CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 19996/2025Numero sezionale 3554/2026Numero di raccolta generale 13666/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 1036/2025 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso lapronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n.10962/2022 con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso accertamentoIMU relativo ai c.d. beni merce per l’anno 2016, oltre interessi e sanzioni.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 22/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo cheil ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da partedel Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione deglistessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori delCollegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013,per avere la Corte di secondo grado erroneamente statuito che la presentazionedi apposita dichiarazione sarebbe condizione necessaria per la fruizionedell’esenzione prevista in materia di IMU per i cd. «beni-merce».2.2. Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato, sulpunto, nella proposta di definizione anticipata (« ... come a più ripresesottolineato da questa Corte, in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione deicd. «beni-merce» non locati devono essere oggetto di specifica indicazioneNumero registro generale 19996/2025Numero sezionale 3554/2026Numero di raccolta generale 13666/2026Data pubblicazione 11/05/2026nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per laquale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmentevariabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositorecirca la loro permanenza (Cass. n. 8357/2025); ... in tema di IMU, l'esenzionedi cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dallal. n. 124 del 2013, presuppone la presentazione della dichiarazione, attestanteil possesso dei requisiti per godere della stessa, entro il termine ordinarioprevisto per le variazioni relative all'imposta municipale propria, la cuiinosservanza determina la decadenza dal beneficio fiscale (Cass. n.33752/2024); ... sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, inbase al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva,la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimentodell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi diconsiderare equivalente qualsiasi altro adempimento (Cass. n. 8357/2025); ...l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo non ...(può)... considerarsi soddisfattodalla circostanza che la contribuente abbia presentato una comunicazione alComune per un anno di imposta non corrispondente a quello interessato nellapresente controversia, senza peraltro rispettare i requisiti formali richiesti dallanormativa vigente in materia ... ».2.3. Occorre inoltre evidenziare l’inammissibilità delle deduzioni, formulatedalla ricorrente solo con la memoria difensiva da ultimo depositata, circa lapretesa violazione da parte del Comune del principio di correttezza e buonafede della P.A. e dell’obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente;come è noto, infatti, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui agliartt. 378 o 380-bis.1, c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarirei motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, nonpossono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che nonsiano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliatoil contenuto dei motivi originari di ricorso, sicché è irrituale la querela di falsoproposta in detta sede (Cass. nn. 21355/2022, 17893/2020, 24007/2017).3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., vizio di motivazione apparente edomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poiché il giudice di secondoNumero registro generale 19996/2025Numero sezionale 3554/2026Numero di raccolta generale 13666/2026Data pubblicazione 11/05/2026grado non avrebbe valutato la portata e la rilevanza della comunicazionepresentata dalla società nel 2014.3.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermato quantosegue: «L’onere dichiarativo deve essere assolto nei termini di legge a pena didecadenza. [OSCURATO:PERSONA] appellante non ha adeguatamente ottemperato a taleobbligo dichiarativo E’, infatti, inidonea al fine di supportare l’invocataesenzione la comunicazione trasmessa dalla Società appellante a RomaCapitale, allegata al ricorso di primo grado e nuovamente prodotta in appello.La suddetta comunicazione allegata da parte contribuente, che non utilizza imoduli predisposti ai fini della dichiarazione per esenzione IMU degli immobilimerce, riporta la data di dicembre 2014 per cui non riguarda l’anno incontestazione e, peraltro, è incompleta: avrebbe dovuto riportare oltre i daticatastali dei singoli immobili anche le ulteriori specificazioni richieste, semprein termini dichiarativi, per rappresentare le caratteristiche di beni merceasseritamente possedute dai cespiti accertati, ai fini del godimentodell’esenzione. Deve ritenersi, pertanto, maturata la decadenza di cui art. 2,comma 5 bis, del d.l. n. 102 del 2013 ...».3.3. Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata (« ... secondol’orientamento consolidato di questa Corte, nell’ipotesi di «doppia conforme»,il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. U. n. 22430/2018, Cass.n. 26774/2016), adempimento a cui si è sottratta l’odierna ricorrente; ...com'ènoto la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali dalasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Sez. U, nn. 16159/2018, 22232/2016); ... le condizioni cheprecedono non possano dirsi sussistenti nel caso di specie, dal momento che ilgiudice di secondo grado ha esposto esplicitamente l’iter logico-giuridico postoNumero registro generale 19996/2025Numero sezionale 3554/2026Numero di raccolta generale 13666/2026Data pubblicazione 11/05/2026a fondamento della propria decisione, in modo tale da rendere intellegibile laratio decidendi ed analizzando, in modo conforme alla giurisprudenza di questaCorte, le caratteristiche della comunicazione ostativa all’accoglimento della tesiprospettata dall’odierno ricorrente».4. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi didiritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c..,in favore della parte controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro6.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori comeper legge, nonché al pagamento della somma di Euro 6.000,00 ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. in favore della parte controricorrente e della sommadi Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])