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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12653/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di furto monoaggravato (capo A); resistenza (capo B); lesioni personali aggravate ex art.585 cod. pen. (capo C) e porto di arma impropria (capo D); letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che invoca la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. in relazione al capo A), è inedito e non può essere dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione , lamentando il mancato esercizio del potere di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora, come nella specie, la parte non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (arg. da Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, dep. 2019, Rv. 275376 in tema di beneficio ex art. 163 cod. pen.); Chiarito, quanto ai rilievi svolti con la memoria difensiva, che la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., concerne un "punto" della decisione (cfr. Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino; Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler) diverso e distinto rispetto a quello afferente alla entità della pena; di talchè una generica richiesta di contenimento della pena - peraltro ancorata non alla particolare tenuità del danno patrimoniale ma a non meglio precisate "circostanze del fatto da considerarsi di non rilevante entità" - non è sufficiente ad integrare i contenuti minimi della necessaria richiesta di riconoscimenti della attenuante in parola; Ritenuto, in ogni caso, che la richiesta si fonda sulla devoluzione di profili di fatto, mai specificamente sottoposti al giudice di merito —quali l'effettivo valore della refurtiva (in relazione non solo al contenuto della borsa ma anche al valore economico della borsa stessa) — e non apprezzabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di furto monoaggravato (capo A); resistenza (capo B); lesioni personali aggravate ex art.585 cod. pen. (capo C) e porto di arma impropria (capo D); letta la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che invoca la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. in relazione al capo A), è inedito e non può essere dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione , lamentando il mancato esercizio del potere di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora, come nella specie, la parte non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (arg. da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, dep. 2019, Rv. 275376 in tema di beneficio ex art. 163 cod. pen.); Chiarito, quanto ai rilievi svolti con la memoria difensiva, che la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., concerne un "punto" della decisione (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler) diverso e distinto rispetto a quello afferente alla entità della pena; di talchè una generica richiesta di contenimento della pena - peraltro ancorata non alla particolare tenuità del danno patrimoniale ma a non meglio precisate "circostanze del fatto da considerarsi di non rilevante entità" - non è sufficiente ad integrare i contenuti minimi della necessaria richiesta di riconoscimenti della attenuante in parola; Ritenuto, in ogni caso, che la richiesta si fonda sulla devoluzione di profili di fatto, mai specificamente sottoposti al giudice di merito —quali l'effettivo valore della refurtiva (in relazione non solo al contenuto della borsa ma anche al valore economico della borsa stessa) — e non apprezzabili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 12653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris