CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39770/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se~e le conclusioni del PG 1- - C(Lo.>t-otRA.A-0 e ci..kt c-IJ 2-0 et)t • g' t (/)"\. 19 4 -e.'7Q. of-A c-o yc [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 26 ottobre 2020 la Corte di Appello di Messina - quale giudice della esecuzione penale - ha respinto la domanda di revoca della confisca introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La decisione è intervenuta a seguito di riqualificazione in opposizione del ricorso per cassazione avverso un primo diniego (come da ordinanza del 10 settembre 2019). 1.1 Viene evidenziato in premessa che la statuizione di confisca ha ad oggetto un terreno, un appartamento e una autovettura e trova fondamento nella decisione emessa in cognizione il 16 luglio del 2012. 2. In motivazione, la Corte di merito rileva che : a) pur essendo giuridicamente ammessa la revoca della confisca cd. estesa - di cui all'attuale art.240 bis cod.pen. - su domanda del condannato, ciò è correlato alla emersione di fatti nuovi incidenti sulla decisione, non valutati neanche in modo implicito nel corso del giudizio di cognizione; b) nel caso in esame non si ravvisano reali nova, essendo stata allegata una consulenza contabile basata su fatti in parte già noti e in ogni caso deducibili in cognizione; c) le reiterate attività illecite in tema di truffa ed usura poste in essere dal Venuti in un ampio arco temporale è dato 'storico' che consente di sostenere la irrilevanza dei dati prospettati nella consulenza contabile, specie per quanto riguarda la pretesa decisività dei disinvestimento di alcune polizze (per circa 330 mila euro) avvenuto nel 2007, non potendosi ritenere lecita la provvista iniziale utilizzata per realizzare gli investimenti finanziari. 3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e il terzo intestatario [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. 3.1 Si sostiene che l'andamento motivazionale sarebbe affetto da contraddittorietà, posto che la Corte di merito da un lato afferma che le prove nuove possono essere anche quelle non valutate in cognizione, dall'altro riduce la valenza della produzione difensiva, affermando che gli elementi di fatto erano deducibili e non dedotti. Si insiste, in particolare, sulla avvenuta rappresentazione - attraverso l'elaborato consulenziale - di provviste economiche lecite in capo al Venuti, non considerate in sede di cognizione, tra cui le operazioni di riscatto delle polizze assicurative. Su tale punto la motivazione espressa nella decisione impugnata sarebbe del tutto assertiva e apodittica, data la completa assenza di analisi sulle modalità di realizzazione degli investimenti iniziali e la mancata rievocazione del valore degli investimenti oggetto di confisca. 4.Gli argomenti difensivi sono stati ulteriormente approfonditi con il deposito di motivi aggiunti. 4.1 In tale atto, nella parte che sì ritiene dì dover esporre ai sensi dell'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen., in quanto contenente doglianze correlate al contenuto dei motivi principali - in particolare al secondo motivo aggiunto - si evidenzia come l'affermazione della Corte di merito per cui la provvista finanziaria disinvestita nell'anno 2007 (con versamenti operati a far data dal 2001) era da correlarsi al profitto del delitto di truffa assicurativa è del tutto svincolata da un concreto esame delle sottostanti vicende processuali. Si rappresenta in particolare (con produzione documentale) che per tale reato [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai condannato, essendo stata dichiarata la improcedibilìtà per difetto di querela. La decisione affermativa di responsabilità, nell'ambito del procedimento penale in questione, riguarda il solo delitto di usura in danno di tal Laganà. Si contesta, pertanto, la base fattuale e logica del ragionamento che ha condotto la Corte di merito a ritenere irrilevante l'entrata finanziaria ricollegabile al riscatto delle polizze, così come si evidenzia l'assenza di effettiva analisi dei contenuti della consulenza contabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1 In premessa va evidenziato che nei motivi aggiunti sono contenute ulteriori deduzioni, al primo motivo (in tema di pretesa incompatibilità di uno dei componenti il collegio di merito) che non sono state illustrate in parte narrativa in quanto viziate da totale assenza di correlazione con il contenuto dei motivi principali, si da risolversi in motivi radicalmente inammissibili. Va ricordato che per costante orientamento interpretativo in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (tra le molte, v. Sez. VI n. 36206 del 30.9.2020, rv 280294).2. Ciò premesso, sono fondate le deduzioni di contraddittorietà e di apparenza di motivazione del provvedimento impugnato su punti decisivi del tema rivalutativo introdotto con la domanda. 2.1 Pur partendo da una impostazione del tema - in diritto - della revoca della confisca estesa su istanza del condannato che il Collegio condivide, per le ragioni che meglio si preciseranno nel prosieguo, la Corte dì merito non sviluppa in modo coerente con le premesse il successivo ragionamento. 2.2 Ed invero vanno qui ribadite alcune coordinate ermeneutiche che consentono di affermare la revocabilità della confisca estesa disposta in cognizione su domanda del soggetto (nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA]) che ha preso parte al procedimento che ha generato il titolo definitivo. In particolare va segnalato che, a tutt'oggi, non vi è formalizzazione legislativa di simile istituto - in ambito penale - posto che la revisione (art.629 e ss. cod.proc.pen.) è impugnazione straordinaria tesa alla rimozione della condanna intesa come affermazione di penale responsabilità (v. art.631 cod.proc.pen.) ed in tale ambito prevede la restituzione dei beni confiscati solo come effetto legale del proscioglimento (v. art. 639 cod. proc. pen. ). Da ciò è derivata la considerazione per cui lo strumento dell'incidente di esecuzione (di cui agli artt. 676 cod.proc.pen.) è rimedio atipico di cui può essenzialmente servirsi il soggetto terzo, titolare apparente del bene, non citato in sede di cognizione (tra le molte v. Sez. I n. 16806 del 21.4.2010, rv 247072), ferma restando l'attuale disciplina di cui all'art.104 bis co.1 quinquies che impone il coinvolgimento del terzo titolare di diritti reali su beni in sequestro già in fase cognitiva. 2.3 Lì dove il destinatario della decisione abbia - per converso - preso parte al procedimento che ha 'generato' il titolo (sia in cognizione che in esecuzione) una posizione interpretativa espressa - anche di recente - ritiene non accessibile a fini dì rivalutazione della confisca lo strumento dell'incidente di esecuzione, trattandosi di statuizione patrimoniale ricompresa nel giudicato (di recente, in tal senso, Sez. I n. 28525 del 14.9.2018, dep.2019, rv 276491) . Tuttavia, l'evidente assimilazione funzionale tra l'istituto della confisca od. estesa (attuale art.240 bis cod.pen.) e la confisca quale misura di prevenzione (nel cui ambito il legislatore ha espressamente previsto e regolamentato, facendo leva su pregressa lettura giursprudenziale del previgente art.7 della leggen.1423 del 1956, l'istituto della revocazione della confisca definitiva, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2011) ha da tempo determinato, in via interpretativa, il riconoscimento della accessibilità del rimedio 'revocatorio', anche in riferimento alle statuizioni di confisca estesa emesse in ambito penale, in presenza della allegazione di nova di carattere patrimoniale (elementi di fatto »4- 4 non acquisiti né valutati nel primo giudizio) tali da comportare la necessaria rivalutazione della base fattuale che ha determinato l'emissione della statuizione di confisca . 2.4 li filone giurisprudenziale di cui sopra è stato inaugurato da una decisione emessa già nell'anno 2009 da questa Prima Sezione Penale, rappresentata da Sez. I n. 4196 del 9.1.2009, ric. Laforet (secondo cui la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con I. 356 del 1992 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano non situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice) . 2.5 Sul tema, il Collegio ritiene condivisibile il principio di diritto espresso in detta decisione (con possibile allegazione di nova anche da parte del destinatario della statuizione di confisca, al fine di ottenere la revoca ex tunc della misura di sicurezza), essenzialmente in ragione della progressiva assimilazione funzionale tra la confisca cd, estesa e la confisca di prevenzione (sul tema v. anche Corte cost. n.33 del 2018), il che pone la necessità di mantenere e ribadire un atteggiamento interpretativo delle disposizioni vigenti in chiave costituzionalmente orientata, allo scopo di evitare evidenti disparità di trattamento tra situazioni analoghe (si veda, in tale direzione, Sez. I n. 27367 del 28.1.2021, rv 281634) . 3. Ciò posto, va anche ulteriormente chiarito che in tal ambito «revocatorio» la domanda deve basarsi su elementi di fatto diversi rispetto a quelli già valutati in sede cognitiva, non potendosi ammettere una domanda tesa ad una mera 'rivalutazione' di dati storici già presi in considerazione - anche in ambito patrimoniale - nel giudizio che ha generato la statuizione ablativa. Ciò rappresenta la caratteristica essenziale di ogni rimedio con portata revocatoria, posto che il naturale effetto del giudicato (anche in ambito patrimoniale) è quello di precludere la rioroposizione di temi meramente valutativi. 3.1 Da ciò la necessità di ribadire che i nova spendibili in sede di domanda di revoca della confisca estesa, così come accade per l'omologo istituto regolamentato in sede di prevenzione, devono consistere in elementi di fatto - potenzialmente incidenti sul mantenimento della statuizione ablativa - non valutati, neanche in modo implicito, dal giudice della cognizione. Quanto a tale aspetto, come si è precisato in talune decisioni di questa Corte emesse in sede di procedura di prevenzione, condivise dal Collegio, ciò che rileva a fini di ritenere ammissibile la produzione difensiva è l'assenza di una precedente valutazione del dato storico e non la circostanza della sua astratta deducibilità. 3.2 Trattandosi di una procedura, quella di revoca della confisca estesa su domanda del condannato, che ricalca - per esigenze di parità di trattamento di situazioni analoghe - la revocazione della confusca di prevenzione, va precisato - sul tema qui in trattazione - che tanto la procedura di revoca ex tunc delle misure di prevenzione di cui all'art.7 legge n.1423 del 1956 (per come tale disposizione è stata oggetto di interpretazione giurisprudenziale a partire da Sez. Un. n.18 del 10.12.1997 dep.1998, Pisco) che la revocazione della confisca di cui all'art.28 del d.lgs. n.159 del 2011 (disposizione tesa alla formalizzazione e recepimento della operazione ermeneutica realizzata in riferimento all'art.7 della legge previgente) rappresentano la «proiezione» nello specifico settore delle misure di prevenzione, dell'istituto della revisione di cui agli artt.629 e ss. cod.proc.pen., trattandosi di istituti finalizzati a rimediare, in via straordinaria, ad una sostanziale ingiustizia della decisione, nei modi e con le forme previste dalla legge. E' dunque nella conformazione giurisprudenziale dell'istituto «madre» della revisione delle sentenze - in ambito penale - che l'interprete è tenuto a rintracciare le linee ermeneutiche regolatrici dell'applicazione tanto della previsione di legge di cui all'art.7 1.n.1423 del 1956 che di quella dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2001, lì dove la disposizione legislativa si presti ad una 'estrazione di significato' non del tutto univoca, come è sul terreno della richiesta «novità» della prova posta a base della domanda di rivalutazione del giudicato . 3.3 Come si è osservato in precedenti arresti di questa Corte, cui si presta adesione (v. Sez. I n. 39601 del 19.6.2019, Castaldo, rv 276874; Sez. I n. 24707 del 1.2.2018, Oliveti, rv 273361) è evidente che a fronte della precedente costruzione (solo) giurisprudenziale di una revocabilità ex tunc della misura di prevenzione per suo vizio genetìco «sul modello della revisione» (v. per tutte, Sez. I n. 21369 dei 14.5.2008, rv 240094 ), l'esistenza di un modello normativo 'tipizzato' (art. 28 d.lgs. n.159 del 2011) è dato che deve portare l'interprete verso linee il più possibili 'comuni' tra le due figure procedimentali in esame e, soprattutto, conformi ai consolidati orientamenti maturati sul terreno della revisione in ambito penale. 3.4 Operate tali precisazioni, il Collegio ritiene pertanto di ribadire - su tale argomento - che la revoca della confisca estesa penale richiede la presenza e l'apprezzamento di 'elementi nuovi' anche preesistenti al giudicato purchè mai valutati nel corso del procedimento di cognizione. Occorre infatti fare riferimento - anche in ambito patrimoniale - alla nozione di 'prova nuova' elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione del 2002 PG in proc.Pisano (intervenuta in tema di revisione) secondo cui : in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato. In detto arresto, la cui logica è da ritenersi per quanto sinora detto esportabile al tema qui in trattazione, si è evidenziato pertanto come risulti essenziale al fine di ritenere 'nuova' la prova dedotta in sede di revisione l'aspetto della sua «mancata valutazione», sempre che ciò non sia dipeso da affermata inammissibilità o superfluità: [..] per prove nuove devono intendersi quelle che, anche se preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o no dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione, prescindendosi, anche qui, da ogni giudizio circa l'imputabilità alla parte interessata dell'omessa conoscenza giudiziale; un'articolata ricostruzione sistematica del concetto di prova nuova emerge dalla linea interpretativa secondo cui, ai fini della revisione, deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione [..]. 4. Operate siffatte precisazioni, va rilevato che la decisione impugnata, pur partendo da premesse in diritto sostanzialmente analoghe, non realizza una chiara esposizione dei dati storici rilevanti per la decisione e non consente - nel suo iter argomentatívo - di comprendere appieno la logica che conduce al diniego della domanda. 4.1 In particolare, non viene esplicitato con la necessaria chiarezza - nella parte iniziale della ordinanza impugnata - quali siano gli elementi di fatto da qualificarsi, secondo le coordinate ermeneutiche sin qui esposte, in termini di nova, al di là della elaborazione consulenziale (che di per sé non assumerebbe, ove basata su dati storici già apprezzati, alcun carattere di novità, trattandosi esclusivamente di supporto tecnico teso alla elaborazione e confronto di dati storici di tipo contabile). Manca, in altre parole, un adeguato confronto tra i dati storici già valutati - anche implicitamente - in sede di cognizione e gli elementi eventualmente non considerati nella prima decisione, che andrebbero previamente identificati con la necessaria chiarezza, per poi apprezzarne l'incidenza sul mantenimento - totale o parziale - della statuizione ablatoria. 4.2 Inoltre, lì dove si confuta l'incidenza dello svincolo delle polizze (avvenuto nel 2007) sulle determinazioni di confisca, ciò implica - in via logica - l'avvenuto riconoscimento a tale fatto storico del carattere della novità. Tuttavia la posteriore affermazione di 'non incidenza' di simile svincolo risulta effettivamente motivata in modo del tutto assertivo, essendo basata essenzialmente su una ipotesi di derivazione delle risorse investite da una attività illecita (diversa da quella per cui è stata disposta la confisca in cognizione) i cui contorni e la cui idoneità a determinare simile provvista fìnanziaria non sono oggetto di alcun concreto apprezzamento, al di là della avvenuta contestazione difensiva dell'assenza - in quanto tale - di una affermazione di penale respnsabilità per il reato di truffa assicurativa. Va precisato, sul punto, che ciò che rileva, in rapporto al tema dedotto - che resta la rivalutazione del giudizio di sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti passibili di confisca - è la compiuta e argomentata qualificazione della redditività lecita,in presenza di nova, quale 'base storica' del giudizio di sproporzione che legittima (a fronte della condanna per reato-spia) il mantenimeno o meno della confisca estesa. Da ciò deriva la considerazione per cui se da un lato è necessario, ove si affermi la intangibilità della confisca, confutare in concreto la concorrenza - quale fattore di riduzione della sproporzione - di un reddito apparentemente lecito (nel caso in esame lo svincolo di una polizza), dall'altro il tema deducibile in sede di revoca di una statuizione definitiva resta esclusivamente il punto 'di fatto' della esistenza o meno della sproporzione, non potendosi introdurre in simile procedura revocatoria nuovi temi in diritto (come quello della ragionevolezza temporale tra condotta illecita per cui è intervenuta condanna ed epoca degli acquisti) derivanti da elaborazioni gurisprudenzialí posteriori alla trattazione del giudizio di cognizione (sul punto v. Sez. I n. 35756 del 30.5.2019, rv 278481). 4.3 Va pertanto, per le ragioni sinora esposte, disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C