CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] E NOLEGGIO di [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha pa.rzialmente riformato (riducendo il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Vercelli; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità e alla mancata applicazione della previgente disciplina, più favorevole all'imputato; ritenuto che la prima censura sia inammissibile per genericità, difettando qualsiasi effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale sulla scorta dell'utilizzo del c.d. spesometro, dei conseguenti controlli incrociati, del reperimento di parte della documentazione grazie a questi ultimi, nonché della mancata esibizione dei documenti ritualmente richiesti e certamente esistenti (cfr. pag. 3 seg. della sentenza impugnata); ritenuto che la residua doglianza sia manifestamente infondata, dovendosi qui richiamare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative del contribuente sottoposto a verifica» (così da ultimo Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 — 01); ritenuto pertanto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, sia del tutto inconsistente la tesi dell'applicabilità della disciplina in vigore prima del 2019, non essendo contestato il fatto che il verbale di constatazione è stato chiuso in data 27/05/2022 (cfr. il capo di imputazione); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle tkmmende P.Q.M