CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;2026 - ricorrenti -1826 contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PAOLOCENNA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 299/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 28/11/2022 R.G.N. 94/2022;Numero registro generale 11544/2023Numero sezionale 1826/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 13054/2026Data pubblicazione 06/05/202615/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza del giorno 29.11.2022 n. 299, la Corted’appello di Brescia respingeva il gravame propostodall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Mantova cheaveva accolto il ricorso con il quale la società AgricolaSantelli Alfredo, Cristian e Alex s.s., aveva impugnato ilverbale di accertamento del 28.3.2019, limitatamente allaparte in cui era stato disposto, con effetto retroattivo, ilpassaggio dell’iscrizione della società dalla Gestionecoltivatori diretti a quella degli imprenditori agricoliprofessionali (IAP) e conseguentemente era stata applicatad’ufficio alla ricorrente l’aliquota contributiva prevista perle aziende IAP, in luogo di quella propria dei coltivatoridiretti, utilizzata dall’azienda, per assenza dei relativirequisiti.La Corte d’appello, confermava la sentenza di primo grado,di accoglimento del ricorso, ritenendo che la rimodulazionedelle aliquote contributive, richiesta dall’Inps, relative agliIAP ([OSCURATO:PERSONA]), rispetto a quelleridotte relative ai coltivatori diretti, applicate dall’aziendaagricola per i suoi dipendenti, non dovesse essereretroattiva nei limiti della prescrizione quinquennale comepaventato dall’Inps e ciò, in virtù del principio generale, dicui all’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, sulla nonretroattività dei reinquadramenti aziendali operataNumero registro generale 11544/2023Numero sezionale 1826/2026dall’Istituto previdenziale, purché non dipendenNutmi ero ddi ara ccolta generale 13054/2026Data pubblicazione 06/05/2026erronee comunicazioni iniziali del datore di lavoro.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sullabase di un unico motivo, mentre la società Agricola SantelliAlfredo, Cristian e Alex s.s. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 3 comma 8 della legge n.335/95 e dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché avevaconsiderato non retroattivo, non una variazione diinquadramento aziendale con il conseguente mutamentodel settore economico dell’azienda (settore economico,quello agricolo, nella fattispecie rimasto invariato), ma laperdita dei requisiti di coltivatore diretto in capo al titolaredi un’impresa individuale agricola, con contestualeiscrizione del predetto titolare nella Gestione degliimprenditori agricoli professionali.Il ricorso è incentrato sulla questione se il principiogenerale di non retroattività dei reinquadramenti aziendali(con mutamento del settore economico dell’azienda),purché non dipendente da mancate comunicazioni inizialiall’Inps, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95,possa essere applicato alla perdita dei requisiti dicoltivatore diretto, con contestuale iscrizione nellaNumero registro generale 11544/2023Numero sezionale 1826/2026Gestione degli imprenditori agricoli professNuiomenroa dlii r,a ccolta generale 13054/2026Data pubblicazione 06/05/2026verificandosi tale reinquadramento previdenzialenell’ambito di uno stesso settore (nella specie, quelloagricolo), mentre il reinquadramento aziendale comporta ilmutamento del settore economico dell’azienda.Sul presupposto che il reinquadramento previdenziale delcoltivatore diretto, in imprenditore agricolo professionalecomporta una rilevante differenza a fini contributivi e digestione contributiva – questione suscettibile di riproporsiin una molteplicità di casi – si rivela utile la trattazione inpubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale edella discussione tra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 11544/2023Numero sezionale 1826/2026Numero di raccolta generale 13054/2026Data pubblicazione 06/05/2026