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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07593/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 27 giugno 2025 ha dichiarato inammissibili i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianzaaveva respinto i reclami del detenuto avverso i provvedimenti con i quali la direzione della casa circondariale di Sassari aveva negato la possibilità di effettuare colloqui visividi un’ora con i propri familiari, ciò in quanto, con detti reclami, il detenuto aveva riproposto, senza alcun elemento di novità, della doglianze già respinte con provvedimenti divenuti intangibili.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. per carenza di motivazione. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli art. 1 comma 6, 15, 18 comma 3, 28 e 41 bis comma 2 quater lett. b) Ord. pen, 61 comma 1 lett. a) e 73 comma 3 DPR 230/2000, 125 comma 3 cod. proc. pen, 29, 30 e 31 Cost, 8 CEDU.

E’ stato infatti ampiamentericonosciuto anche ai detenuti ristretti al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen. la possibilità di effettuare video colloqui. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 - 01) Il provvedimento impugnato m u ove da questo inseg na me nt o per sottolin e are l’inammissibilità dei reclami in ragione della non novità delle ragioni opposte al diniego dei videocolloqui da parte della casa circondariale, con ciò incorrendo nel vizio di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito dopo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto di una precedente, quando la successiva prospetti nuovi questioni giuridiche ovvero elementi di fatto anche preesistenti, purché diversi da quelli presi in considerazione dal giudice che ha emesso il primo provvedimento. (Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, Rv. 273294 - 01) Il punto focale della motivazione dell’impugnatoprovvedimento è, infatti, l’assenza di elementi nuovi che consentano di non r i ten e re meram en te reiterativa l’istanza e il conseguente reclamo; il ricorrente anzichè focalizzare la propria attenzione sugli elementi nuovi eventualmente contenuti nei reclami, ha denunciato un inesistente vizio di motivazione.

L’inammissibilità dei reclami assorbe ogni ulteriore considerazione circa la legittimità della richiesta che, in quanto meramente reiterativa, è inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 27 giugno 2025 ha dichiarato inammissibili i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso i provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianzaaveva respinto i reclami del detenuto avverso i provvedimenti con i quali la direzione della casa circondariale di Sassari aveva negato la possibilità di effettuare colloqui visividi un’ora con i propri familiari, ciò in quanto, con detti reclami, il detenuto aveva riproposto, senza alcun elemento di novità, della doglianze già respinte con provvedimenti divenuti intangibili. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. per carenza di motivazione. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli art. 1 comma 6, 15, 18 comma 3, 28 e 41 bis comma 2 quater lett. b) Ord. pen, 61 comma 1 lett. a) e 73 comma 3 DPR 230/2000, 125 comma 3 cod. proc. pen, 29, 30 e 31 Cost, 8 CEDU. E’ stato infatti ampiamentericonosciuto anche ai detenuti ristretti al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen. la possibilità di effettuare video colloqui. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 - 01) Il provvedimento impugnato m u ove da questo inseg na me nt o per sottolin e are l’inammissibilità dei reclami in ragione della non novità delle ragioni opposte al diniego dei videocolloqui da parte della casa circondariale, con ciò incorrendo nel vizio di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito dopo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto di una precedente, quando la successiva prospetti nuovi questioni giuridiche ovvero elementi di fatto anche preesistenti, purché diversi da quelli presi in considerazione dal giudice che ha emesso il primo provvedimento. (Sez. 1, n. 28276 del 02/02/2018, Copelli, Rv. 273294 - 01) Il punto focale della motivazione dell’impugnatoprovvedimento è, infatti, l’assenza di elementi nuovi che consentano di non r i ten e re meram en te reiterativa l’istanza e il conseguente reclamo; il ricorrente anzichè focalizzare la propria attenzione sugli elementi nuovi eventualmente contenuti nei reclami, ha denunciato un inesistente vizio di motivazione. L’inammissibilità dei reclami assorbe ogni ulteriore considerazione circa la legittimità della richiesta che, in quanto meramente reiterativa, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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