Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:617
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑133/08
[OSCURATO:PERSONA] SC (ICF)
contro
[OSCURATO:PERSONA] e MIC Operations BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«[OSCURATO:PERSONA] di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di noleggio — Criteri di collegamento — Separabilità»
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Criteri di
collegamento
([OSCURATO:PERSONA] di Roma del 19 giugno 1980, art. 4, n. 4)
2.
[OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Frazionamento del contratto ai fini della determinazione
della legge applicabile
([OSCURATO:PERSONA] di Roma del 19 giugno 1980, art. 4, nn. 1 e 4)
3.
[OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Legge applicabile in mancanza di scelta — Criteri di
collegamento — Obbligo di determinare la legge applicabile in base alle presunzioni stabilite dall’art. 4, nn. 2‑4
([OSCURATO:PERSONA] di Roma del 19 giugno 1980, art. 4, nn. 2‑5)
1.
Il criterio di collegamento previsto dall’art. 4, n. 4, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 19 giugno 1980 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio,
solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto,
ma nel trasporto delle merci propriamente detto.
Al fine di determinare tale oggetto si devono prendere in considerazione lo scopo della relazione contrattuale e, conseguentemente,
il complesso delle obbligazioni della parte che fornisce la prestazione caratteristica. Orbene, benché in linea di principio
in un contratto di noleggio, il noleggiante si obblighi in generale a mettere a disposizione del noleggiatore un mezzo di
trasporto, tuttavia non è escluso che, in certi casi, le sue obbligazioni comprendano anche il trasporto delle merci propriamente
detto e che, pertanto, il contratto in parola rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della convenzione.
(v. punti 33-35, 37, dispositivo 1)
2.
Al fine di assicurare un elevato livello di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali, come prescrivono gli obiettivi
della [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il sistema di determinazione
della legge applicabile deve essere chiaro e prevedibile con un buon grado di certezza.
A tal fine l’art. 4, n. 1, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto
può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora l’oggetto di detta
parte si presenti come autonomo. Conseguentemente, qualora il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio
sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA], tale criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno
che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.
(v. punti 44-49, dispositivo 2)
3.
L’art. 4, n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dev’essere
interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento
più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2‑4,
il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente
collegato. Tale potere del giudice non pregiudica il dovere di quest’ultimo di procedere sempre alla determinazione della
legge applicabile sulla base delle presunzioni, stabilite dall’art. 4, nn. 2‑4, della [OSCURATO:PERSONA], le quali rispondono alla
generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali.
(v. punti 62-64, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 ottobre 2009 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Legge applicabile in mancanza di scelta – Contratto di noleggio – Criteri di collegamento – Separabilità»
Nel procedimento C‑133/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del primo protocollo 19 dicembre 1988
relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della [OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 28 marzo 2008, pervenuta in cancelleria
il 2 aprile 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] SC (ICF)
contro
[OSCURATO:PERSONA],
MIC Operations BV,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh e J.‑C. Bonichot,
presidenti di sezione, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, L. [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. V. Joris e R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 maggio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la [OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta
alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Essa verte in particolare sull’art. 4
di quest’ultima, relativo alla legge applicabile in mancanza di scelta tra le parti.
2
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] SC (in prosieguo:
la «ICF»), società con sede in Belgio, contro la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la MIC Operations
BV (in prosieguo: la «MIC»), due società con sede nei [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la condanna di queste ultime al pagamento
di fatture insolute, emesse sulla base di un contratto di noleggio concluso tra le parti.
Contesto normativo
3
L’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», così dispone:
«1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato
dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile
dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale,
la legge di quest’altro paese.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la
parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza
abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia,
se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare
è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita
da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.
3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile,
si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immobile
è situato.
4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il
collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto,
se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai
fini dell’applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio
a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.
5. È esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei
paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più
stretto con un altro paese».
4
L’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Portata della legge del contratto», così dispone:
«1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell’articolo 12 regola in particolare:
(...)
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
(...)».
5
Il primo protocollo 19 dicembre 1988, concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1989, L 48, pag. 1; in prosieguo:
il «primo protocollo»), al suo art. 2 prevede quanto segue:
«Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una
questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all’interpretazione delle disposizioni contenute
negli strumenti di cui all’articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria
per pronunciare la sentenza:
a) (…)
– nei [OSCURATO:PERSONA]:
de [OSCURATO:PERSONA],
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
6
Nell’agosto 1998 la ICF ha concluso un contratto di noleggio con la [OSCURATO:PERSONA] e con la MIC nell’ambito di un programma di
collegamento ferroviario relativo a trasporti di merci tra Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]) e Francoforte sul Meno (Germania). Tale
contratto, in particolare, prevedeva che la ICF dovesse mettere a disposizione della MIC alcuni vagoni e assicurarne l’instradamento
su rotaia. La MIC, che aveva dato in locazione a terzi la capacità di carico di cui disponeva, era responsabile di tutta la
parte operativa del trasporto delle merci in questione.
7
Le parti non hanno concluso alcun contratto scritto ma, per un breve periodo, hanno dato esecuzione ai loro accordi. La ICF
ha tuttavia inviato una bozza di contratto scritto alla MIC, contenente una clausola secondo cui la legge belga veniva scelta
come legge applicabile. Tale bozza non è mai stata sottoscritta da nessuna delle parti dell’accordo.
8
Il 27 novembre e il 22 dicembre 1998 la ICF ha inviato alla MIC alcune fatture per gli importi di EUR 107 512,50 e di EUR 67 100.
Il primo di tali importi non è stato pagato dalla MIC, mentre il secondo sì.
9
Il 7 settembre 2001 la ICF ha intimato, per la prima volta, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla MIC il pagamento della fattura inviata
il 27 novembre 1998.
10
Con atto depositato il 24 dicembre 2002 la ICF ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e la MIC dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem
(Tribunale di Haarlem) ([OSCURATO:PERSONA]) per sentirle condannare a versarle la somma corrispondente alla detta fattura, nonché
la relativa imposta sul valore aggiunto, per un importo complessivo di EUR 119 255.
11
Come risulta dalla decisione di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e la MIC hanno eccepito la prescrizione del credito oggetto della causa
principale, affermando che, in virtù della legge applicabile al contratto che le legava alla ICF, nella fattispecie la legge
dei [OSCURATO:PERSONA], tale credito si è prescritto.
12
Secondo la ICF, invece, il detto credito non si è prescritto, poiché, in forza della legge belga, che è la legge applicabile
al contratto, la prescrizione invocata non è ancora maturata. A tal riguardo, la ICF sottolinea che, non essendo il contratto
di cui trattasi nella causa principale un contratto di trasporto, si deve determinare il diritto applicabile non sulla base
dell’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA], ma sulla base del n. 2 di tale art. 4, secondo il quale la legge applicabile a tale
contratto è quella del paese dove è situata la sede principale della ICF.
13
[OSCURATO:PERSONA] te Haarlem ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla MIC. In applicazione della
legge dei [OSCURATO:PERSONA], tale giudice ha quindi ritenuto prescritto il diritto al pagamento della fattura invocato dalla ICF
e ha dichiarato la domanda di quest’ultima irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ([OSCURATO:PERSONA]) ha confermato tale sentenza.
14
I giudici di merito hanno qualificato il contratto in questione come contratto di trasporto di merci considerando che, pur
non avendo la ICF lo status di vettore, l’oggetto essenziale del contratto è il trasporto di merci.
15
Tali giudici hanno tuttavia escluso l’applicazione del criterio di collegamento previsto dall’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA]
e hanno ritenuto che il contratto di cui trattasi nella causa principale presenti un collegamento più stretto con il Regno
dei [OSCURATO:PERSONA] che non con il Regno del Belgio, basandosi su varie circostanze del caso di specie, quali la sede delle controparti
contrattuali, che si trova nei [OSCURATO:PERSONA], e il tragitto percorso dai vagoni tra Amsterdam e Francoforte sul Meno, città
in cui le merci vengono, rispettivamente, caricate e poi scaricate.
16
Dalla decisione di rinvio risulta che, a tal riguardo, i detti giudici hanno rilevato che, se tale contratto riguarda principalmente
il trasporto di merci, l’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile, poiché, nel caso di specie, non esiste un collegamento
pertinente ai sensi di tale disposizione. Il detto contratto sarebbe quindi regolato, secondo il principio stabilito all’art. 4,
n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], dalla legge del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto, nella fattispecie il
Regno dei [OSCURATO:PERSONA].
17
Secondo gli stessi giudici, se, come vorrebbe la ICF, non si qualifica il contratto di cui trattasi nella causa principale
come contratto di trasporto, l’art. 4, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] non è neanch’esso applicabile, dato che dalle circostanze del
caso di specie risulta che tale contratto presenta un collegamento più stretto con il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], cosicché si deve
applicare la disposizione derogatoria contenuta all’art. 4, n. 5, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA].
18
Nel suo ricorso in cassazione, la ICF ha non solo invocato un errore di diritto nella qualificazione del detto contratto come
contratto di trasporto, ma anche la possibilità per il giudice di derogare alla norma generale enunciata all’art. 4, n. 2,
della [OSCURATO:PERSONA] per applicare l’art. 4, n. 5, di quest’ultima. A giudizio della ricorrente nella causa principale, si può
ricorrere a tale possibilità unicamente qualora dal complesso delle circostanze risulti che il luogo dove ha la sede la parte
che deve fornire la prestazione caratteristica non ha un effettivo valore di collegamento. Ciò non avverrebbe nel caso di
specie.
19
In considerazione di tali divergenze in merito all’interpretazione dell’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden
(Corte di Cassazione dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] (...) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda solo il noleggio
a viaggio e che altri tipi di noleggio esulano dall’ambito di applicazione di tale disposizione.
2) Nel caso di risposta affermativa alla [prima questione], se l’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] (...) debba essere poi interpretato
nel senso che, nei limiti in cui anche altri tipi di noleggio abbiano per oggetto un trasporto di merci, il contratto in causa
relativo a tale trasporto rientra nell’ambito di applicazione di questa disposizione, mentre per il resto il diritto applicabile
è determinato dall’art. 4, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] (...).
3) In caso di risposta affermativa alla [seconda questione], a quale dei due ordinamenti giuridici indicati si debba far riferimento
ai fini della valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla domanda fondata sul contratto.
4) Se, qualora la parte essenziale del contratto riguardi il trasporto di merci, vada esclusa la distinzione di cui alla [seconda
questione] e il diritto applicabile a tutti gli elementi del contratto debba essere determinato alla luce dell’art. 4, n. 4,
della [OSCURATO:PERSONA] (...).
5) Se l’eccezione di cui all’art. 4, n. 5, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] (...) debba essere interpretata nel senso che le
presunzioni formulate all’art. 4, nn. 2[-]4, non valgono solo qualora dal complesso delle circostanze risulti che i criteri
di collegamento in esse contenuti non hanno un effettivo valore di collegamento oppure nel senso che esse non valgono neppure
qualora da tali circostanze risulti un collegamento prevalente con un altro paese».
Sulle questioni pregiudiziali
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
Sulla competenza della Corte
20
La Corte è competente a pronunciarsi sulle domande di pronuncia pregiudiziale relative alla [OSCURATO:PERSONA] in forza del primo
protocollo, entrato in vigore il 1° agosto 2004.
21
Peraltro, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del primo protocollo, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha il potere di chiedere alla
Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad esso e vertente sull’interpretazione
delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA].
Sul sistema istituito dalla [OSCURATO:PERSONA]
22
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33‑35 delle sue conclusioni, dal preambolo della [OSCURATO:PERSONA] risulta che
essa è stata conclusa per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa
con l’adozione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).
23
Dal detto preambolo risulta anche che la [OSCURATO:PERSONA] è intesa a stabilire regole uniformi concernenti la legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, a prescindere dal luogo in cui la sentenza dev’essere pronunciata. Infatti, come emerge dalla
relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente
all’università di Milano, e del prof. [OSCURATO:PERSONA], docente all’università Paris I (GU 1980, C 282, pag. 1; in prosieguo:
la «relazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] nasce dalla necessità di sopprimere gli inconvenienti dovuti alla diversità
delle norme di conflitto in materia di contratti. [OSCURATO:PERSONA] ha la funzione di elevare il livello di certezza del diritto
rafforzando la fiducia nella stabilità delle relazioni giuridiche e la tutela dei diritti acquisiti per l’intero diritto privato.
24
Quanto ai criteri dettati dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare la legge applicabile, va sottolineato che le norme uniformi stabilite
al titolo II della convenzione sanciscono il principio secondo cui viene data priorità alla volontà delle parti, alle quali
è riconosciuta, dall’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], la libertà di scelta della legge applicabile.
25
In mancanza di scelta, da parte dei contraenti, della legge applicabile al contratto, l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] prevede i
criteri di collegamento sulla base dei quali il giudice deve determinare tale legge. Questi criteri si applicano a tutte le
categorie di contratti.
26
L’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul principio generale, sancito al suo n. 1, secondo cui per determinare il collegamento
di un contratto ad un diritto nazionale si deve individuare il paese con il quale tale contratto presenta «il collegamento
più stretto».
27
Come risulta dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la flessibilità di tale principio generale è temperata dalle «presunzioni»
previste dall’art. 4, nn. 2‑4, della convenzione. In particolare, tale art. 4, n. 2, stabilisce una presunzione di carattere
generale consistente nell’adottare, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza della parte del contratto che fornisce
la prestazione caratteristica, mentre il detto art. 4, nn. 3 e 4, fissa criteri di collegamento speciali per quanto concerne,
rispettivamente, i contratti che hanno per oggetto un diritto reale su un bene immobile e i contratti di trasporto. L’art. 4,
n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] contiene una clausola d’eccezione che consente di non applicare queste presunzioni.
Sulla prima questione e sulla prima parte della seconda questione, relative all’applicazione dell’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA]
ai contratti di noleggio
[OSCURATO:PERSONA] presentate alla Corte
28
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], l’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] riguarda non solo i contratti di noleggio a viaggio,
ma anche ogni altro contratto che abbia essenzialmente per oggetto il trasporto di merci. Invero, dalla relazione [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che tale disposizione è intesa a chiarire che i contratti di noleggio devono essere considerati come
contratti di trasporto di merci se tale ne è l’oggetto. Pertanto, rientrerebbero in tale categoria i contratti di noleggio
a tempo, in cui un mezzo di trasporto completo del suo equipaggio è messo a disposizione del noleggiatore per un certo periodo
di tempo al fine di effettuare un trasporto.
29
Il governo ceco suggerisce, per contro, di seguire un’interpretazione teleologica secondo la quale l’ultima frase dell’art. 4,
n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] ha il fine di estendere l’ambito di applicazione di tale art. 4, n. 4, a talune categorie di contratti
connessi al trasporto di merci, benché tali contratti non siano qualificabili come contratti di trasporto. Affinché un contratto
di noleggio rientri nell’ambito di applicazione del detto art. 4, n. 4, seconda frase, sarebbe infatti necessario che il suo
fine principale sia il trasporto di merci. Ne conseguirebbe che l’espressione «oggetto essenziale» dovrebbe essere intesa
non come l’oggetto immediato del contratto per il quale la relazione contrattuale in parola è stata conclusa, bensì come l’oggetto
che per realizzarsi necessita dell’ausilio della detta relazione.
30
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sottolinea che l’art. 4, n. 4, ultima frase, della [OSCURATO:PERSONA] ha una «portata limitativa».
Il criterio di collegamento indicato in tale frase riguarderebbe solo talune categorie di contratti di noleggio, ossia quelli
in forza dei quali un mezzo di trasporto è messo a disposizione da un vettore in una sola occasione e quelli conclusi tra
un vettore ed un mittente che riguardano esclusivamente il trasporto di merci. Per quanto sia innegabile che il contratto
di cui trattasi nella causa principale, prevedendo la messa a disposizione di mezzi di trasporto accompagnata dal loro instradamento
su rotaia, implichi necessariamente il trasporto delle merci, siffatti elementi non sarebbero tuttavia sufficienti per qualificarlo
come contratto di trasporto di merci ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA]. Le relazioni contrattuali
con i vari mittenti e gli obblighi relativi al trasporto effettivo delle merci, incluso carico e scarico, sembrerebbero sussistere
tra la MIC e «terzi», cui la MIC ha dato in locazione la capacità di carico nei vagoni presi a noleggio.
Risposta della Corte
31
Con la prima questione e con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, alla Corte
se l’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] si applichi a contratti di noleggio diversi da quelli finalizzati ad un solo viaggio
e d’indicare gli elementi che consentono di qualificare un contratto di noleggio come contratto di trasporto ai fini dell’applicazione
di tale disposizione al contratto di cui trattasi nella causa principale.
32
A tal riguardo va rammentato in via preliminare che, ai sensi dell’art. 4, n. 4, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA], il contratto
di trasporto di merci è disciplinato dalla legge del paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione
del contratto se, in questo stesso paese, si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. L’art. 4,
n. 4, ultima frase, della [OSCURATO:PERSONA] dispone che, ai fini dell’applicazione di tale paragrafo, «sono considerati come contratti
di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci».
33
Risulta dal tenore letterale di quest’ultima disposizione che la [OSCURATO:PERSONA] equipara ai contratti di trasporto non solo i
contratti di noleggio a viaggio, ma anche altri contratti, purché tali contratti abbiano come oggetto essenziale la realizzazione
di un trasporto di merci.
34
Pertanto, una delle finalità della detta disposizione è quella di estendere l’ambito di applicazione della norma di diritto
internazionale privato sancita all’art. 4, n. 4, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] a contratti che, benché qualificati nel
diritto nazionale come contratti di noleggio, abbiano per oggetto essenziale il trasporto di merci. Al fine di determinare
tale oggetto si devono prendere in considerazione lo scopo della relazione contrattuale e, conseguentemente, il complesso
delle obbligazioni della parte che fornisce la prestazione caratteristica.
35
Orbene, in un contratto di noleggio, il noleggiante che fornisca tale prestazione si obbliga di regola a mettere a disposizione
del noleggiatore un mezzo di trasporto. Tuttavia, non è escluso che le obbligazioni del noleggiante comprendano non solo la
semplice messa a disposizione del mezzo di trasporto, ma anche il trasporto delle merci propriamente detto. In tal caso, il
contratto in parola rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA] se il suo oggetto essenziale
consiste nel trasporto di merci.
36
Va tuttavia rilevato che la presunzione stabilita dall’art. 4, n. 4, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] si applica solo se il
noleggiante – supponendo che egli sia considerato vettore – ha la sua sede principale, al momento della conclusione del contratto,
nel paese in cui è situato il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente.
37
Alla luce di tali considerazioni, si devono risolvere la prima questione e la prima parte della seconda questione dichiarando
che l’art. 4, n. 4, ultima frase, della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto
dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile a un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora
l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto
delle merci propriamente detto.
Sulla seconda parte della seconda questione nonché sulla terza e sulla quarta questione, relative alla possibilità per il
giudice di scindere il contratto in più parti ai fini della determinazione della legge applicabile
[OSCURATO:PERSONA] presentate alla Corte
38
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il frazionamento del contratto sia possibile, ai sensi dell’art. 4, n. 1, seconda frase,
della [OSCURATO:PERSONA], solo in via «eccezionale», qualora una parte del contratto sia separabile dal resto dello stesso e presenti
un collegamento più stretto con un paese diverso da quello a cui si ricollegano le altre parti del contratto e sempreché tale
separazione non rischi di perturbare le relazioni tra le disposizioni applicabili. Secondo detto governo, nel caso di specie,
se il contratto di cui trattasi nella causa principale non riguarda essenzialmente il trasporto di merci, esso esula completamente
dall’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA]. Se tale contratto riguarda invece essenzialmente il trasporto
di merci, esso rientra interamente nell’ambito di applicazione di tale art. 4, n. 4. Pertanto, sarebbe escluso che detto art. 4,
n. 4, sia applicabile unicamente riguardo agli elementi del contratto relativi al trasporto di merci e che, per la parte restante,
lo stesso contratto possa essere regolato dalla legge determinata in applicazione dell’art. 4, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA].
39
Il governo ceco rileva che l’art. 4, n. 1, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere applicato in via eccezionale, in quanto
l’applicazione di una legge distinta a talune parti di un contratto, per quanto esse siano separabili dal resto, pregiudica
i principi della certezza del diritto e del «legittimo affidamento». Pertanto, come risulterebbe dalla relazione [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], l’eventuale separazione delle varie parti di un contratto dovrebbe rispondere ad esigenze di coerenza d’insieme.
40
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il frazionamento del contratto previsto dall’art. 4, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] costituisce non
un obbligo, ma una possibilità di cui dispone il giudice adito, della quale si potrebbe far uso unicamente laddove un contratto
comprenda più parti, autonome e separabili. Nella causa principale, che ha per oggetto un accordo complesso, nel quale è in
questione la stessa relazione tra il noleggio ed il trasporto di merci, secondo la [OSCURATO:PERSONA] ricorrere al frazionamento
risulta essere una soluzione artificiosa. Infatti, se si trattasse di un contratto che ricade sotto l’art. 4, n. 4, della
[OSCURATO:PERSONA], non occorrerebbe affatto procedere ad un suo frazionamento, poiché non vi sarebbe la necessità di assoggettare
eventuali aspetti accessori connessi al trasporto ad una legislazione diversa da quella che si applica all’oggetto essenziale
del contratto. In particolare, il diritto ad un corrispettivo della prestazione e la prescrizione sarebbero tanto strettamente
legati al contratto di base che non sarebbe possibile separarli, pena violare il principio della certezza del diritto.
Risposta della Corte
41
Con la seconda parte della seconda questione nonché con la terza e con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, in quali circostanze sia possibile applicare, ai sensi dell’art. 4, n. 1, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA], leggi
nazionali diverse ad una stessa relazione contrattuale, in particolare per quanto riguarda la prescrizione dei diritti che
discendono da un contratto come quello di cui trattasi nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, in particolare,
chiede se, in caso di applicazione a un contratto di noleggio del criterio di collegamento previsto dall’art. 4, n. 4, della
[OSCURATO:PERSONA], tale criterio riguardi unicamente la parte del contratto relativa al trasporto di merci.
42
A tal proposito va rammentato che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA], una parte del contratto,
in via eccezionale, può essere assoggettata ad una legge diversa da quella applicata al resto del contratto, qualora presenti
un collegamento più stretto con un paese diverso da quello a cui si ricollegano le altre parti del contratto.
43
Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che la norma che prevede la separazione del contratto ha carattere eccezionale.
A tal riguardo, la relazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’espressione «in via eccezionale», contenuta nell’ultima frase
dell’art. 4, n. 1, «è (…) da interpretarsi nel senso che il giudice deve applicare il frazionamento il più raramente possibile».
44
Al fine di determinare le condizioni in presenza delle quali il giudice può procedere alla separazione del contratto, va considerato
che, come ricordato nelle osservazioni preliminari che compaiono ai punti 22‑23 della presente sentenza, lo scopo della [OSCURATO:PERSONA]
è elevare il livello di certezza del diritto rafforzando la fiducia nella stabilità delle relazioni tra i contraenti. Un tale
scopo non può essere raggiunto se il sistema di determinazione della legge applicabile non è chiaro e se quest’ultima non
è prevedibile con un buon grado di certezza.
45
Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle conclusioni, la possibilità di separare un contratto in più
parti per assoggettarle ad una pluralità di leggi contravviene agli scopi della [OSCURATO:PERSONA] e dev’essere ammessa unicamente
qualora il contratto riunisca una pluralità di parti che possono essere ritenute autonome le une dalle altre.
46
Pertanto, al fine di accertare se una parte del contratto possa essere assoggettata ad una legge diversa, si deve determinare
se il suo oggetto sia autonomo rispetto a quello del resto del contratto.
47
Se così è, ogni parte del contratto dev’essere assoggettata ad un’unica legge. Di conseguenza, per quanto riguarda in particolare
le norme relative alla prescrizione di un diritto, esse devono provenire dallo stesso ordinamento giuridico che si applica
al corrispondente obbligo. A tal riguardo si deve rammentare che, conformemente all’art. 10, n. 1, lett. d), della [OSCURATO:PERSONA],
la legge applicabile al contratto regola in particolare la prescrizione delle obbligazioni.
48
Alla luce di tali considerazioni, la seconda parte della seconda questione nonché la terza e la quarta questione devono essere
risolte dichiarando che l’art. 4, n. 1, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che una parte del
contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto
si presenti come autonomo.
49
Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, della
[OSCURATO:PERSONA], tale criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto
non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.
Sulla quinta questione, relativa all’applicazione dell’art. 4, n. 5, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] presentate alla Corte
50
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], l’art. 4, n. 5, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce una deroga ai criteri previsti
dal suo art. 4, nn. 2‑4. Pertanto, un collegamento qualificato come «tenue» con un paese diverso da quelli designati sulla
base del detto art. 4, nn. 2‑4, sarebbe insufficiente a giustificare una deroga a tali criteri, altrimenti questi ultimi non
potrebbero più essere ritenuti i criteri principali di collegamento. Ne conseguirebbe che la deroga prevista dall’art. 4,
n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere applicata unicamente se dal complesso delle circostanze risultasse che tali criteri
non hanno un effettivo valore di collegamento e che il contratto presenta un collegamento preponderante con un altro paese.
51
Secondo il governo ceco, l’art. 4, n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] non è una lex specialis rispetto a tale art. 4, nn. 2‑4, bensì
costituisce una disposizione distinta che riguarda la situazione in cui da tutte le circostanze del caso di specie e dalla
relazione contrattuale nel suo insieme risulta con estrema chiarezza che il contratto è collegato molto più strettamente ad
un paese diverso da quello che risulterebbe designato in applicazione degli altri criteri di collegamento.
52
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’art. 4, n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato in modo restrittivo, nel
senso che unicamente qualora i criteri previsti dai nn. 2‑4 del detto articolo non presentino un reale valore di collegamento
è possibile prendere in considerazione altri fattori. L’esistenza di tali presunzioni imporrebbe, infatti, che ad esse sia
accordata un’importanza significativa. Gli altri fattori di collegamento potrebbero, di conseguenza, essere presi in considerazione
solo se, eccezionalmente, i detti criteri non operassero in modo efficace.
Risposta della Corte
53
Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l’eccezione di cui all’art. 4, n. 5, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA]
debba essere interpretata nel senso che le presunzioni risultanti dal detto art. 4, nn. 2‑4, devono essere disapplicate unicamente
qualora dal complesso delle circostanze risulti che i criteri ivi previsti non hanno un effettivo valore di collegamento ovvero
nel senso che il giudice deve disapplicarle se da tali circostanze risulti l’esistenza di un collegamento più importante con
un altro paese.
54
Come è stato sottolineato nelle osservazioni preliminari svolte ai punti 24‑26 della presente sentenza, l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA],
che fissa i criteri di collegamento applicabili alle obbligazioni contrattuali in mancanza di scelta, da parte dei contraenti,
della legge applicabile al contratto, sancisce, al suo n. 1, il principio generale secondo cui il contratto dev’essere regolato
dalla legge del paese con il quale esso ha il collegamento più stretto.
55
Al fine di assicurare un elevato livello di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali, l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA]
sancisce, ai suoi nn. 2‑4, una serie di criteri che consentono di presumere con quale paese il contratto presenti il collegamento
più stretto. Tali criteri operano, infatti, come presunzioni, nel senso che il giudice adito è tenuto a prenderli in considerazione
per determinare la legge applicabile al contratto.
56
Ai sensi dell’art. 4, n. 5, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA], il criterio di collegamento dato dal luogo di residenza della
parte che offre la prestazione caratteristica può essere escluso se tale luogo non è determinabile. Ai sensi di tale art. 4,
n. 5, seconda frase, tutte le «presunzioni» vengono meno «quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto
presenta un collegamento più stretto con un altro paese».
57
È necessario a tal riguardo determinare la funzione e lo scopo dell’art. 4, n. 5, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA].
58
Dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta che gli estensori della [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto indispensabile «prevedere l’applicazione
di una legge diversa da quelle a cui si riferiscono le presunzioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 quando, dall’insieme delle
circostanze, si possa desumere che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese». Dalla detta relazione
risulta altresì che l’art. 4, n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] lascia al giudice «un certo margine di discrezionalità quanto alla presenza,
nella fattispecie, dell’insieme delle circostanze che giustificano la non applicazione delle presunzioni di cui ai paragrafi
2, 3 e 4» e che una siffatta disposizione costituisce «[l]’inevitabile contropartita di una norma di conflitto a carattere
generale, destinata a trovare applicazione per quasi tutte le categorie di contratti».
59
Risulta quindi dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l’art. 4, n. 5, della [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di controbilanciare il
regime delle presunzioni risultante dallo stesso articolo, conciliando le esigenze di certezza del diritto, cui risponde il
detto art. 4, nn. 2‑4, con la necessità di prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge che presenta
effettivamente il collegamento più stretto con il contratto in questione.
60
Infatti, dato che lo scopo principale dell’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] consiste nel far applicare al contratto la legge del paese
con cui esso presenta il collegamento più stretto, il detto art. 4, n. 5, dev’essere interpretato nel senso che esso consente
al giudice adito di applicare, in ciascuna fattispecie, il criterio che permette di determinare l’esistenza di tale collegamento,
disapplicando le «presunzioni» se esse non designano il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.
61
Va quindi stabilito se tali presunzioni possano venire meno unicamente qualora non abbiano un effettivo valore di collegamento
ovvero qualora il giudice constati che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.
62
Come risulta dallo spirito e dalla lettera dell’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], il giudice deve sempre procedere alla determinazione
della legge applicabile sulla base delle dette presunzioni, le quali rispondono alla generale esigenza di prevedibilità della
legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali.
63
Tuttavia, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto
con un paese diverso da quello che è designato sulla scorta delle presunzioni stabilite dall’art. 4, nn. 2‑4, della [OSCURATO:PERSONA],
spetta al detto giudice disapplicare tale art. 4, nn. 2‑4.
64
Tenuto conto di tali considerazioni, si deve risolvere la quinta questione dichiarando che l’art. 4, n. 5, della [OSCURATO:PERSONA]
dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta
un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto
art. 4, nn. 2‑4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto
è più strettamente collegato.
Sulle spese
65
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
L’art. 4, n. 4, ultima frase, della [OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma
a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4,
seconda frase, è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale
del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente
detto.
2)
L’art. 4, n. 1, seconda frase, di tale [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere
regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come
autonomo.
Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, di
tale [OSCURATO:PERSONA], detto criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al
trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.
3)
L’art. 4, n. 5, della stessa [OSCURATO:PERSONA] dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso
delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta
di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2‑4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge
del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.