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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18838/2026

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onclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata rispetto alla misura, con inammissibilità delricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bolognaconfermava l’ordinanza del 9 settembre 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale diRavenna aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LaSorte, in quanto gravemente indiziato di aver commesso il reato di cui all’art. 73del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione alla detenzione illecita di 200grammi di hashish confezionato in due involucri; in Ravenna il 7 settembre 2025.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suodifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria,osservando in primo luogo che sono stati indebitamente attribuiti all’indagatoquantitativi di stupefacente non in suo possesso, a ciò aggiungendosi che l’effettivacapacità drogante della sostanza sequestrata non può ritenersi adeguatamenteaccertata, non essendo stati ritualmente eseguiti i relativi rilievi tecnici,riverberandosi tale profilo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, dolendosial riguardo la difesa del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.Il secondo motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenzecautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo attuale direiterazione dei reati, posto che l’ultima condotta illecita contestata al ricorrenterisale al 2020, ossia a cinque anni prima dalla commissione dei fatti di causa.Con il terzo motivo, si contesta la scelta della misura, rimarcandosi il mancatoconfronto da parte dei giudici del riesame con le doglianze difensive articolate sulpunto, fondandosi l’ordinanza impugnata su mere clausole di stile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1.

Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, laconsolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511),secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella cheserve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezzafinale.

Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati.

Pertanto,tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragioneche l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod.proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità,richiede la precisione e concordanza degli indizi.

Quanto ai limiti del sindacato dilegittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllarela congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità deve rimanerequindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a undiverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altritermini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degliindizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari edelle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché altribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esamedell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza diillogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.1.1.

Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudiziosulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dalG.I.P.) rispetto all’ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della condotta descritta nella provvisoriaimputazione non presta il fianco a censure di irragionevolezza.E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici dell’impugnazionecautelare (cfr. pagine 1-2-3-4 dell’ordinanza impugnata) hanno richiamato gliaccertamenti della [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che il 7 settembre 2025,durante un controllo ordinario, l’odierno ricorrente, già noto alle forze dell’ordine,disattendendo alla richiesta di fornire un documento, si allontanava a forte velocitàa bordo di un monopattino, gettando nel corso dell’inseguimento, nei pressi di unapalestra, un involucro di plastica che veniva recuperato dagli operanti e checonteneva due panetti di hashish dal peso complessivo di 197 grammi.Gli agenti contattavano quindi la sorella del fuggitivo, il quale si faceva trovarenella zona dove era avvenuto l’inseguimento, avendo l’indagato nell’immediatezzaammesso ciò che gli operanti avevano già constatato di persona, ossia il possessodello stupefacente di cui egli aveva provato a disfarsi durante l’operazione di P.G.Quanto all’accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata (dalpeso tutt’altro che trascurabile), il Tribunale ha osservato che, in attesa dellaesecuzione di una consulenza tossicologica, doveva valorizzarsi l’esito positivo delnarcotest, per come attestato dagli operanti di P.M. tramite il richiamo al reagenteSwipper 3300, esito peraltro coerente con il comportamento dell’indagato.Tale impostazione si pone del resto in sintonia con l’affermazione di questa Corte(cfr. Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Rv. 270486), secondo cui, in tema di trafficodi sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari e ai fini della valutazionedei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare,non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficienteallo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della Polizia.1.2.

In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda lavalutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente glieventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, lavalutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazioneprovvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti conle acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termininon adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fontidimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede dilegittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunciala violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativadelle circostanze esaminate dal giudice di merito.2.

Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delleesigenze cautelari e sulla scelta della misura degli arresti domiciliari.E invero il Tribunale del riesame (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata) haragionevolmente ritenuto concreto e attuale il pericolo di condotte recidivanti, inragione del fatto che il ricorrente, tra il 2007 e il 2025, è stato condannato seivolte in via definitiva per violazioni della normativa in tema di stupefacenti,essendo avvenuto l’arresto in flagranza per i fatti di causa a distanza di appenadue mesi dal passaggio in giudicato dell’ultima condanna, relativa a un episodiodel 2020, ciò a riprova di una qualificata e specifica propensione a delinquere, peril cui contenimento gli arresti domiciliari sono stati ritenuti il presidio cautelareminimo, tanto più che l’indagato annovera a suo carico anche un precedentepenale per il delitto di evasione.

Dunque, anche rispetto alla valutazione sulleesigenze cautelari e sulla scelta della misura, si è in presenza di un apparatoargomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio perl’accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differentiapprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.3.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse diLa [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere del ricorrente diprovvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sidispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dieuro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18.02.2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata rispetto alla misura, con inammissibilità delricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bolognaconfermava l’ordinanza del 9 settembre 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale diRavenna aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LaSorte, in quanto gravemente indiziato di aver commesso il reato di cui all’art. 73del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione alla detenzione illecita di 200grammi di hashish confezionato in due involucri; in Ravenna il 7 settembre 2025.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suodifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria,osservando in primo luogo che sono stati indebitamente attribuiti all’indagatoquantitativi di stupefacente non in suo possesso, a ciò aggiungendosi che l’effettivacapacità drogante della sostanza sequestrata non può ritenersi adeguatamenteaccertata, non essendo stati ritualmente eseguiti i relativi rilievi tecnici,riverberandosi tale profilo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, dolendosial riguardo la difesa del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.Il secondo motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenzecautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo attuale direiterazione dei reati, posto che l’ultima condotta illecita contestata al ricorrenterisale al 2020, ossia a cinque anni prima dalla commissione dei fatti di causa.Con il terzo motivo, si contesta la scelta della misura, rimarcandosi il mancatoconfronto da parte dei giudici del riesame con le doglianze difensive articolate sulpunto, fondandosi l’ordinanza impugnata su mere clausole di stile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, laconsolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511),secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella cheserve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezzafinale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto,tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragioneche l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod.proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità,richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato dilegittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indottoad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllarela congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanerequindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a undiverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altritermini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degliindizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettivedell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari edelle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compitoesclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché altribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esamedell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a duerequisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delleragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza diillogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato.1.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudiziosulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dalG.I.P.) rispetto all’ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] della condotta descritta nella provvisoriaimputazione non presta il fianco a censure di irragionevolezza.E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici dell’impugnazionecautelare (cfr. pagine 1-2-3-4 dell’ordinanza impugnata) hanno richiamato gliaccertamenti della [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che il 7 settembre 2025,durante un controllo ordinario, l’odierno ricorrente, già noto alle forze dell’ordine,disattendendo alla richiesta di fornire un documento, si allontanava a forte velocitàa bordo di un monopattino, gettando nel corso dell’inseguimento, nei pressi di unapalestra, un involucro di plastica che veniva recuperato dagli operanti e checonteneva due panetti di hashish dal peso complessivo di 197 grammi.Gli agenti contattavano quindi la sorella del fuggitivo, il quale si faceva trovarenella zona dove era avvenuto l’inseguimento, avendo l’indagato nell’immediatezzaammesso ciò che gli operanti avevano già constatato di persona, ossia il possessodello stupefacente di cui egli aveva provato a disfarsi durante l’operazione di P.G.Quanto all’accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata (dalpeso tutt’altro che trascurabile), il Tribunale ha osservato che, in attesa dellaesecuzione di una consulenza tossicologica, doveva valorizzarsi l’esito positivo delnarcotest, per come attestato dagli operanti di P.M. tramite il richiamo al reagenteSwipper 3300, esito peraltro coerente con il comportamento dell’indagato.Tale impostazione si pone del resto in sintonia con l’affermazione di questa Corte(cfr. Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Rv. 270486), secondo cui, in tema di trafficodi sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari e ai fini della valutazionedei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare,non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficienteallo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della Polizia.1.2. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda lavalutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente glieventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, lavalutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazioneprovvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti conle acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termininon adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fontidimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede dilegittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunciala violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto,ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fattiovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativadelle circostanze esaminate dal giudice di merito.2. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delleesigenze cautelari e sulla scelta della misura degli arresti domiciliari.E invero il Tribunale del riesame (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata) haragionevolmente ritenuto concreto e attuale il pericolo di condotte recidivanti, inragione del fatto che il ricorrente, tra il 2007 e il 2025, è stato condannato seivolte in via definitiva per violazioni della normativa in tema di stupefacenti,essendo avvenuto l’arresto in flagranza per i fatti di causa a distanza di appenadue mesi dal passaggio in giudicato dell’ultima condanna, relativa a un episodiodel 2020, ciò a riprova di una qualificata e specifica propensione a delinquere, peril cui contenimento gli arresti domiciliari sono stati ritenuti il presidio cautelareminimo, tanto più che l’indagato annovera a suo carico anche un precedentepenale per il delitto di evasione. Dunque, anche rispetto alla valutazione sulleesigenze cautelari e sulla scelta della misura, si è in presenza di un apparatoargomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio perl’accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differentiapprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse diLa [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere del ricorrente diprovvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sidispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dieuro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18.02.2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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