CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 06618/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 10, 11 e 12), ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 10, confermando nel resto il provvedimento cautelare. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, e 266 cod. proc. pen. nonché dell'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto il Tribunale, ritenendo non immediatamente applicabile la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021 sulla necessità di un controllo giurisdizionale in merito all'acquisizione dei tabulati telefonici, ha ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche autorizzate sulla base delle risultanze dei tabulati telefonici illegittimamente acquisiti dal Pubblico ministero in assenza del citato controllo giurisdizionale e di fonti anonime, anch'esse inutilizzabili. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1, desunta dagli episodi di cessione di sostanze stupefacenti cui ha partecipato e dal suo interessamento al recupero di un credito apoditticamente riferito all'associazione stessa. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso, rilevando, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che: 1) come affermato da Sez. 2, n. 33116 del 7/9/2021, la sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021 (C-746/18) non è immediatamente applicabile nell'ordinamento giuridico italiano; 2) nel caso di specie i tabulati sono stati acquisiti nel rispetto dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003; 3) la fonte di prova è costituita dalle intercettazioni, legittimamente autorizzate, e non dai tabulati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che saranno di seguito esposte. 2. L'analisi del primo motivo di ricorso impone delle considerazioni di carattere preliminare.Con la sentenza del 2 marzo 2021, H.K., C-746/18, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione dell'Estonia, ha affermato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136 /CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: a) esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. b) esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale. Tale decisione, pur mantenendosi nel solco di precedenti arresti interpretativi della Corte di Giustizia, ha una portata obiettivamente innovativa laddove esclude espressamente la compatibilità con il citato art. 15 della direttiva 2002/58/CE di una disciplina che investa il pubblico ministero del potere di autorizzare l'accesso ai metadati telefonici e telematici. Nei suoi precedenti arresti, infatti, la Corte di Giustizia aveva già posto l'accento sia sulla necessità di assicurare il rapporto di proporzionalità tra l'ingerenza nella vita privata conseguente all'accesso a tali dati personali e la gravità del reato, che sull'esigenza che detto accesso fosse subordinato ad un previo controllo di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 8/4/2014, [OSCURATO:PERSONA] LTD, C-293/12 e C-594/12); detto accesso era stato, inoltre, limitato alla lotta a forme di criminalità grave (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 6/10/2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18; Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 21/12/2016, Tele 2 Swerige e Watson, C-203/15 e C-698/15). Tali principi sono stati interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di piena compatibilità dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 con il diritto sovranazionale. Si è, infatti, affermato che, sebbene la norma non limitasse l'acquisizione dei dati alle indagini relative a reati particolarmente gravi,, dalle citate sentenze della Corte di Giustizia emergeva solo la necessità della proporzione tra la gravità dell'ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata e quella del reato oggetto di investigazione (Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, Rv. 277353; Sez. 5, n. 33851 del 24/04/2018, Rv. 273892). In altro arresto si è, inoltre, posto l'accento sul fatto che la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale (Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, dep. 2020, Dedej, Rv. 278568). 2.1 La portata dirompente ed innovativa dei principi affermati dalla Corte di giustizia con la sentenza del 2 marzo 2021(C-746/18) attiene, dunque, all'aspetto relativo all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad autorizzare l'acquisizione dei dati dal cui ambito la Corte ha espressamente escluso il pubblico ministero. Dinanzi a siffatta chiarezza dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, nonché alla generale efficacia ex tunc delle sentenze della Corte (salva una sua diversa decisione ai sensi dell'art. 264, par. 2, T.F.U.E.), si è posto il problema concernente sia l'applicabilità, dal 2 marzo 2021 in poi, dell'art. 132, comma 3, d. Igs. n. 196 del 2003, che della sorte dei tabulati telefonici anteriormente acquisiti. Le diverse soluzioni emerse sia in dottrina che in giurisprudenza conseguono, soprattutto, al riconoscimento di una immediata applicabilità o meno della sentenza del 2 marzo 2021. Occorre, innanzitutto, premettere che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 113 del 1985 ha con continuità affermato che le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, ai pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni (cfr., tra le tante, anche Corte cost. n. 62 del 2003 in cui la Corte ha affermato che «i principi enunciati nella decisione dalla Corte di Giustizia si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno, con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale.») Quanto alla giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni civili hanno più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, così come avrebbero dovute essere interpretati sin dal momento della loro entrata in vigore, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità (Cass. civ., sez. L., n. 13425 del 17/05/2019, Rv. 653840; Cass. Civ., Sez. 5, n. 22577 del 11/12/2012; Cass. civ., Sez. 3, n. 4466 del 02/03/2005, Rv. 579754). In particolare, muovendo anche dalle giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C- 377/93, Roders e a., punto 42, e 3 ottobre 2002, causa C-347/00, [OSCURATO:PERSONA], punto 44) si è affermato che «la norma interpretata - purché dotata di efficacia diretta (in quanto dalla stessa i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) - può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza interpretativa, salvo che in via eccezionale e in applicazione del principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la stessa Corte - e non anche invece il giudice nazionale - abbia limitato la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede ovvero al fine di evitare gravi inconvenienti» (Sez. 5, n. 22577 del 11/12/2012, Rv. 625139). Ritornando all'esame della questione concernente l'applicabilità immediata della sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021, proprio in considerazione della possibilità che la Corte stessa delimiti ex nunc l'efficacia della propria pronuncia, una delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito è stata la rimessione di una nuova questione pregiudiziale proprio su tale tema, oltre che sulla questione della compatibilità con l'art. 15 della Direttiva 2002/58, come interpretata dalla sentenza del 2 marzo 2021, con l'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 nella parte in cui investe il pubblico ministero del potere di disporre l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico. Altra soluzione ermeneutica, fatta propria anche da un recente arresto di questa Corte, ha, invece, affermato che poiché il principio affermato nella sentenza H.K. richiede un intervento del legislatore nazionale che specifichi i casi in cui è consentita l'acquisizione dei dati di traffico telematico e telefonico, la sentenza della Corte di Giustizia non è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico (Sez. 2, n. 33116 del 2/7/2021, Avram).In dottrina si è, invece, sostenuta l'immediata applicabilità della sentenza e la conseguente necessità di una disapplicazione dell'art. 132 cit. In particolare, si è richiamato quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269 del 2017 in relazione al contrasto tra una norma interna ed una norma comunitaria. In tale pronuncia, il Giudice delle Leggi, distinguendo in base all'efficacia diretta o meno della noma comunitaria, ha, infatti, statuito che soltanto quando la norma europea è dotata di efficacia diretta spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna, utilizzando, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto non ricomponibile in via interpretativa, applicare egli stesso la disposizione dell'UE in luogo della norma nazionale; viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, il giudice comune, senza delibare preventivamente i profili compatibili con il diritto europeo, deve sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale, spettando poi alla Corte costituzionale giudicare ed eventualmente caducare la legge, sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni. 2.3 Tale contrasto ermeneutico è stato successivamente superato dal legislatore che, con il d.l. 30 settembre 2021, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, ha modificato il terzo comma dell'art. 132 d. Igs. n. 196 del 2003 prevedendo che i dati relativi al traffico telefonico e telematico possono essere acquisiti se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti. Secondo la nuova previsione, inoltre, tali dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Al successivo comma 3-bis è stata, inoltre, introdotta una specifica disciplina per le ipotesi in cui ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini. In tal caso il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Il legislatore ha previsto che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis comporta, inoltre, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti (comma 3-quater). L'art. 1, comma 1-bis della legge n. 178 del 2021 ha, infine, previsto una disciplina transitoria consentendo l'utilizzabilità a carico dell'imputato dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano valutati unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi. 2.3 Alla luce dell'analisi che precede in merito alle questioni interpretative poste dalla sentenza della Corte di Giustizia ed alla successiva modifica normativa dell'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, ritiene il Collegio che le censure mosse con il primo motivo di ricorso sono per alcuni aspetti inammissibili e per altri infondate. Innanzitutto il ricorrente, pur dilungandosi nell'analisi della pronuncia della Corte di Giustizia, omette di assolvere all'onere di illustrare specificamente le ragioni di censura e di indicare: a) l'intestatario dell'utenza cui si riferiscono i dati telefonici acquisiti; b) l'intensità dell'ingerenza con particolare riferimento alla finalità di tale acquisizione, se al solo fine di identificare l'intestatario dell'utenza ovvero di verificarne contatti con terzi, la loro frequenza o l'ubicazione; c) l'incidenza dell'eventuale eliminazione dei tabulati sulla utilizzabilità delle intercettazioni che, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, sono state autorizzate sulla base delle risultanze investigative emergenti dalle attività di osservazione, controllo e pedina mento. In particolare, con riferimento all'intensità dell'ingerenza, va rammentato che la stessa sentenza della Corte di Giustizia del 2 marzo 2021, richiamando il precedente arresto del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, nonché la giurisprudenza ivi citata, ha escluso la gravità dell'ingerenza conseguente all'acquisizione dei dati, ove questa sia finalizzata al solo scopo di identificare l'utente interessato. In tal caso, dunque, l'acquisizione dei dati può essere giustificata dall'obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, al quale fa riferimento l'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2002/58 poiché tali dati, limitandosi a fornire le coordinate degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, non contengono alcuna informazione sulle comunicazioni effettuate e, di conseguenza, sulla loro vita privata. Sotto altro profilo, quand'anche i tabulati telefonici fossero stati acquisiti allo scopo di conseguire informazioni sulla vita privata dell'intestatario (quali i contatti con terzi o la loro frequenza) va, comunque, rilevata l'infondatezza delle censure atteso che, coerentemente con la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021, tale acquisizione è stata disposta per l'accertamento di reati di particolare gravità, come individuati secondo i criteri dettati dalla norma in questione ed i dati telefonici sono stati valutati unitamente alle altre emergenze investigative al fine della successiva autorizzazione delle intercettazioni telefoniche. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e versato in fatto. Giova, innanzitutto, premettere che l'ordinanza impugnata ha ricostruito la struttura organizzativa della consorteria sulla base di una attenta analisi delle risultanze delle attività investigative (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, fotogrammi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza), che, peraltro, il ricorrente non si premura di censurare specificamente. Il quadro indiziario agli atti ha consentito di ravvisare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Guardavalle e Soverato, condotta dal "triumvirato" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di tale consorteria sono state individuate due articolazioni territoriali: il gruppo di Guardavalle, dedito al rifornimento della droga e diretto da Riitano e Gagliardi, e quello di Soverato, diretto da Campagna e dedito, invece, allo spaccio. Nell'ambito della struttura organizzativa, sono stati, inoltre, individuati, in una sorta di posizione intermedia tra i vertici, i fornitori ed i pusher, [OSCURATO:PERSONA], il quale si occuperebbe della contabilità, e [OSCURATO:PERSONA], il quale coadiuverebbe il Campagna nella gestione del gruppo soveratese con il compito di fissare le scadenze mensili per la riscossione dei proventi illeciti derivanti dalle cessioni della sostanza stupefacente e di dare istruzioni ai sodali sulla cautele da adottare. Nell'ordinanza si segnalano, quali elementi sintomatici del vincolo stabile tra i sodali, l'utilizzo nelle conversazioni di un linguaggio criptico (con il riferimento a "pizze", "birre" o "gelati"), l'adozione di cautele volte a sottrarsi ad eventuali attività investigative anche in relazione all'individuazione dei luoghi di stoccaggio della sostanza stupefacente, i frequenti contatti tra i sodali e la cooperazione tra questi. Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche emergenti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della configurabilità di un'associazione dedita al narcotraffico, richiede la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). Quanto al dato organizzativo, si è, inoltre, esclusa la necessità che la consorteria sia dotata di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo, a tal fine, sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165). 2.1 Ciò premesso, ritiene il Collegio che le argomentazioni relative al quadro gravemente indiziario concernente la partecipazione del Voci a detto sodalizio sono immuni da vizi logici o giuridici. Sulla base dell'analisi delle conversazioni intercettate e degli accertamenti effettuati sul circuito LISIP è stato innanzitutto individuato il ruolo del Voci quale pusher nell'ambito dell'articolazione guidata dal Campagna per conto del quale provvedeva anche a riscuotere la c.d. "tassa" che veniva corrisposta direttamente al Colubriale. In particolare, quanto alle cessioni contestate ai capi 11 e 12 - che il ricorrente, peraltro, non si premura di contestare - l'ordinanza impugnata ha ricostruito la condotta del Voci attraverso l'analisi del compendio captativo e, ponendo l'accento sull'utilizzo di un codice linguistico decontestualizzato e disorganico (quale il riferimento all'intenzione di acquistare "quaranta euro") rispetto al tenore complessivo della conversazione, ha ritenuto che in realtà oggetto dell'accordo fosse la sostanza stupefacente. Senza alcun salto logico il Tribunale ha correlato la valutazione di tale quadro probatorio all'analisi degli ulteriori elementi a carico del Voci, sintomatici dell'ulteriore attività di riscossione della tassa da versare ai Campagna e dei suoi contatti con gli altri sodali della consorteria criminale, per desumerne la partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo 1. E' stato, infatti, riportato il contenuto delle conversazioni tra Colubriale e Voci nonché tra il primo ed altri sodali relative alla riscossione della somma di euro 3.000 al mese che il gruppo dedito allo spaccio doveva versare al Campagna. Tali versamenti, secondo il sistema ricostruito dai Giudici di merito, avveniva sempre tramite ricariche di una apposita postepay e veniva successivamente consegnato dal Colubriale a [OSCURATO:PERSONA] e da questa al Campagna. In particolare, è stata riportata una conversazione in cui il Voci rassicura il Colubriale del pagamento lamentandosi della mancanza di rispetto nei sui confronti «in quanto loro fruttano 800 euro al mese». Tali elementi hanno trovato ulteriore riscontro all'esito dell'arresto del Colubriale e del sequestro del suo telefono cellulare in cui sono stati trovati numerosi contatti con Voci ed anche le foto di un pagamento dalla Svizzera di 450 euro. A fronte di tale quadro indiziario e dell'attenta analisi svolta nell'ordinanza impugnata, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente una diversa rilettura dei soli elementi concernenti il suo rapporto con Colubriale, da inquadrare, secondo la tesi difensiva, nell'ambito di un pregresso debito contratto «nei confronti di un presunto esponente della consorteria» che il Voci stava saldando attraverso risorse economiche proprie e del nucleo familiare. Tale argomentazione, oltre ad essere interamente versata in fatto e, dunque, estranea all'orizzonte del giudizio di legittimità, è priva di un adeguato confronto critico con il complesso quadro argomentativo dell'ordinanza impugnata che, ad avviso del Collegio, non presenta alcuna evidente illogicità o contraddittorietà e, coerentemente con l'insegnamento di questa Corte, ha desunto la partecipazione del Voci al sodalizio da una valutazione globale degli elementi a suo carico, avuto riguardo sia alla commissione dei reati fine che ai suoi rapporti con gli altri sodali e, in particolare, con il Colubriale, reputati sintomatici del ruolo attivo del ricorrente nelle dinamiche del gruppo criminale (si veda in tal senso, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pag