CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 26360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 3/06/2021 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Enna, in data 15/01/2020, aveva condannato MILAZZO Michele alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 400,00 multa per il reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 640 bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza, MILAZZO Michele, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 3. violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. 4. violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 316 ter cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 5. violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione dell'art. 99 cod. pen. 6. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. Il primo motivo di doglianza, è inammissibile anche perché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 8. La Corte di appello ha comunque indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri forniti da altri testi escussi nel giudizio di merito) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente e la sussistenza degli artifici e raggiri descritti al capo di imputazione. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 9. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al secondo motivo di ricorso, in presenza di una specifica valutazione di entrambi i Giudici di merito che hanno illustrato in modo congruo e coerente le ragioni poste a base della non configurabilità dell'invocata fattispecie descritta dall'art. 316 ter cod. pen. in considerazione del fatto che la condotta dell'imputato è connotata dalla predisposizione di artifici e raggiri ulteriori rispetto alla mera presentazione attivazione del procedimento di concessione del contributo 10. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente generico ed infondato. L'applicazione della recidiva risulta basata su motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi, proprio per questi caratteri, insindacabile in questa sede avendo la Corte territoriale correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato (pur se in tempi remoti) renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, in considerazione della gravità del reato commesso e «della rinnova e rafforzata proclività verso la disobbedienza delle leggi» (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza. 11. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell