CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 27/05/2021 dal Tribunale di Torino, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.590 bis, commi 1, 2 e 5 n.2, cod. pen. in rel. comma 2 lett. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 e 583, comma 1 n.1, cod. pen. commesso in Torino il 14 ottobre 2017; ritenuto che l'unico motivo, in punto di affermazione della responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito alle pagg.5-6 ha ampiamente dato conto delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della prova testimoniale nel suo complesso e che per i motivi indicati la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C niglere',stensore [OSCURATO:PERSONA]