CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11832/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Tonno, con sentenza del 22/12/2021, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Torino, in data 21/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto la pena ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa ed ha confermato nel resto la condanna in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della connivenza non punibile in capo al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 7 sull'apporto determinante dell'imputato nella sottrazione del denaro ai danni della vittima). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 Il 9onsigliere Estensore Il Presidente