CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13921/2023 R.G. proposto da : C C [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dunque domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal predetto avvocato unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 7864/2022 depositata i l 13/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con avviso di accertamento n. TFK030702284/2019 l’Ufficio ha recuperato a tassazione l’iva relativa alle fatture nn. 24, 30, 33, 35 e 38 del 2017, emesse da C. C. [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.) nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo l’Ufficio, la contribuente avrebbe errato nel ritenere applicabile alle suddette fatture il regime del “reverse charge”, poiché tale sistema non si applicherebbe per le “prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”. Donde il recupero dell’iva non assolta nella misura di € 146.666,00, oltre sanzioni per € 164.999,25. Con sentenza n. 922/2020, la CTP di Avellino, adita impugnatoriamente dalla contribuente, rigettava il ricorso. Proponeva la contribuente ricorso per cassazione, rigettato dalla CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe. In particolare, la CTR, riassunte per punti le ragioni poste dalla CTP a base della decisione, osserva: L'appello, anche a volerlo ritenere ammissibilmente proposto pur consistendo essenzialmente in una mera riproposizione delle già svolte tesi difensive, con quasi nulla considerazione delle argomentazioni poste a base della gravata decisione, è comunque infondato e va quindi respinto per le assorbenti considerazioni che seguono, conformi anche al principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e risultando in buona sostanza condivisibili i rilievi del primo giudice, come pure le argomentazioni difensive della parte appellata. […]. Tanto premesso, può ad ogni modo essere in particolare evidenziato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata come è consentito al giudice di appello (cfr. Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010): - quanto alle doglianze circa la nullità della sottoscrizione dell’atto impugnato, con particolare riferimento ai profili “della capacità del delegante” di conferire la delega e “della qualità del sottoposto di riceverla e spenderla legittimamente”, che le stesse appaiono del tutto generiche, senza l’indicazione delle ragioni per le quali tali capacità nello specifico non sussisterebbero, ed appunto inidonee ad inficiare i condivisibili rilievi sul punto del primo giudice alla luce della documentazione in atti, tramite la quale la parte resistente ha documentato la regolarità del conferimento di delega di firma al funzionario sottoscrittore, laddove è peraltro ben possibile che l’atto non alleghi la delega senza che ciò ne determini l’invalidità e che la prova della delega (come nella specie) venga fornita in giudizio (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17044 del 10/07/2013; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 220 del 09/01/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 09/11/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015), senza peraltro che sussistano convincenti elementi della non riferibilità dell’atto all’Amministrazione per non appartenenza del funzionario all'Ufficio ovvero per usurpazione del potere di firma (cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20628 del 14/10/2015;Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2138 del 25/01/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2901 del 31/01/2019 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020); -quanto alla lamentata nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, che anche sotto tale profilo le generiche rimostranze della parte appellante sono inidonee a scalfire il parimenti condivisibile assunto del primo giudice in ordine alla circostanza che l'atto impugnato contiene sufficienti elementi idonei a consentire la individuazione dei presupposti e delle ragioni della pretesa tributaria, laddove ciò che assume rilevanza, ai fini dell'esame della questione in esame, è che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ossia in relazione all'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, consentendogli, in tal modo, di poter contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (cfr. Cass., ord., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26472), come difatti nella specie avvenuto; - quanto infine alla lamentata infondatezza nel merito dell’avviso impugnato, che non è in fatto nemmeno contestato che la ricorrente abbia (del tutto inspiegabilmente, se non appunto in una logica evasiva di imposta) emesso delle fatture difformi, recanti quelle trasmesse alla società “[OSCURATO:PERSONA] spa” l’imposta IVA ad aliquota ordinaria del 22%, mentre quelle registrate nella propria contabilità indicavano lo stesso imponibile con l’indicazione dell’IVA considerata esente per “reverse charge”, nel mentre che appare effettivamente ai limiti della temerarietà la tesi attorea secondo cui tale oggettivo errore, commesso dalla stessa parte, avrebbe dovuto essere corretto su iniziativa non propria bensì della ignara ed incolpevole società destinataria delle fatture (senza considerare poi quanto da parte appellata senza ulteriori repliche osservato in ordine alle circostanze che, secondo la lettera a) dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 633/72, tale disposizione “non si applica alle prestazioni rese nei confronti di un contraente generale cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori” e che, con successivo atto del 19/07/2017, i contraenti concordavano “a titolo transattivo [… che] il committente si impegna a pagare al contraente[,] che accetta, la somma onnicomprensiva di € 2.000.000,00 oltre IVA. Il suddetto importo di € 2.000.000,00 verrà pagato in 15 rate mensili di pari importo di € 133.333,33 oltre IVA”). Propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi ad un motivo; l’Agenzia delle entrate resiste con articolato controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso testualmente si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3) e 4) cod. proc. civ.: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 D.lvo 546/1992 in combinato disposto con gli artt. 342 cpc. e 14 disp. prelim. al c.c.”. “L’‘incipit’ della pronunzia non lascia adito a dubbi. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure ha dichiarato in via preliminare inammissibile il ricorso in appello per difetto di specificità, posto che il gravame sarebbe consistito ‘in una mera riproposizione delle già svolte tesi difensive […]’. Di poi ha assunto anche una posizione nel merito del gravame. Ma ci troviamo chiaramente al cospetto di statuizioni sovrabbondanti, alle quali non può essere attribuita alcuna rilevanza decisoria a fronte del carattere assorbente della preliminare declaratoria di inammissibilità”. “Ciò posto, la statuizione preliminare di inammissibilità per difetto del requisito di specificità del gravame deve ritenersi lesiva di tutte le norme in epigrafe”. Il motivo è inammissibile. Esso censura una pretesa declaratoria d’inammissibilità dell’appello senza considerare che la CTR - giammai ha dichiarato inammissibile l’appello, concessivamente ritenendone anzi l’ammissibilità (“anche a volerlo ritenere ammissibilmente proposto”), nonostante la “ mera riproposizione delle già svolte tesi difensive”, e giudicandolo espressamente “infondato”; - ha in effetti scrutinato nel merito le ragioni di doglianza devolutele con l’atto d’appello, ritenendole destituite di fondamento, sia per le ragioni già espresse dalla CTP che per le ulteriori integrativamente aggiunte dalla medesima CTR. Donde il motivo, - per un verso, muove dal presupposto totalmente decentrato di un’inesistente declaratoria d’inammissibilità dell’appello, basando esclusivamente su di essa le censure, destinate ad essere travolte dalla constatazione di detta inesistenza; - per altro verso, pur a misura che, in via di mera ipotesi, si desse per effettivamente pronunciata la declaratoria d’inammissibilità dell’appello, non si completa con la censura, altresì e comunque, delle ragioni addotte (direttamente ed indirettamente) dalla CTR a fondamento della ritenuta infondatezza, e non inammissibilità, dell’appello, sebbene si tratti di ragioni autonomamente (ed anzi propriamente) decisive ai fini del rigetto dell’atto d’appello: talché contravviene al principio per cui, “qualora la sentenza di merito impugnata si fondi supiù ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione secondo l'‘iter’ logico-giuridico seguito sul punto in questione nella sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle ‘rationes decidendi’ non censurate (o sulla ‘ratio decidendi’ non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse” (così, “ex multis”, Sez. 3, n. 2273 del 04/02/2005, Rv. 579529-01). In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in euro 8.200, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part