su cui la Corte di appello ha argomentato con motivazione logica ed esaustiva; 4. la difesa del ricorrente ha concluso per iscritto per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile del delitto di truffa (aggravata ai sensi del capoverso n. 2bis e 61 n. 5 avendo profittato dell'età avanzata della persona offesa) poiché, agendo in concorso con altri soggetti non identificati, "... dapprima un soggetto ... contattava telefonicamente ... l'anziana [OSCURATO:PERSONA] ... facendole credere di interloquire con un avvocato in ordine alla conclusione di una pratica relativa al figlio Pietro ed alle relative spese da pagare; poi, dopo pochi minuti, altro soggetto non identificato telefonava nuovamente all'anziana donna e, facendole credere di interloquire con il figlio stesso, le rappresentava falsamente l'esigenza di dover versare al predetto avvocato la somma di euro 3.800, inducendo l'anziana donna a recarsi in banca per il prelievo del denaro; infine, il [OSCURATO:PERSONA], attendendo in strada l'anziana donna nei pressi della sua abitazione, si faceva consegnare la somma di euro 3.000 così inducendo in errore [OSCURATO:PERSONA] ...". 1. Va rilevato, in primo luogo, come i fatti fossero stati ricostruiti nelle due sentenze di merito sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che le parti avevano consentito alla acquisizione ed utilizzazione, ai fini della decisione, della querela e delle s.i.t. della [OSCURATO:PERSONA] come, anche, della relazione e degli atti di indagine che erano stati svolti dal RIS dei Cc di Roma. Il Tribunale aveva spiegato che si era trattato di due truffe analoghe replicanti uno schema operativo ormai noto in danno di persone anziane; aveva riportato quanto riferito nella querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] e fatto riferimento alla relazione trasmessa dal RIS da cui, secondo il giudice di primo grado, erano emersi "... limitati elementi a supporto di un'ipotesi di riconducibilità delle riprese del soggetto di interesse alle segnaletiche del sospettato [OSCURATO:PERSONA] ..."; la stessa sentenza di primo grado aveva dato conto del fatto che la Berlen aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] "... nelle foto estrapolate dalle videocamere la persona a nome Mario che si era presentata a casa sua a prendersi i gioielli ..." e della constatazione - diretta - della "... assoluta somiglianza tra la persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e quella raffigurata nelle immagini, riconosciuta dalla persona offesa" (cfr., pagg. 5-6 della sentenza di primo grado). Quanto all'episod'Odi cui al capo B), il Tribunale aveva fatto presente che erano stati acquisiti la querela ed i fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza il primo dei quali recante la firma di [OSCURATO:PERSONA] appostavi in sede di spontanee dichiarazioni in data 9.2.2017. Aveva dato atto, invece, che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], un anno dopo, non aveva riconosciuto, tra le fotografie che le erano state mostrate dagli investigatori, la persona che l'aveva truffata. Tanto premesso, il Tribunale aveva concluso nel senso che " la convergenza di prova storica e prova logica consente di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia l'uomo raffigurato nelle immagini estrapolate dalla videocamera di sorveglianza per varie considerazioni: in primo luogo le modalità esecutive della condotta sono del tutto identiche a quelle della precedente truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, le caratteristiche somatiche dell'uomo ripreso sotto casa dalla signora [OSCURATO:PERSONA] molto simili (in una percezione diretta scaturente dalla visione dei fotogrammi e del CD) e compatibili con le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA] (peraltro descritto in termini uguali da entrambe le persone offese); tanto, ferma restando la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] rese ai CC di Mercatello" (cfr., pag. 8 della sentenza di primo grado). 2. La Corte di appello, cui la difesa aveva devoluto censure analoghe a quelle replicate in questa sede, ha sostenuto che "... il mancato riconoscimento fotografico da parte della vittima della truffa non esclude per ciò solo la responsabilità dell'odierno imputato" poiché l'atto di individuazione era stato eseguito a distanza di tre anni dai fatti essendo perciò comprensibile che una donna, per di più anziana, come la [OSCURATO:PERSONA], non avesse potuto serbare un ricorso vivido e netto dei tratti fisiognomici del truffatore avendo nella occasione anche avuto modo di manifestare lo stato emotivo che aveva caratterizzato i momenti della truffa. Ha ribadito che la diretta visione del filmato con il raffronto con le foto dell'imputato aveva consentito di apprezzare la sovrapponibilità dei tratti somatici dell'uomo ripreso sotto l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei tratti somatici del [OSCURATO:PERSONA]; a tal proposito, infatti, ha spiegato che le due persone effigiate nelle immagini del circuito di videosorveglianza da un lato e nelle foto, dall'altro, evidenziano "... una forma del capo identica, l'attaccatura dei capelli e l'area di sviluppo della capigliatura perfettamente sovrapponibili, stessa morfologia della fronte, stessa adiposità del volto, stesso andamento delle sopracciglia, stessa identica morfologia generale della piramide del naso, del mento, della mandibola e del padiglione auricolare" (cfr., pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Per altro verso, i giudici di secondo grado hanno sottolineato come fosse del tutto simile la descrizione operata dalle due persone offese che avevano entrambe evocato una persona dell'altezza di 1,65-1,70 laddove la descrizione fornita dalla Berlen, vittima dell'episodio di cui al capo A), era sostanzialmente sovrapponibile al soggetto che era stato immortalato nelle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza per l'episodio di cui capo B). 3. In definitiva, quindi, i giudici di merito e, in particolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello, sono pervenuti ad identificare il [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto protagonista della truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di una serie di considerazioni che si sottraggono ai rilievi suscettibili di essere sollevati in sede di legittimità; hanno infatti argomentato il loro apprezzamento con argomentazioni immuni da profili di manifesta illogicità e rispetto ai quali le censure mosse dalla difesa si risolvono in considerazioni "di merito" estranee al perimetro di quelle evocate dall'art. 606 cod. proc. pen.. È inoltre appena il caso di ribadire che, in tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può essere posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (cfr., Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Galluzzi, Rv. 247826 - 01, resa in un caso nel quale il collegio giudicante aveva fatto ricorso al proprio convincimento in merito alla conformità della identità dell'imputato, presente al dibattimento, rispetto alle immagini di una persona ripresa da una videoregistrazione; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 29571 del 16.6.2022, Rocas; Sez. 2, n. 9977 del 2.2.2022, Badalamenti; Sez. 3, n. 17368 del 31.1.2019, Giampaolo ed altri). Solo per completezza, infine, va ricordato che la diretta visione, da parte del giudice, di immagini o riprese, ritualmente acquisite al processo quali prove preesistenti al procedimento, rappresenta una mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (cfr., in tal senso, Sez. 5 - , n. 7015 del 19/11/2019, Stirpe, Rv. 278803 - 01; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s